Che cos’è l’OCF

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve “OCF” – è l’organismo previsto dall’art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007, costituita dalle associazioni professionali rappresentative degli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari.
​​​​​L’OCF, costituito il 25 luglio 2007 come “Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari” – APF, ha avviato la sua operatività il 1° gennaio 2009 a seguito della delibera n. 16737 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 18 dicembre 2008 ed ha assunto l’attuale denominazione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015,n. 208).
Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra OCF e CONSOB ed il 2 luglio 2018, con delibera adottata dalla Consob il 28 giugno 2018, n. 20503, è stato stabilito l’avvio dell’operatività di OCF limitatamente alle attività propedeutiche all’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206/08 (regime transitorio) ed alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza ex artt. 7 sepries, comma 2 e 196 del TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in conformità al regime transitorio previsto.
Il 10 agosto 2018, OCF e CONSOB hanno siglato un ulteriore protocollo d’intesa in merito alla pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’OCF e agli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla CONSOB.
Il pieno trasferimento delle nuove funzioni ad OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018 con delibera CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 in seguito alla valutazione condotta dall’Autorità.
CONSOB continua a vigilare sull’Organismo ai sensi dell’art. 31, comma 4 del TUF.


I Consulenti Finanziari, va innanzitutto chiarito che possono essere raggruppati in tre categorie:

  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
  • Società di Consulenza Finanziaria;
  • Consulente Finanziario autonomo.

Per approfondire che cos’è l’OCF clicca qui.


Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede

‘Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede […]

L’attività di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato […].

Art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)’.

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è la figura di cui i soggetti abilitati (ad es. intermediari finanziari, SIM, SGR e banche) devono avvalersi per svolgere attività di offerta fuori sede nei confronti del pubblico prevista dall’art. 30 del Testo Unico della Finanza.

Tutto ciò sulla base di un incarico che può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato.


Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede – di cosa si occupa?

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, agisce in qualità di “agente collegato” (tied agent), per conto e sotto la responsabilità di un’unica impresa di investimento.

Ovvero, essi promuovono e collocano i servizi e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o prodotti finanziari, promuovendo e collocando prodotti finanziari, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Essi possono cioè promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

Inoltre, va detto che i soggetti abilitati hanno il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste e per conto di quale Società operano.


Professionalità

La specifica professionalità e integrità richiesta ai Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti abilitati, che devono dotarsi di procedure e assetti organizzativi interni idonei per controllare il rispetto da parte dei consulenti degli specifici obblighi previsti in capo a tali soggetti nel corso dell’attività di offerta fuori sede.

Inoltre, i soggetti abilitati sono responsabili in solido per i danni arrecati a terzi nello svolgimento da parte dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede dei compiti loro affidati.

Chi può iscriversi all’Albo?

Coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472: onorabilità e professionalità accertati dall’OCF, possono iscriversi alla sezione dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sezione dell’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede?

Per conseguire l’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari – in qualità di consulente abilitato all’offerta fuori sede – è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1.   requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività;
  2.   requisiti professionali: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale con anno integrativo, nonché aver superato la Prova Valutativa indetta dall’Organismo. Sono esonerati dal superamento della Prova Valutativa coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo previsti dall’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 1998, n. 472.

Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell’OCF.


Società di Consulenza Finanziaria, chi sono e di cosa si occupano

La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le Società costituite in forma di Società per azioni o Società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’Albo […] di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]  

Art. 18-ter, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Con l’introduzione dell’art. 18-ter del TUF le Società di Consulenza Finanziaria, nella veste di Società per azioni (s.p.a.) e di Società a responsabilità limitata (s.r.l.), in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore, sono legittimate a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti alla clientela.

Il Consulente Finanziario autonomo e la Società di Consulenza Finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.

Le Società di Consulenza Finanziaria e i Consulenti Finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali. Questo soprattutto per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.


Società di Consulenza Finanziaria – requisiti per l’iscrizione

1 Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività.

2 Requisiti di professionalità: è necessario che i titolari di funzioni di amministrazione e di direzione presso la Società possiedano i requisiti di professionalità previsti per i Consulenti Finanziari autonomi e che coloro che svolgono funzioni di controllo possiedano i requisiti di professionalità stabilito dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

3 Requisito di indipendenza: è necessario che la stessa Società, nonché i suoi soci e titolari di funzioni di amministrazione e di direzione siano indipendenti. A tal fine essi non possono intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con:

  • emittenti e intermediari;
  • Società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
  • azionista o gruppo di azionisti che controllano tali Società;
  • amministratori o dirigenti di tali Società;
  •  se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
  1. Requisiti patrimoniali: è necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.
  2. Requisiti organizzativi: è necessario fornire un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa (es. organigramma e governance) e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia (es. obblighi di riservatezza e informativi alla clientela).

