Circolare n. 41/22 – contenente disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 41/22
contenente disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Approvata dal Comitato di Gestione in data 12 giugno 2023

L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,
Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visto, in particolare, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
visto il comma 8-bis del medesimo art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale “Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”;
visto, altresì, il comma 8-ter del medesimo art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale “Ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale”;
visto il comma 2 dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, il quale ha attributo la trasmissione delle suddette comunicazioni direttamente all’Organismo;
visto l’art. 4, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, il quale prevede che “con riferimento alla determinazione del contributo a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del Registro, si applicano le disposizioni dell’art 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2015. Si applicano altresì gli atti adottati dall’OAM contenenti le specifiche tecniche ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro”;
visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 recante “Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute”;
visto, in particolare, l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, concernente gli obblighi e le modalità di comunicazione dei dati identificativi dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale attraverso l’apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell’Organismo, secondo le modalità stabilite dallo stesso, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
visto il combinato disposto dei commi 6 e 7 con il comma 8 -bis dell’art. 17 -bis del Dlgs 141/2010, secondo il quale l’Organismo dispone procedure sanzionatorie nei confronti dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, a fronte di inadempimenti previsti dalla predetta normativa;
visto il Regolamento integrativo “concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs 1° settembre 1993,
n.385”, applicabile per analogia, anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno;
approva la seguente

CIRCOLARE

Art. 1
(Richiami e definizioni normative)

  1. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
    a) “TUB”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;
    b) “Decreto 141”: D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche;
    c) “Decreto 196”: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;
    d) “Decreto Mef 2 aprile 2015”: il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015;
    e) “Decreto Mef 13 gennaio 2022”: il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato il 17 febbraio 2022;
    f) “Organismo”: l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall’art. 128-undecies del TUB;
    g) “Registro dei Cambiavalute”: il Registro tenuto dall’Organismo ove sono iscritti i Cambiavalute;
    h) “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e
    alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute, ex art. 1, comma 2, lett. ff), del D.lgs. 231/07;
    i) “prestatori di servizi di portafoglio digitale”: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali, ex art. 1, comma 2, lett. ff)-bis, del D.lgs. 231/07;
    j) “sezione speciale del Registro”: sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, di cui al comma 1 dell’art. 17-bis del D.lgs. 141/2010;

Art. 2
(Obblighi di comunicazione)

  1. L’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo. L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
  2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio
    della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.
  3. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.
  4. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, che, alla data di avvio della sezione speciale del Registro già svolgono l’attività, anche online, sul territorio della Repubblica effettuano la comunicazione di cui al precedente comma 2 entro sessanta giorni dalla predetta data di avvio del Registro. Qualora tali soggetti rispettino il suddetto termine di comunicazione, possono continuare a svolgere la propria attività senza dover attendere la conclusione
    dell’istruttoria dell’Organismo.
  5. In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo.
  6. Dal 18 maggio 2022, è operativa la sezione speciale del Registro, per consentire l’iscrizione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale.
  7. I soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell’area dedicata del portale OAM munendosi di casella di posta elettronica certificata (PEC), seguendo le istruzioni che sono indicate nell’apposita Guida Operativa, pubblicata sul sito web dell’OAM.
  8. La registrazione nell’area dedicata di cui al comma precedente non è riconosciuta quale comunicazione di operatività ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, per le cui modalità si rinvia al successivo art. 3.

Art. 3
(Domanda d’iscrizione)

  1. La comunicazione dei dati, finalizzata all’iscrizione nella sezione speciale del Registro suddetto, è effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area privata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi.
    Nella comunicazione deve essere indicato:
    a) per le persone fisiche:
    1) il cognome e il nome;
    2) il luogo e la data di nascita;
    3) la cittadinanza;
    4) il codice fiscale, ove assegnato;
    5) gli estremi del documento di identificazione;
    6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
    7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
    9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
    10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web, tramite il quale il servizio è svolto.
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
    1) la denominazione sociale;
    2) la natura giuridica del soggetto;
    3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
    4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
    5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
    6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
    7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
    9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
    10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online, con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
  2. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante, nonché visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati
    dichiarati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate dall’iscritto entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalità telematiche di cui sopra.
  3. Alla comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere allegata, altresì, copia del pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nella sezione speciale
    del Registro.
  4. L’OAM, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro.
  5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione.
    In tale ipotesi, l’OAM provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata all’interessato affinché fornisca, con la medesima modalità di trasmissione della comunicazione, le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta e l’OAM nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. La mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro.

Art. 4
(Contenuto della trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate)

  1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale trasmettono all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, come stabilito dall’art 5 del Decreto Mef
    13 gennaio 2022.
  2. In particolare, i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro devono trasmettere, per ciascun cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici concernenti le operazioni effettuate, come riportati nell’”Allegato 1” del predetto Decreto MEF 13 gennaio 2022.
  3. I flussi contenenti i dati di cui al precedente comma, sono trasmessi secondo le modalità tecnico-operative descritte nel Manuale operativo, fornito agli iscritti.
  4. La responsabilità in merito al contenuto dei dati trasmessi con i flussi predetti ricade esclusivamente sugli operatori iscritti.

