Circolare n. 23/15 – contenente disposizioni inerenti modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni di vari articoli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni di cui agli artt. 128-quinquies, comma 1-bis e 128-septies, comma 1-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Approvata dal Comitato di Gestione in data 14 maggio 2015
L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;

visti gli artt. 128-quinquies, comma 1-bis e 128-septies, comma 1-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dei quali l’efficacia dell’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi “(…) è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi (…)” del cui operato rispondono gli agenti e i mediatori a norma di legge;

visto, in particolare, l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale “l’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalità di verifica dell’avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile”;

vista la Circolare OAM n. 1/12 con la quale l’Organismo ha definito i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128- septies, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

viste le disposizioni emanate dall’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile, in quanto applicabili e compatibili;

visto il Regolamento Interno dell’Organismo;

visto, in particolare, l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno;

vista la Comunicazione OAM n. 3/14 contenente precisazioni in merito alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte dei collaboratori;

vista la delibera del Comitato di Gestione del 19 marzo 2015;

tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;

approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1

1. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
a) “TUB”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
b) “Elenchi”: gli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi istituiti e tenuti dell’OAM ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, del TUB e 128-sexies, comma 2, del TUB;
c) “iscritti”: gli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori creditizi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 128-quater, comma 2 e 128- sexies, comma 2, del TUB;
d) “dipendenti e/o collaboratori”: i soggetti di cui gli iscritti si avvalgono per il contatto con il pubblico ai sensi dell’art. 128-novies, del TUB;
e) “polizza di assicurazione della responsabilità civile”: la polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato rispondono gli agenti e mediatori a norma di legge prevista dall’art. 128-quinquies, comma 1-bis, e dall’art. 128-septies, comma 1-ter, del TUB;
f) “CAP”: il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
g) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea.

Art. 2

1. L’esercizio delle seguenti attività è subordinata alla stipula di una polizza della responsabilità civile:
a) l’attività di agenzia in attività finanziaria svolta dalle persone fisiche, iscritte nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, del TUB;
b) l’attività di agenzia in attività finanziaria svolta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, del TUB;
c) l’attività di agenzia in attività finanziaria svolta dai dipendenti e collaboratori di cui gli agenti in attività finanziaria persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono per il contatto con il pubblico e che hanno l’obbligo di iscriversi personalmente nel relativo elenco ai sensi dell’art. 128-novies, comma 2, del TUB;
d) l’attività di mediazione creditizia svolta dai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-sexies, del TUB.

Art. 3

1. L’efficacia dell’iscrizione negli Elenchi è condizionata alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile.
2. La condizione si intende avverata, tempo per tempo, qualora la polizza di assicurazione della responsabilità civile sia conforme alle disposizioni di cui al successivo art. 4 e non presenti clausole che inficino l’efficacia delle garanzie ivi previste.
3. I soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 2 e che devono richiedere l’iscrizione negli Elenchi, regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che nella domanda di iscrizione non dichiarano di possedere la copertura assicurativa conforme alle disposizioni di cui all’art. 4, vengono iscritti negli Elenchi con lo stato di “iscritto non operativo” e, pertanto, non sono autorizzati ad operare.
4. Gli iscritti negli Elenchi comunicano entro dieci giorni all’Organismo la variazione dei dati inerenti la polizza assicurativa.