Società di Consulenza Finanziaria – come iscriversi all’Albo

Le Società di Consulenza Finanziaria che intendono presentare richiesta di iscrizione all’Albo unico devono preventivamente registrarsi seguendo la procedura guidata per la registrazione di secondo livello.

Per le Società la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante.

Al termine della procedura online per la presentazione della domanda di iscrizione è necessario effettuare il caricamento dell’istanza. Ma anche dei suoi allegati in un unico file pdf sottoscritto digitalmente in formato p7m. È possibile utilizzare strumenti online gratuiti per l’unione di più file pdf in un unico file.


Consulente Finanziario autonomo chi sono e di cosa si occupano.

La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo […]  di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]

Art. 18-bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore sono legittimati a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.


Consulente Finanziario autonomo – mansioni

Il Consulente Finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più Società di Consulenza Finanziaria.

I Consulenti Finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza entrare direttamente in contatto con i loro risparmi. Inoltre, lasciando agli stessi il compito di dare istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione delle operazioni raccomandate.

Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le Società di Consulenza Finanziaria e i Consulenti Finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.

Il Consulente Finanziario autonomo e la Società di Consulenza Finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.

Le Società di Consulenza Finanziaria e i Consulenti Finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali. Questo per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.


Requisiti per l’iscrizione dei Consulenti Finanziari autonomi

Per conseguire l’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari – sezione Consulenti Finanziari autonomi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività;
  2. requisiti di professionalità: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo); (b) aver superato la Prova Valutativa unica indetta dall’Organismo o appartenere ad una delle categorie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206;
  3. requisiti di indipendenza: è necessario possedere i requisiti di indipendenza e pertanto non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare con:
  • emittenti e intermediari;
  • società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
  • azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società;
  • amministratori o dirigenti di tali società.

Questo se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.


Altri requisiti

  1. Requisiti patrimoniali: il Consulente Finanziario che operi in proprio deve sottoscrivere un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo;
  2. requisiti organizzativi: il Consulente Finanziario che operi in proprio deve fornire un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia.

Ai soggetti che intendono svolgere l’attività unicamente per conto di Società di Consulenza Finanziaria non si applicano i requisiti patrimoniali. Inoltre, il possesso dei requisiti organizzativi si intende assolto con la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della Società di Consulenza Finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione il soggetto richiedente l’iscrizione (la cui efficacia è condizionata all’iscrizione all’albo del soggetto stesso).

Per maggiori chiarimenti si rimanda al sito ufficiale OCF.


Consulenti Finanziari e iscrizione all’Albo, come presentare la domanda.

Gli aspiranti Consulenti Finanziari e le Società che intendono effettuare l’iscrizione all’Albo OCF devono presentare la domanda di iscrizione, effettuando la registrazione di secondo livello seguendo la procedura guidata.

Consulenti Finanziari e iscrizione all’Albo – le Società

Per le Società la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante.

Nel caso in cui il legale rappresentante della Società sia già registrato sul portale in qualità di Consulente Finanziario Autonomo dovrà effettuare una nuova registrazione indicando uno username (“Utente”) distinto e la PEC della società.

Una volta ricevuta la conferma della corretta registrazione all’indirizzo PEC indicato, è possibile presentare la domanda di iscrizione all’Albo. Accedendo all’area riservata, infatti, è possibile seguire la procedura guidata, fornendo tutte le informazioni richieste.


Prova Valutativa: come partecipare?

La Prova Valutativa unica per l’iscrizione nelle sezioni dell’Albo relative ai Consulenti Finanziari persone fisiche è indetta annualmente dall’OCF con propria delibera.

Per lo svolgimento della prova sono previste diverse sessioni e appelli che hanno luogo con cadenza mensile (eccetto che nei mesi di gennaio e di agosto), nelle sedi di Roma, Milano, Venezia e Palermo.

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid – 19 ha determinato una variazione nelle modalità di svolgimento della Prova Valutativa. La Prova Valutativa è svolta a distanza nelle date di appello riportate nel calendario stabilito dall’Organismo.

Per accedere al Bando d’esame clicca qui.


Accesso in piattaforma

L’area riservata agli aspiranti Consulenti Finanziari (“Area candidato”) offre contenuti e servizi utili e di immediata fruibilità per quanti vogliano intraprendere l’attività di Consulente Finanziario.

L’accesso all’area riservata avviene previa registrazione di primo livello e consente di:

  • conoscere tutte le informazioni relative all’iter per diventare un Consulente Finanziario;
  • avviare la procedura online per la presentazione della domanda di partecipazione alla Prova Valutativa;
  • effettuare la simulazione della prova;
  • esercitarsi sulla piattaforma online di auto-apprendimento (e-Learning);
  • utilizzare le funzionalità di pagamento online del contributo per presentare domanda di partecipazione alla Prova Valutativa.

