Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 – Concernente le informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sez. F, Allegato Reg. (UE) 2024/1855, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale

REGOLAMENTO IVASS N. 58 DEL 10 FEBBRAIO 2026
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELL’ATTESTAZIONE DI SINISTRALITA’ PREGRESSA DI CUI ALLA SEZIONE F
DELL’ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1855 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 3 LUGLIO 2024, I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E LE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere m) e n);
VISTA la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell’attestazione di sinistralità pregressa;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
CONSIDERATA la necessità di fornire informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili in uno Stato membro rilevanti per l’applicazione di sconti o penalizzazioni relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle modalità di calcolo del premio;
CONSIDERATA l’esigenza di mantenere i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa già previsti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e dal Provvedimento IVASS n. 72/2018;

adotta il seguente:
REGOLAMENTO

INDICE
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Capo II – Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale
Art. 3 (Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)
Art. 4 (Assegnazione della classe di CU)
Art. 5 (Disciplina della classe di CU – Regole generali)
Art. 6 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)
Art. 7 (Tabella di conversione della classe di merito interna)
Art. 8 (Validità dell’attestazione)
Art. 9 (Rilevazione della sinistralità)
Art. 10 (Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)
Capo III – Disposizioni finali
Art. 11 (Pubblicazione)
Art. 12 (Entrata in vigore)

CAPO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative, finalità e ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il presente Regolamento individua le informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa.
  3. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all’esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Art. 2
(Definizioni)

Nel presente Regolamento si intendono per:
a) “attestazione di sinistralità pregressa” o “attestazione sullo stato del rischio” o “attestato di rischio”: il documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
b) “avente diritto”: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria);
c) “banca dati degli attestati di rischio” o, in breve, “banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
d) “CAP”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni private;
e) “classe di merito aziendale”: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistralità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
f) “classe di merito CU”: categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c.auto;
g) “Codice Identificativo Univoco del Rischio” o “IUR”: codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
h) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula per conto proprio o di terzi il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.
i) “contratto di leasing”: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico;
j) “forma tariffaria”: condizione di polizza che prevede il pagamento a tariffa fissa, o la variazione in aumento od in diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
k) “franchigia”: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro;
l) “periodo di osservazione”: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo;
m) “regole evolutive”: modalità definite rispettivamente dalla singola impresa e dall’IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di merito CU di cui alla lettera f);
n) “tabella di sinistralità pregressa”: una tabella riportante l’indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;

Capo II
Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale

Art. 3
(Informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla Sezione F dell’allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)

  1. L’attestazione di sinistralità pregressa rilasciata dalle imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all’Allegato 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:
    a. Codice Identificativo Univoco del Rischio;
    b. tipo veicolo;
    c. proprietario o altro avente diritto, se diverso dal contraente;
    c.1. persona fisica o persona giuridica;
    c.2. nome;
    c.3. cognome o denominazione sociale;
    c.4. codice fiscale o partita IVA;
    d. forma tariffaria;
    e. eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
    f. classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l’annualità successiva;
    g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
    h. stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis del CAP; tale indicazione dovrà essere riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
    i. tabella di sinistralità pregressa.
  2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle attestazioni di sinistralità pregressa sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 4
(Assegnazione della classe di CU)

  1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private.
  2. Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5.

Art. 5
(Disciplina della classe di CU – Regole generali)

  1. Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, nell’attestazione di sinistralità pregressa è indicata sia la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia la classe di CU.
  2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l’annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità pregressa registrata nel periodo di osservazione, per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.
  3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
  4. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.
    La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
    In caso di sinistri, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l’applicazione del malus.
    In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri pagati nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità venga raggiunta la percentuale di responsabilità “cumulata” pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all’applicazione del malus.
    Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

Tabella 1
(Criteri di attribuzione della classe di CU)

Provenienza Assegnazione
Classe di CU 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più
1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18
10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18

Art. 6
(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

  1. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
  2. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 7
(Tabella di conversione della classe di merito interna)

  1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe di CU, indicata
    nell’attestazione di sinistralità pregressa, nella classe di merito interna determinata dall’impresa anche attraverso l’individuazione di altri parametri autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133, comma 1-bis, del CAP.
  2. La tabella deve essere disponibile sul sito internet dell’impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa (broker).
  3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle imprese non incidono sull’evoluzione delle classi di CU.

Art. 8
(Validità dell’attestazione)

  1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
  2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’attestazione è consentito previa presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata inferiore all’anno.
  3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l’assicurato sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa, questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell’ultimo attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.
  4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto in costanza della sospensione della garanzia non potrà:
    – produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
    – far valere l’osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.
    In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

Art. 9
(Rilevazione della sinistralità)

Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che abbia avuto una durata inferiore all’anno, di altra polizza di durata annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità relativi alla prima polizza, comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio di cui all’articolo 134, comma 2 del CAP, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU.

Art. 10
(Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)

  1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione ovvero il documento unico di proprietà e circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistralità pregressa” contenuta nell’attestazione di sinistralità pregressa, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
    a) per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna:
    – per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all’Unione Europea, l’attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855;
    – per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall’assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
    Acquisita la documentazione, l’impresa procede a individuare la classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistralità pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1, di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, considerando la 14ª classe CU quale classe d’ingresso.
    In caso di mancata consegna dell’attestazione di sinistralità pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
    b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest’ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
    c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà;
    d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
    e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze
    intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
    • vendita;
    • demolizione;
    • furto di cui sia esibita denuncia;
    • certificazione di cessazione della circolazione;
    • definitiva esportazione all’estero;
    • consegna in conto vendita, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
    f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto
    utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o
    noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato;
    g) nel caso di veicolo intestato a persona con disabilità, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione;
    h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.
    Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
    i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
    j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente;
    k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l’acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo;
    l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda
    determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà, quest’ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile;
    m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
  3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralità pregressa del veicolo beneficiario è mantenuta e riportata nella relativa tabella dell’attestato di rischio.

Capo III – Disposizioni finali

Art. 11
(Pubblicazione)

Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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