PARAMETRI DI CALIBRAZIONE DEGLI INCENTIVI/PENALIZZAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 79 DEL 14 NOVEMBRE 2018.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 rubricato ”Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto, di cui all’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all’articolo 6, comma 1, attribuisce all’IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato articolo 6, l’IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
adotta il seguente:
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Oggetto)
- Il presente Provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
Art. 2
(Soglie minime dei premi lordi contabilizzati)
- Le compensazioni, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all’articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’articolo 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all’articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell’esercizio 2022 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
- 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”;
- 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”.
- L’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione le imprese di cui al comma 1.
Art. 3
(Misura dei percentili)
- I percentili minimo e massimo che individuano l’intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
- per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
- per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.
Art. 4
(Coefficienti angolari delle rette)
- I coefficienti angolari delle rette di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
- 1,064612409 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Antifrode;
- 0,000063801 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Costo cose Z1;
- 0,000078003 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Costo cose Z2;
- 0,000086279 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Costo cose Z3;
- 0,000050829 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Costo persone;
- 0,341061566 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Dinamica;
- 0,054537690 per la macroclasse “Autoveicoli” nella componente Velocità di liquidazione;
- 0,000036018 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli” nella componente Costo persone;
- 0,062016775 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli” nella componente Velocità di liquidazione;
Art. 5
(Pubblicazione)
- Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 6
(Entrata in vigore)
- Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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