Certificazione IVASS: attestato, corsi e validità

RB Intermediari Formazione

Due percorsi distinti per chi vuole lavorare nella distribuzione assicurativa e per le imprese che intendono esercitare l’attività.

Stai cercando di ottenere una certificazione IVASS per intraprendere una nuova carriera? Oppure hai bisogno di chiarimenti sulla documentazione necessaria per avviare una nuova impresa di assicurazione? Pur essendo un’espressione molto utilizzata, “certificazione IVASS” è in realtà imprecisa.

Per orientarsi occorre infatti distinguere due percorsi: l’attestato di formazione o aggiornamento professionale degli intermediari che lavorano nella distribuzione assicurativa e l’autorizzazione all’esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Parliamo quindi di diversi documenti, che si distinguono per destinatari, requisiti e funzione. Inoltre, nel primo caso, l’attestato non viene emesso dall’IVASS, ma dal soggetto che ha svolto la formazione e verificato l’apprendimento. Chiarire questi termini aiuta a scegliere il percorso adatto al proprio obiettivo.

Approfondiamo nel dettaglio entrambi i percorsi, per chiarire meglio gli ambiti ed evitare confusione.

Certificazione IVASS per intermediari assicurativi

Quello comunemente denominato come attestato IVASS documenta il superamento di un corso conforme alla disciplina dell’Istituto. Non comporta automaticamente l’iscrizione al RUI, il Registro degli intermediari, e va distinto dall’idoneità richiesta per diventare agente o broker.

Per i collaboratori addetti alla distribuzione assicurativa da iscrivere o già iscritti nella sezione E del RUI, che operano per intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F, la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale devono essere organizzati dall’intermediario per cui lavorano oppure dalle relative imprese di assicurazione preponenti. Questi soggetti possono erogare direttamente i corsi oppure affidarne lo svolgimento a enti formatori esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Come si ottiene l’attestato di prima formazione

Il percorso ordinario prevede almeno 60 ore di formazione, anche in modalità e-learning, e un test finale a risposta multipla, in aula, superato con almeno il 60% di risposte corrette.

Il certificato che viene rilasciato al completamento della prova viene quindi sottoscritto dal responsabile della struttura che ha erogato il corso e verificato l’esito dell’esame.

Tra le materie dei corsi, ricordiamo prodotti e contratti, tecnica assicurativa, disciplina giuridica, tutela del consumatore, gestione dei sinistri e dei reclami, comunicazione e informatica. Le competenze devono essere coerenti con l’attività svolta.

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Quali percorsi professionali permette di intraprendere

La formazione iniziale interessa, tra gli altri, chi vuole operare come:

  • subagente, iscritto nella sezione E del RUI;
  • produttore diretto di un’impresa assicurativa, nella sezione C;
  • intermediario a titolo accessorio, nelle sezioni E o F, a seconda del rapporto instaurato;
  • addetto alla distribuzione all’interno dei locali o nei call center.

Conseguire l’attestato costituisce un requisito essenziale, ma non sufficiente: per lavorare nel settore delle assicurazioni occorre infatti soddisfare anche le altre condizioni applicabili al ruolo.

Per diventare agente o broker, rispettivamente nelle sezioni A e B, il percorso passa invece dalla prova di idoneità IVASS. Un corso di preparazione sostiene lo studio, mentre l’idoneità deriva dal superamento dell’esame dell’Istituto.

Approfondisci: Come preparare l’esame IVASS RUI: guida pratica per agenti e broker

Aggiornamento IVASS

La formazione iniziale è solo il primo passo per avviare una carriera nel settore assicurativo: durante l’attività occorre poi seguire l’aggiornamento professionale annuale, per mantenere le competenze adeguate al ruolo e ai prodotti distribuiti.

Anche in questo caso più che di certificato IVASS parliamo di attestato di aggiornamento professionale, che viene rilasciato dalla struttura di formazione.

Quante ore sono necessarie per l’aggiornamento annuale? Il monte ore minimo varia a seconda della categoria del RUI:

Categoria Aggiornamento minimo annuo
Agenti, persone fisiche iscritte nella sezione A 30 ore
Broker, persone fisiche iscritte nella sezione B 30 ore
Produttori diretti iscritti nella sezione C 30 ore
Collaboratori iscritti nella sezione E che non operano a titolo accessorio 30 ore
Intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F 30 ore
Intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E 15 ore
Addetti alla distribuzione all’interno dei locali degli intermediari e addetti ai relativi call center 30 ore, salvo l’eccezione seguente
Addetti alla distribuzione nei locali degli intermediari a titolo accessorio iscritti in E 15 ore
Dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nella distribuzione assicurativa o riassicurativa e addetti ai call center delle imprese 30 ore

L’obbligo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nel RUI o all’inizio dell’attività.

Per maggiori informazioni sull’aggiornamento IVASS, scarica la nostra guida gratuita.

Quanto dura l’attestato IVASS

L’attestato IVASS non ha una scadenza unica fissata dalla normativa, dal momento che documenta lo svolgimento corretto della prima formazione e il superamento del relativo test.

