FISSAZIONE DELL’ALIQUOTA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI GESTIONE DA DEDURSI DAI PREMI ASSICURATIVI INCASSATI NELL’ESERCIZIO 2020 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 335, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO in particolare l’articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l’art. 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO lo Statuto dell’IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell’esercizio 2018 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l’incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,12%;
Dispone
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, per l’esercizio 2020 l’aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,12% dei predetti premi.
Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e reso disponibile sul sito internet dell’IVASS.
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