Iscrizione all’Albo OCF – la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla Prova Valutativa può essere presentata esclusivamente, previa registrazione di primo livello, accedendo all’area riservata agli aspiranti Consulenti Finanziari sul portale, selezionando la tipologia di candidatura e seguendo la procedura guidata online.

L’invio della domanda di partecipazione alla Prova Valutativa è subordinato al versamento del contributo Prova Valutativa che può avvenire unicamente online secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’area riservata.

L’importo del contributo Prova Valutativa è stabilito annualmente dall’OCF con delibera pubblicata sul portale. In base allo strumento di pagamento prescelto potrà variare l’importo delle commissioni applicate. A pagamento avvenuto l’utente riceverà apposita email di notifica relativa all’esito della transazione.


In cosa consiste la Prova Valutativa

La Prova Valutativa consiste in una prova di esame scritta completamente informatizzata ed eseguita con l’utilizzo di un tablet messo a disposizione di ciascun candidato.

La prova di esame ha carattere teorico-pratico ed è formata da 54 quesiti a risposta multipla (una corretta e tre distrattori) di cui 36 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 11 quesiti pratici, e 18 da 1 punto. Il punteggio minimo per superare la prova, il cui esito è comunicato al termine della sessione di esame, è di 80 su una votazione massima di 100 e sulla base di un punteggio di partenza di 10/100.

I test di esame sono somministrati ai candidati tramite l’estrazione casuale da un database quesiti. Questo, in modo che ogni prova abbia lo stesso livello di difficoltà per ciascun candidato.

Il database è composto da 4.500 domande e 20.000 risposte, di cui 15.000 distrattori. Queste ultime sono selezionate dall’archivio informatico della Prova Valutativa unica, il quale viene aggiornato periodicamente.

Il database dei quesiti è gestito in collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli di Roma, che coordina l’attività di controllo e di garanzia della qualità svolta dal Comitato Scientifico di cui OCF si avvale.

I contenuti del database dei quesiti, e quindi della piattaforma online di e-Learning sono aggiornati due volte all’anno sulla base delle fonti legislative e regolamentari in vigore nel periodo di riferimento.

Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell’OCF.


Quali sono gli obblighi annuali dei Consulenti Finanziari?

Consulenti Finanziari e obblighi annuali – tutti gli iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, devono rispettare gli obblighi previsti.

Questi ultimi sono gestiti e controllati dall’Organismo che ne monitora l’osservanza in base alle modalità e ai tempi prescritti per il loro assolvimento:

  • pagamento della quota annuale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo;
  • aggiornamento dei dati pubblici e comunicazione della variazione degli elementi informativi di qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’iscrizione;
  • prestare la collaborazione necessaria e rispettare gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Organismo al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle proprie funzioni e degli adempimenti correlati.

I Consulenti Finanziari di cui all’articolo 18-bis del TUF e le Società di Consulenza Finanziaria di cui all’articolo 18-ter del TUF tengono le proprie registrazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.


Consulenti Finanziari e obblighi annuali – quota da versare

I Consulenti Finanziari iscritti all’Albo sono tenuti al pagamento della quota annuale che varia a seconda della sezione di appartenenza attraverso l’apposito modello MAV precompilato.

Modalità di pagamento del MAV:

  • pagamento online: il pagamento del modulo MAV può essere effettuato online tramite i servizi di home banking;
  • pagamento presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici ATM: i soggetti possono presentarsi per il pagamento del modulo MAV presso qualunque sportello bancario presente su tutto il territorio nazionale. L’operazione è esente da commissioni. Possono altresì essere utilizzati per il pagamento gli sportelli automatici (ATM) della Banca Popolare di Sondrio e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
  • pagamento online sul sito della Banca Popolare di Sondrio: online è disponibile il pagamento tramite il sito www.scrignopagofacile.it.

Consulenti Finanziari e obblighi annuali – come effettuare il pagamento

Il sito, accessibile via Internet, non richiede alcuna registrazione obbligatoria e permette il pagamento in sicurezza tramite:

  • carte di credito (VISA e MasterCard);
  • scrigno Internet Banking (solo per i clienti della Banca Popolare di Sondrio);

Le spese per il pagamento sono esposte all’interno del portale. Per poter effettuare il pagamento è necessario digitare il codice identificativo MAV. La procedura richiederà l’inserimento dell’importo, della scadenza ed il codice fiscale. Se i dati inseriti vengono riscontrati come congrui verrà visualizzato il MAV con tutti i dettagli e sarà possibile procedere con il pagamento scegliendo il metodo di pagamento da utilizzare tra i diversi disponibili.

  • Pagamento presso gli sportelli bancari della Banca Popolare di Sondrio: per i casi di mancata ricezione o ristampa del MAV è prevista la possibilità di effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca Popolare di Sondrio, comunicando il nome e cognome ovvero il codice fiscale e/o il codice utente/matricola (equivalente al codice debitore riportato sui bollettini MAV degli anni precedenti).

