MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTA la Comunicazione Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025 con la quale è stato comunicato agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti;
VISTO il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall’International Accounting Standards Board all’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, aventi l’obiettivo di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all’IFRS 9 e di
rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato all’IFRS Interpretations Committee;
VISTO il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall’International Accounting Standards Board all’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standard”, all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, all’IFRS 9 “Strumenti finanziari”, all’IFRS 10 “Bilancio consolidato” e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 “Rendiconto finanziario”,
nell’ambito dell’ordinaria attività di miglioramento degli standard contabili esistenti condotta dall’International Accounting Standards Board (IASB);
VISTO il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che ha adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio” emanato dall’International Accounting Standards Board. L’adozione dell’IFRS 18 ha anche comportato l’introduzione di modifiche ad altri principi contabili internazionali e il ritiro dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”;
PREMESSO che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 9 aprile all’8 giugno 2026;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 e il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 hanno previsto che le imprese applichino le modifiche contemplate da tali Regolamenti al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 ha previsto che le imprese applichino le modifiche connesse con l’adozione dell’IFRS 18 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente;
adotta il seguente:
PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 6 (Modifiche all’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 8 (Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
Art. 9 (Pubblicazione)
Art. 10 (Entrata in vigore)
Allegati
A Allegato 1 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS
B Allegato 2 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio d’esercizio IAS/IFRS
C Allegato 3 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio consolidato
D Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 – Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209
E Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)
F Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Tabella sui premi
G Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “all’allegato 2” sono sostituite dalle parole “agli allegati 2 e 3”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 1 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell’allegato 1” sono eliminate.
- Il comma 2 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “- che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo – tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell’allegato 1” sono eliminate.
- Il comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “dalla Nota Integrativa di cui all’allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo” sono sostituite dalle parole “dagli schemi del bilancio di cui all’allegato 2, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti.
Inoltre, è consentita l’aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali”. - Il comma 4-bis dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,” sono eliminate.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 4 dell’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “allegato 3” sono sostituite dalle parole “allegato 4”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 2 dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:
“Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione”; dopo il nono periodo è aggiunto il seguente periodo: “Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione”; il sedicesimo periodo è sostituito come segue: “Contratti di assicurazione emessi – Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi“; dopo il sedicesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico
composizione”; “Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito – composizione”; “Utili/Perdite da valutazione – rettifiche/riprese di valore per rischio di credito”; “Proventi/oneri da investimenti immobiliari – composizione”; “Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie – composizione”; il ventitreesimo e il ventiquattresimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: “Stato patrimoniale per settore di attività” e “Conto economico per settore di attività”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 1 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo le parole “Nota Integrativa” è aggiunta la parola “consolidati”; b) le parole “allegato 2” sono sostituite dalle parole “allegato 3”.
- Il comma 2 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) le parole “all’allegato 2” sono sostituite dalle parole “all’allegato 3”; b) le parole “che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo” sono eliminate.
- Il comma 3 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “dalla Nota Integrativa di cui all’allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo” sono sostituite dalle parole “dagli schemi del bilancio consolidato di cui all’allegato 3, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l’aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali”.
- Il comma 4-bis dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,” sono eliminate.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 1 dell’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “all’allegato 4” sono sostituite dalle parole “all’allegato 5”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Il comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo la parola “Complessivo” è aggiunta la parola “consolidati”; b) le parole “allegato 2” sono sostituite dalle parole “allegato 3”.
- Il comma 2 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione”; dopo il tredicesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione”; il ventesimo periodo è sostituito come segue: “Contratti di assicurazione emessi – Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi“; dopo il ventesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico – composizione”; “Proventi/oneri da attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico – composizione”; “Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito – composizione”; “Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie diversi dalle
rettifiche/riprese di valore per rischio di credito – composizione”; “Utili/Perdite da valutazione – rettifiche/riprese di valore per rischio di credito”; “Proventi/oneri da investimenti immobiliari – composizione”; “Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie – composizione”; il ventottesimo, il ventinovesimo e il trentesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo Consolidato“, “Stato patrimoniale consolidato per settore di attività” e “Conto economico consolidato gruppo per settore di attività”; dopo il trentesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: “Conto economico consolidato conglomerato per settore di attività”.
Art. 8
(Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Gli Allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:
a) l’Allegato 1 è sostituito dall’Allegato A al Provvedimento;
b) l’Allegato 2 è sostituito dagli Allegati B e C al Provvedimento;
c) l’Allegato 3 è sostituito dall’Allegato D al Provvedimento;
d) il documento “Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)” è sostituito dall’Allegato E al Provvedimento;
e) il documento “Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato” – “Tabella sui premi” – di cui all’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato F al Provvedimento;
f) il documento “Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato” “Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione” – di cui all’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato G al Provvedimento.
Art. 9
(Pubblicazione)
- Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
- Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Le modifiche al bilancio d’esercizio IAS/IFRS e al bilancio consolidato si applicano con le seguenti tempistiche:
a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella “Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo” della Nota Integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di Nota Integrativa relative alle cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi (inclusa la tabella “Contratti di assicurazione emessi – Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi”); v) le nuove tabelle “Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione” e “Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione”;
b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio “Stato patrimoniale – Attività”, “Conto economico”, “Rendiconto finanziario – metodo diretto”, e “Rendiconto finanziario – metodo indiretto”; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota Integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle “Risultato finanziario totale e degli investimenti immobiliari ripartito per segmento vita e segmento danni”, “Sintesi dei risultati finanziari e assicurativi ripartiti per segmento vita e segmento danni”, “Stato patrimoniale per settore di attività” e “Conto economico per settore di attività” della Nota Integrativa; iv) le informazioni relative agli “Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale”;
c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della Nota Integrativa in “Parti” e “Sezioni”; ii) tutte le restanti modifiche (ad esempio, quelle relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella Nota Integrativa). - Le modifiche alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano con le seguenti tempistiche:
a) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera a);
b) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera b), ad eccezione delle nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota Integrativa (romanino ii)) che vanno prodotte a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2028;
c) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2029 per le modifiche di cui al comma 2, lettera c)
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