MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ART. 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO ) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, gli artt. 110 e 112, il primo dei quali, al comma 3, attribuisce all’IVASS la facoltà di elevare, con regolamento, i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all’art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni;
RITENUTA la necessità, in attuazione dell’art. 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all’art. 11, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, considerato che l’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel quinquennio 2008-2013 previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa è stato pari all’11,64%;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Modifiche all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)
1. All’articolo 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
a) per ciascun sinistro, € 1.250.618;
b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.875.927;
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l’iscrizione”
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
Art. 4
(Pubblicazione)
1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
Fonte IVASS