Il codice utente è acquisibile al numero verde 800 248464 – attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:15 alle 17:00.


Mancata ricezione del modulo MAV

I Consulenti Finanziari che non dovessero ricevere il modulo MAV, possono ristampare il modulo dall’apposito sito. Per l’accesso alla stampa del MAV è necessario il codice fiscale e, per motivi di privacy, il codice debitore/matricola (equivalente al codice debitore riportato sui bollettini MAV degli anni precedenti) del soggetto richiedente il MAV. Il MAV stampato è pagabile con le modalità sopra descritte.

Si informa, infine, che in caso di mancata funzionalità di stampa del modulo MAV relativo all’anno 2021, è possibile ottenere il numero del modulo necessario per poter effettuare il pagamento, contattando il numero verde 800248464 e comunicando il codice fiscale.


Mancato pagamento quote annuali precedenti

Per avere informazioni in merito alla regolarizzazione del contributo quota annuale scaduto, si può contattare il competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento del predetto contributo è prevista la cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (cd. Regolamento Intermediari).

Si evidenzia che:

  • l’adozione del provvedimento di cancellazione non fa venir meno l’obbligo di pagamento del contributo;
  • il mancato pagamento comporterà il ricorso alla procedura per la riscossione coattiva oltre all’addebito degli ulteriori costi previsti dalla legge.

Si ricorda che l’eventuale reiscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è condizionata dalla presentazione dell’apposita domanda online successivamente al pagamento del contributo dovuto e non pagato.

Per approfondimenti si rimanda al sito ufficiale dell’OCF.


Cancellazione dall’Albo unico dei Consulenti Finanziari, ecco come fare

L’Organismo procede alla cancellazione dall’Albo unico dei Consulenti Finanziari nei seguenti casi:

  • domanda dell’interessato;
  • iscrizione all’Albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  • se la Società di Consulenza Finanziaria non ha alcun rapporto di collaborazione aperto, per mancato esercizio entro dodici mesi dall’iscrizione/cessata attività per più di sei mesi (art. 152, c. 1, lett. c, Regolamento Intermediari);
  • perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’Albo richiamati dall’art. 148 del Regolamento Intermediari, ad eccezione del requisito di indipendenza la cui perdita da parte dell’iscritto comporta la radiazione;
  • mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
  • decesso;
  • adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo.

È possibile la re-iscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale, solo successivamente al pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i, presentando la domanda tramite la procedura online nell’area riservata a ciascuna categoria.

Per essere cancellati nell’anno in corso e non pagare la quota di iscrizione per l’anno successivo, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro e non oltre il 2 novembre (fa fede il timbro postale) secondo le modalità di seguito indicate.


Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e i Consulenti Autonomi

La richiesta di cancellazione dall’Albo unico dei Consulenti Finanziari può essere effettuata nei seguenti casi:

– Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dai consulenti che hanno cessato l’attività di Consulente Finanziario Autonomo;

– Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dai consulenti che hanno cessato il rapporto di collaborazione con la Società di Consulenza Finanziaria.

La richiesta di cancellazione può avvenire tramite compilazione e invio dell’apposito modulo. Quest’ultimo deve contenere una marca da bollo da Euro 16,00 e copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.


Società di Consulenza Finanziaria

La richiesta di cancellazione dall’Albo unico dei Consulenti Finanziari può essere effettuata dalle Società di Consulenza Finanziaria che hanno cessato l’attività di consulenza in materia di investimenti e/o che siano state cancellate dal Registro Imprese di CCIAA, tramite compilazione da parte del legale rappresentante della stessa società e invio dell’apposito modulo, munito di marca da bollo da Euro 16,00 e copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.


Cancellazione dall’Albo unico dei Consulenti Finanziari – re-iscrizione per gli ex iscritti

Tutti gli ex-iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari possono presentare richiesta di re-iscrizione seguendo la procedura guidata online per l’iscrizione in ciascuna delle categorie professionali, dei Consulenti Finanziari abilitati, delle Società e dei Consulenti Finanziari autonomi.

L’eventuale re-iscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è vincolata alla presentazione dell’apposita domanda online a seguito del pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i.

Allo stesso modo, la richiesta di re-iscrizione a seguito di cancellazione per perdita dei requisiti è subordinata alla riacquisizione di tutti i requisiti. Nel caso in cui sia stata adottata una delibera di radiazione dall’Albo, per poter presentare richiesta di re-iscrizione devono decorrere 5 anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

Per presentare richiesta di re-iscrizione accedere all’area riservata e seguire la compilazione guidata della domanda di iscrizione.

Per scoprire quali sono gli obblighi annuali clicca qui.