VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO lo Statuto dell’IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell’esercizio 2019 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l’incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,07%;
Dispone
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, per l’esercizio 2021 l’aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,07% dei predetti premi.
Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e reso disponibile sul sito internet dell’IVASS.