Provvedimento n. 143 del 12 Marzo 2024 – Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022

PROVVEDIMENTO N. 143 DEL 12 MARZO 2024
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, e, in particolare, l’articolo 45, comma 3-octies che, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; nonché l’articolo 45, comma 3-novies, che attribuisce all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;
VISTO l’articolo 4 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, che ha modificato l’articolo 45 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevedendo, in particolare, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 3-duodecies del citato articolo 45, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di
semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

INDICE
Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)
Art. 2 (Pubblicazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)
Allegato A
Allegato B

Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

  1. All’articolo 1, comma 1, le parole “commi 3-octies, 3-novies e 3-decies” sono sostituite con le parole “commi da 3-octies a 3-duodecies”.
  2. All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: “al netto del relativo onere fiscale.” sono aggiunte le seguenti: “L’impresa può tener conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all’articolo 1.”;
    b) al comma 3, dopo le parole: “gli utili di esercizi successivi.” sono aggiunte le seguenti: “L’impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni di cui all’allegato A secondo le istruzioni di cui all’allegato B.”;
    c) al comma 6, dopo le parole: “al netto del relativo onere fiscale.” sono aggiunte le seguenti: “L’impresa può tener conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all’articolo 1.”;

Art. 2
(Pubblicazione)

  1. Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

  1. Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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