Per questa ragione, l’attestato di formazione iniziale non ha una vera e propria scadenza e non deve essere rinnovato periodicamente da chi prosegue regolarmente l’attività e, punto fondamentale, assolve l’aggiornamento annuale previsto.

L’attestato di aggiornamento, invece, documenta l’obbligo formativo assolto per l’anno di riferimento: ogni intermediario deve completare il proprio monte ore previsto ogni anno, entro il 31 dicembre.

Se un produttore diretto, un collaboratore o un intermediario a titolo accessorio interrompe l’attività, la formazione iniziale già conseguita può essere utilizzata per riprendere il lavoro o reiscriversi nelle sezioni C, E o F del RUI, purché l’inattività non superi cinque anni e siano rispettati gli obblighi di aggiornamento previsti.

Per la reiscrizione dopo oltre cinque anni dalla cancellazione dal Registro, occorre invece conseguire nuovamente la formazione iniziale.

Autorizzazione IVASS per le imprese di assicurazione e riassicurazione

Abbiamo quindi concluso la prima parte del percorso sulle certificazioni, quella riferita ai singoli intermediari assicurativi. Spostiamoci ora sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.

In questo caso, quando parliamo di “certificazione IVASS”, intendiamo invece la cosiddetta autorizzazione all’esercizio, che riguarda nello specifico le attività di una compagnia di assicurazione e i rami in cui è autorizzata a operare.

Approfondiamo nel dettaglio.

Per chi è obbligatoria

Tutte le nuove imprese assicurative italiane devono ottenere l’autorizzazione IVASS, mentre le compagnie di altri Paesi SEE (Spazio Economico Europeo) operano invece sulla base dell’autorizzazione dell’autorità d’origine e delle procedure previste per accedere al mercato italiano. Anche le imprese extra SEE che vogliono operare in Italia, attraverso una sede secondaria, necessitano dall’autorizzazione IVASS.

L’autorizzazione è necessaria anche per le imprese esclusivamente riassicuratrici italiane; per quelle estere si applicano le disposizioni specifiche del Codice.

Quali requisiti deve possedere l’impresa

Prima di concedere l’autorizzazione, l’IVASS valuta: 

  • forma societaria, 
  • risorse patrimoniali, 
  • programma di attività triennale, 
  • idoneità degli azionisti e degli esponenti, 
  • organizzazione,
  • assenza di ostacoli alla vigilanza. 

L’obiettivo è verificare la solidità della compagnia e la sua sana e prudente gestione.

Come si ottiene l’autorizzazione

L’impresa presenta una domanda documentata, su cui l’IVASS svolge un’istruttoria e può chiedere integrazioni. 

Se l’istruttoria ha esito positivo, l’IVASS rilascia il provvedimento di autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa, salvo i casi di sospensione o interruzione del procedimento.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione, l’impresa può iniziare a operare soltanto a seguito dell’iscrizione nell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall’IVASS.

Quanto dura l’autorizzazione delle imprese

L’autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa non ha una scadenza generale prestabilita, perché la sua efficacia dipende dal mantenimento delle condizioni richieste per operare e dal rispetto delle leggi.

Esistono però dei casi in cui l’autorizzazione concessa può decadere.

Questo può succedere, per esempio, se l’impresa non avvia l’attività entro dodici mesi, se rimane inattiva per oltre sei mesi, rinuncia all’autorizzazione o trasferisce integralmente il proprio portafoglio. Nei casi di mancato avvio o inattività, l’IVASS può concedere, su richiesta, una proroga di massimo sei mesi.

L’autorizzazione può inoltre essere revocata quando vengono meno le condizioni di accesso all’attività, si verificano gravi violazioni oppure ricorrono carenze patrimoniali.

FAQ: Domande frequenti sulla certificazione IVASS

Che cos’è la certificazione IVASS?

“Certificazione IVASS” è un’espressione generica e imprecisa, che può riferirsi, a seconda dei casi, all’attestato di formazione o aggiornamento professionale conseguito dagli intermediari di assicurazione o all’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa per le compagnie.

Chi rilascia l’attestato IVASS?

Nel caso della formazione degli intermediari, l’attestato viene rilasciato dalla struttura che ha erogato la formazione e verificato il superamento del test.

L’attestato IVASS ha una scadenza?

La normativa non stabilisce una scadenza generale dell’attestato come documento. La formazione iniziale resta valida finché si è iscritti e in regola con l’aggiornamento annuale; in caso di cancellazione dal RUI, vale per la reiscrizione entro cinque anni. Gli attestati di aggiornamento documentano invece la formazione del periodo di riferimento (generalmente l’anno solare).

Come verificare se una compagnia è autorizzata a operare in Italia?

Basta consultare l’Albo delle imprese dell’IVASS, accessibile dalla sezione Albi del sito istituzionale tramite il servizio RIGA (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi). L’Albo riporta i dati delle imprese italiane e della loro autorizzazione. Le Appendici elencano invece le compagnie con sede in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ammesse a operare in Italia.