Art. 4

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dai soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 2 con una impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’art. 2, comma 3, del CAP o con una impresa estera ammessa a esercitare in tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
2. La polizza deve avere il seguente contenuto minimale:
a) garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia derivanti da responsabilità civile dell’assicurato per condotte proprie nonché per eventi conseguenti a comportamenti tenuti dai dipendenti e collaboratori del cui operato gli agenti e i mediatori rispondono a norma di legge. Resta salva la facoltà per i dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, che hanno contatto con il pubblico e l’obbligo di iscriversi personalmente nel relativo elenco, di avvalersi della facoltà prevista dal successivo comma 5, lett. a).
Non sono consentite clausole che limitino o escludano l’oggetto della copertura anche solo in relazione a talune tipologie di danno;
b) garantire la copertura di cui al punto a) nel territorio di tutti gli Stati membri;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa assicurativa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali
garantiti, l’integrale indennizzo del danno subito, salvo il diritto di rivalsa della stessa impresa nei confronti dell’assicurato.
3. Nella Tabella riportata all’art. 1 della Circolare n. 1/12 sono indicati i limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli iscritti. I massimali ivi indicati sono commisurati al fatturato raggiunto da ciascun iscritto nell’esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza assicurativa della responsabilità civile.
4. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali – previsti dalla Circolare n. 1/12 – sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione negli Elenchi: pertanto, il massimale minimo previsto dalla Circolare n. 1/12 deve essere garantito per ciascun iscritto e parametrato al fatturato conseguito dal soggetto per tutte le attività svolte in virtù dell’iscrizione nel relativo elenco di appartenenza tenuto dall’Organismo.
5. L’esercizio dell’attività professionale del collaboratore e/o dipendente di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) – inclusa quella che in ipotesi decidesse di svolgere al di fuori del rapporto di collaborazione e/o dipendenza con l’agente iscritto -, deve essere coperto da una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Tale adempimento può essere compiuto in via alternativa:
a) mediante la stipula di una polizza di assicurazione autonoma, differente da quella già stipulata dall’agente in attività finanziaria per il quale il soggetto collabora; ovvero
b) avvalendosi della medesima polizza di assicurazione stipulata dall’agente iscritto con il quale intrattiene il rapporto di collaborazione attraverso una copertura cumulativa di cui al comma 4.
Nell’ipotesi sub a), il massimale previsto deve essere commisurato al fatturato raggiunto dall’iscritto nell’esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza di assicurazione.
Nella ipotesi sub b) deve essere espressamente indicato che la polizza di assicurazione della responsabilità civile riguarda sia l’attività svolta dal collaboratore in virtù del rapporto di collaborazione con l’agente iscritto sia qualsiasi altra attività svolta in proprio come agente in attività finanziaria.

Art. 5

1. La permanenza negli Elenchi è subordinata, in aggiunta al possesso dei requisiti previsti dalla legge, alla validità ed efficacia della polizza di assicurazione della responsabilità civile conforme all’art. 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo entro venti giorni dalla data di avvenuta scadenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile il rinnovo della stessa, mediante l’apposito servizio previsto nell’area privata del portale dell’Organismo.
3. L’Organismo, rilevata la mancanza ovvero l’inefficacia della polizza, provvede a intimare all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di comunicare una valida ed efficacie polizza di assicurazione. In caso di inerzia dell’iscritto, e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Organismo può disporre d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”. In tale ultimo caso, l’Organismo provvede a darne apposita comunicazione all’iscritto a mezzo di posta elettronica certificata.
In caso di mancato ricevimento di qualsiasi comunicazione presso la casella di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni medesime si intendono comunque regolarmente ricevute. Resta salva la facoltà dell’Organismo di avvalersi delle altre modalità di comunicazione previste dall’ordinamento.
4. L’Organismo qualora abbia documentata evidenza della incongruità o incompletezza delle informazioni riguardanti la polizza di assicurazione della responsabilità civile, previa intimazione all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) di comunicare la variazione delle stesse, in caso di inerzia dello stesso e ferme restando le eventuali iniziative di carattere sanzionatorio, dispone d’ufficio la modifica dei relativi dati.
Ove si renda necessario, l’Organismo procede nelle modalità di cui al comma 3 disponendo d’ufficio la modifica dello stato dell’iscritto a “iscritto non operativo”.
5. Ai fini dell’accertamento dell’avveramento della condizione di cui all’art. 3 e per le verifiche di cui alle presenti disposizioni, l’Organismo può chiedere a terzi la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti.
6. I soggetti che, a seconda dei casi di cui alle presenti disposizioni, mantengono lo stato di “iscritti non operativi” per oltre un anno sono cancellati dal relativo elenco secondo le disposizioni vigenti, salvo comprovati motivi.
7. Rilevata la mancanza ovvero l’inefficacia della polizza di assicurazione della responsabilità civile, resta ferma la facoltà per l’Organismo di adottare il provvedimento della sospensione in via cautelare dagli Elenchi ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 5, del TUB.

Art. 6

1. La presente Circolare è pubblicata nella parte del Portale dell’OAM accessibile al pubblico e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2015.

Clicca qui per scaricare il documento originale

   

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