Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 18/14 contenente disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Approvata dal Comitato di Gestione in data 2 luglio 2014
L’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
vista la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione” e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visti gli artt. 114-quinquies e 114-decies, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e relative disposizioni di attuazione da parte della Banca d’Italia, disciplinanti l’operatività nel territorio della Repubblica degli istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica comunitari;
visto l’art. 128-quater, comma 7, del TUB, e in particolare l’ultima parte secondo cui l’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione prevista nel predetto comma;
visto l’art. 128-undecies, del TUB, ove viene ribadita l’autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria dell’Organismo e il comma 3 secondo cui l’Organismo “determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi”;
visto l’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale “L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (…)”;
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno dell’Organismo, adottato con delibera del 26 settembre 2013 dal Comitato di Gestione, in base al quale lo stesso Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’Organismo da leggi o regolamenti;
approva la seguente
CIRCOLARE
Art. 1
1. La presente Circolare si applica agli agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’art. 128-duodecies, del TUB nonché dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, comunicano all’Organismo l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività.
3. Nel caso di istituzione del punto di contatto centrale, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate dallo stesso punto di contatto.
Art. 2
1. L’elenco dei dati da comunicarsi all’Organismo da parte dei soggetti di cui all’art. 1 è riportato nella Tabella allegata “A”.
Art. 3
1. I dati di cui all’art. 2 devono essere inviati entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento: gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre.
2. Ai soli fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, i soggetti di cui all’art. 1, già operativi sul territorio della Repubblica italiana alla data del 1° ottobre 2014, adempiono all’obbligo ivi previsto comunicando i dati di cui all’art. 2, rappresentativi della situazione esistente alla medesima data, entro il 30 ottobre 2014.
Art. 4
1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, comunicano i dati di cui all’art. 2 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it.
2. Nel caso in cui i dati siano trasmessi dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 1, comma 3, è disponibile sul portale dell’Organismo un’apposita Area Privata dalla quale è possibile accedere tramite credenziali, previa registrazione per l’accesso al sistema informatico, al servizio di trasmissione telematica dati di cui all’art. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia al manuale utente disponibile sul portale dell’Organismo.
3. I dati di cui all’art. 2, sono registrati nel sistema informatico dell’Organismo, dotato di idonei servizi di salvataggio e di disaster recovery, atti a garantire la continuità operativa e prevenire qualsiasi perdita degli stessi.
4. L’Organismo garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
Art. 5
1. L’Organismo determina i contributi e le altre somme dovute dai soggetti di cui all’art. 1, alla stregua dei seguenti criteri:
a) una somma, compensativa degli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione dell’archivio informatico che raccoglie le comunicazioni inviate dai soggetti di cui all’art. 128-quater, comma 7 del TUB, da corrispondersi una tantum in occasione della registrazione per l’accesso al sistema informatico;
b) un contributo per la gestione del sistema informatico parametrato a ciascun flusso informativo di cui all’art. 2 oggetto di comunicazione all’Organismo. Per flusso informativo si intende ciascun tracciato “record”, inviato ai sensi dell’art. 3, contenente i dati dell’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e del relativo punto vendita. Nel caso di pluralità di punti vendita per singolo agente, i dati relativi a quest’ultimo devono essere replicati in singoli “record” con tutti gli effetti che esso comporta ai fini delle presenti disposizioni.
Art. 6
1. Le somme e i contributi individuati ai sensi dell’art. 5, e nella misura individuata nella Tabella “B”, sono dovute dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
2. Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, quest’ultimo provvede anche al versamento delle somme e i contributi individuati ai sensi dell’art. 5 e nella misura indicata nella Tabella “C”. Nell’ipotesi di cui al precedente periodo, nessuna somma e/o contributo è dovuto da parte dei singoli agenti, facenti capo al punto di contatto centrale, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
Art. 7
1. Ai fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, in conformità a quanto sancito dall’art. 3, comma 2, gli agenti di cui all’art. 1, comma 1, già operativi sul territorio della Repubblica
italiana alla data del 1° ottobre 2014, devono effettuare il versamento della somma e dei contributi previsti all’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e b), al momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it, allegando copia del versamento effettuato, e comunque entro il 30 ottobre 2014.
2. Ai fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, i punti di contatto di cui all’art. 1, comma 3, già operativi sul territorio della Repubblica italiana alla data del 1° ottobre 2014, devono
effettuare il versamento della somma prevista all’art. 5, comma 1, lett. a) al momento della registrazione al sistema informatico secondo le modalità previste nel manuale utente e comunque entro il 30 ottobre 2014. Tali soggetti, in conformità a quanto sancito dall’art. 3, comma 2, devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all’art. 5, comma 1, lett. b) al momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, per via telematica, rappresentativi della situazione esistente al 1° ottobre 2014 e comunque entro il 30 ottobre 2014.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, gli agenti e i punti di contatto, in conformità a quanto sancito dall’art. 3, comma 1, devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all’art. 5, comma 1, lett. b), al momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, nelle rispettive forme, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento.
4. Gli agenti che avviano l’operatività sul territorio della Repubblica italiana successivamente al 1° ottobre 2014 devono effettuare il versamento della somma prevista all’art. 5, comma 1, lett. a) al
momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it, allegando copia del versamento effettuato, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento. Tali soggetti, in conformità a quanto sancito dall’art. 3, comma 1, devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all’art. 5, comma 1, lett. b) al momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento.
5. I punti di contatto che avviano l’operatività sul territorio della Repubblica italiana successivamente al 1° ottobre 2014 devono effettuare il versamento della somma prevista all’art. 5, comma 1, lett. a)
al momento della registrazione al sistema informatico secondo le modalità previste nel manuale utente e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento. Tali soggetti, in conformità a quanto sancito dall’art. 3, comma 1, devono altresì effettuare il versamento dei contributi previsti all’art. 5, comma 1, lett. b) al momento della comunicazione dei dati di cui all’art. 2, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento.
6. I versamenti delle somme e contributi dovuti ai sensi dell’art. 5 della presente Circolare, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IBAN: IT15O0200805154000103177413.
Art. 8
1. La presente Circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’OAM accessibile al pubblico ed entra in vigore a partire dal 1° ottobre 2014.