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IVASS modifica i requisiti professionali e domini internet nel Regolamento 40/2018

Il 20 febbraio l’IVASS pubblica il Provvedimento n.128 che modifica il Regolamento IVASS n. 40/2018. Ecco cosa cambia per chi vuole accedere alla professione o già la svolge. 

Requisiti professionali e domini internet: queste sono le principali aree interessate dalla modifica al Regolamento IVASS n.40/2018 introdotta dal Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023.

Con questo Provvedimento si è voluto adeguare il contenuto delle disposizioni circa il titolo di studio necessario per accedere alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle sez. A o B del RUI e disciplinare la promozione tramite Internet degli intermediari già iscritti.

Modifica Reg. 40/2018: i requisiti professionali

Cosa cambia nei requisiti professionali con la modifica Reg. 40/2018 a seguito del Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023? In particolare, viene eliminato il riferimento alla durata quinquennale del titolo necessario per accedere alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle sez. A o B del RUI.

Prima si indicava come requisito necessario, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

Ora, si vuole rendere la disposizione coerente con l’attuale ordinamento scolastico, che prevede la possibilità di concludere il corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto. Per tanto, con il Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023 si individua come requisito di professionalità il possesso del diploma di istruzione secondario superiore, riconosciuto valido dalle disposizioni in vigore alla data del relativo conseguimento (senza riferimento alla durata quinquennale).

Inoltre, il Provvedimento elimina il riferimento al titolo di studio equipollente e introduce il titolo estero corrispondente, tenendo conto delle previsioni della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona – Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (ac.d. riconoscimento non accademico finalizzato, art. 5 L. 148/2002).

Comunicazione di domini e sotto-domini

Riguardo al secondo punto interessato dalla modifica, IVASS introduce l’obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell’Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all’IVASS il dominio e l’eventuale sotto-dominio internet a tale scopo utilizzati e le loro eventuali variazioni, ai fini della pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Questo obbligo è finalizzato ad arginare il fenomeno dei siti internet irregolari, fortemente in crescita negli ultimi anni, e ridurre il rischio di vedere i dati degli intermediari illegittimamente associati a siti internet non ufficiali.

L’Istituto disporrà in tal modo di una lista dei domini e dei sotto-domini internet comunicati dagli intermediari regolari, e in futuro potrebbe valutare di pubblicarla sul proprio sito istituzionale, accrescendo il livello di accreditamento degli stessi intermediari ed assicurando una maggiore tutela dei consumatori.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.

   

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