Art. 5
(Termini per l’invio delle informazioni relative alle operazioni effettuate)

  1. I dati relativi alle operazioni effettuate, di cui all’art. 4 della presente Circolare, devono essere trasmessi con cadenza trimestrale, nei primi 15 giorni utili, successivi alla scadenza del trimestre di riferimento.
  2. Ai fini della applicazione delle presenti disposizioni, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel trimestre, o nella frazione dello stesso, in cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro, verrà effettuata entro il quindicesimo giorno del primo trimestre utile.

Art. 6
(Modalità di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate)

  1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo
    (www.organismo-am.it), secondo le modalità indicate nel Manuale operativo che sarà pubblicato sul sito web dell’Organismo.
    Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia al Manuale operativo che verrà pubblicato sul sito web dell’Organismo.
  2. I dati trasmessi dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale sono conservati nel Sistema Informatico dell’Organismo, per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
  3. L’Organismo assicura il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui Decreto 196, e adotta adeguate misure ai sensi dell’art. 31 del medesimo decreto legislativo.
  4. Si fa salva la facoltà per l’Organismo di individuare, sulla base di specifiche esigenze, requisiti tecnologici diversi rispetto a quelli previsti nel Manuale Operativo di cui al precedente comma 1, purché ne venga assicurato il medesimo standard di sicurezza ai
    fini di legge. Nell’ipotesi di cui al periodo che precede, l’Organismo provvede a darne evidenza mediante apposita modifica della presente Circolare, previa approvazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 7
(Contributi)

  1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale sono tenuti al versamento:
    a) di un contributo una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema, differenziato tra soggetti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche;
    b) un contributo annuale, da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, risultanti dal numero dei clienti (record), comunicati in forza dell’art.4, commi 2 e 3, della presente Circolare.
  2. L’importo del contributo di cui alla lettera a) è riportato nella Tabella “A” della presente Circolare.
  3. In considerazione delle dimensioni operative dei prestatori iscritti, gli importi del contributo di cui alla lettera b), riportati nella Tabella “B” della presente Circolare, sono strutturati in:
    (i) una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto;
    (ii) una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento in forza dell’art. 4, commi 2 e 3, della presente Circolare.
  4. Il contributo di cui alla lettera b) è dovuto annualmente, con cadenze trimestrali nel corso della permanenza dell’Iscritto nel Registro, come riportato nella Tabella B.
  5. In caso di istanza di cancellazione dal Registro, è dovuto il contributo di cui alla lettera b) per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.

Art. 8
(Versamento dei contributi)

  1. I soggetti che intendono comunicare la propria operatività sul territorio della Repubblica, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, effettuano il versamento del contributo di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), al momento della presentazione della comunicazione stessa.
  2. Il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico gestito mediante il sito dell’Organismo, la copia del documento attestante il versamento del contributo di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), con l’indicazione del relativo TRN
    (Transaction Reference Number) e dell’IBAN del conto corrente della banca emittente.
  3. Il contributo di cui alla lettera b) deve essere versato con cadenze trimestrali entro il giorno 15 del mese successivo a quello corrispondente alla trasmissione di riferimento, in forza dell’art. 4, commi 2 e 3 della presente Circolare.
  4. Il contributo di cui alla lettera b) deve intendersi applicabile anche per la trasmissione relativa al I trimestre 2023, e deve essere versato entro il medesimo termine fissato per la trasmissione relativa al II trimestre 2023.
  5. Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT65I0200805181000106398041.
  6. In caso di cancellazione dalla sezione speciale del Registro – anche su istanza di parte – i contributi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b), non sono rimborsati dall’Organismo.
  7. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) nei termini di cui al precedente comma 3, l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione del corrispondente iscritto.
  8. I costi del bonifico per il pagamento dei contributi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), sono interamente a carico dell’ordinante, senza alcun addebito in capo al beneficiario.
  9. Qualora l’Organismo non ricevesse l’intero importo dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) per qualsivoglia addebito in capo al beneficiario per costi bonifico, l’Organismo potrà richiedere all’iscritto l’integrale refusione dell’importo non ricevuto.
  10. Il pagamento dei contributi di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere eseguito:
    (i) in caso di pagamento disposto dall’area unica dei pagamenti in Euro, tramite bonifico SEPA;
    (ii) per coloro i quali non rientrano nell’ipotesi (i), tramite trasferimento internazionale “SWIFT”, avendo cura di selezionare l’opzione “OUR”.

Art. 9
(Entrata in vigore)

  1. La presente Circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’Organismo accessibile al pubblico ed entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione.

TABELLA “A”

Contributo una tantum, art. 7, comma 1, lett. a)

Persone fisiche 500 Euro
Soggetti diversi dalle persone fisiche 8.300 Euro

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI
IBAN: IT65I0200805181000106398041

TABELLA “B”
CONTRIBUTO ANNUALE

Contributo annuale, art. 7, comma 1, lett. b) – quota fissa

Persone fisiche 200,00 Euro
(4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna)
Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.500,00 Euro
(4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna)

 

Contributo annuale, art. 7, comma 1, lett. b) – quota variabile

Persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI
IBAN: IT65I0200805181000106398041

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