Provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019 – Modifiche al Provvedimento IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015

PROVVEDIMENTO N. 87 DEL 23 LUGLIO 2019
MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 39 DEL 4 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE LE MODALITA’ E I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA A CARICO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE A PARTIRE DALL’ANNO 2016.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
ATTESA la necessità di modificare per l’esercizio 2019 e i successivi esercizi le modalità di versamento dei contributi di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione in maniera coerente con le richiamate disposizioni normative di carattere generale;

Adotta il seguente Provvedimento

Art. 1
(Modifiche all’art. 2, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 39/2015)

  1. Il versamento del contributo di vigilanza dovrà avvenire con le modalità indicate nel sito IVASS nell’area dedicata agli Operatori/Imprese.

Art. 2
(Entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento, pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.

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