Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 70/26
contenente disposizioni per la gestione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio ai sensi dell’art. 12-bis D.lgs. n. 141/2010 (“Registro dei Merchant”)
Il Comitato di Gestione dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
- vista la direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE;
- vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l’articolo 4;
- visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito anche “TUB”);
- visto il D. Lgs.13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
- visto il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 212, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. (26G00009)”;
- visto in particolare, l’art. 2, lett. b) del succitato D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha introdotto nel D. Lgs. n. 141 del 2010, l’art. 12-bis, recante“ Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio”;
- visto l’art. 128-undecies, del TUB in combinato disposto con quanto previsto dall’art.12 bis, comma 6, del d.lgs. 141/2010, ove viene ribadita l’autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria dell’Organismo e si prevede che l’Organismo “determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività”;
- visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno dell’Organismo, adottato con delibera del 3 maggio 2012 e ss.mm.ii. dal Comitato di Gestione, in base al quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’Organismo da leggi o regolamenti;
- sentito il Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
approva la seguente
CIRCOLARE
Articolo 1 – Definizioni
- Ai fini della presente Circolare, si intendono per:
a. “Banche/Intermediari”: le banche e gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB ovvero gli altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito;
b. “Merchant creditori”: i fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del TUB e in osservanza di quanto previsto dall’articolo 122, comma 5, del TUB, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso;
c. “Merchant Intermediari”: i fornitori di beni o prestatori di servizi, diversi dalle PMI e microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/261/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che, sulla base di apposite convenzioni con banche e intermediari presentano propongono ovvero concludono contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto dei beni mobili o mobili registrati e servizi da essi offerti;
d.“Registro Merchant”: il registro pubblico informatizzato istituito e tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010 in cui sono annotati i dati dei “Merchant Intermediari”, comunicati dalle “Banche/Intermediari” e in un’apposita sezione del medesimo registro, i dati dei “Merchant creditori”, comunicati da questi ultimi.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
- In ossequio alla normativa comunitaria e nazionale in materia di credito al consumo e a quanto previsto all’art. 12-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010, l’OAM istituisce il Registro Merchant nel quale sono annotati i dati:
a) dei Merchant Intermediari;
b) dei Merchant creditori (sezione dedicata). - Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 141/2010, l’OAM ha definito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro e nell’apposita sezione nonché modalità e termini delle comunicazioni, di cui al comma 1, della presente Circolare.
Articolo 3 – Comunicazioni
- Ai fini dell’annotazione dei dati di cui all’art. 2 della presente Circolare nel Registro Merchant e nell’apposita sezione:
a) in conformità a quanto previsto all’articolo 12-bis, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 141/2010, le Banche/Intermediari sono tenute a comunicare all’OAM i dati dei Merchant Intermediari con cui hanno stipulato convenzioni ai fini dell’erogazione del credito per l’acquisto di beni o servizi da questi ultimi offerti, anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi Merchant Intermediari;
b) in conformità a quanto previsto all’articolo 12-bis, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 141/2010, i Merchant Creditori sono tenuti direttamente a comunicare all’OAM i propri dati in ragione dei contratti di credito conclusi a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
Articolo 4 – Modalità di esecuzione delle comunicazioni da parte di Banche/Intermediari
- Al fine di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della presente Circolare, Banche/Intermediari dovranno preventivamente registrarsi sul Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), creando un’apposita area privata ad accesso riservato tramite credenziali, e successivamente accreditarsi tramite gli appositi servizi ivi disponibili.
- Per la registrazione, la Banca/Intermediario dovrà compilare il modulo elettronico di registrazione rilevabile sul Portale dell’Organismo.
- Eseguita la registrazione, per poter provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della presente Circolare, le Banche/Intermediari dovranno accreditarsi al Portale dell’Organismo, compilando un modulo informatico (cd. webform di accreditamento), da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante o altro soggetto legittimato.
- Per la registrazione ed accreditamento, alle Banche/Intermediari sono richiesti in compilazione i seguenti dati:
a) Denominazione sociale (obbligatorio);
b) Forma giuridica (obbligatorio);
c) Codice meccanografico (eventuale);
d) Identificativo fiscale della persona giuridica (obbligatorio);
e) dati sede legale (obbligatorio);
f) PEC (obbligatorio);
g) telefono, cellulare, e-mail (eventuali). - E’richiesta l’apposizione della firma digitale ai sensi di legge, del legale rappresentante o altro soggetto legittimato alla sottoscrizione di detto modulo. A tal fine, Banche/Intermediari dovranno fornire obbligatoriamente i seguenti dati del sottoscrittore:
a) cognome;
b) nome;
c) codice fiscale;
d) sesso;
e) data di nascita;
f) provincia di nascita;
g) comune di nascita (se in Italia);
h) stato di nascita (se estero);
i) data di nomina; - In caso di sottoscrizione della webform di accreditamento, da parte di soggetto legittimato, diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata alla webform corrispondente, evidenza dei poteri di firma (i.e. delega), comprensiva dei dati anagrafici del legale rappresentante, per la verifica dell’identità del medesimo in qualità di delegante.
- Ad accreditamento eseguito, saranno disponibili sul Portale dell’Organismo nella pagina dedicata al Registro Merchant, le seguenti informazioni della Banca/Intermediario accreditata/o:
a) denominazione;
b) identificativo fiscale persona giuridica;
c) sede legale. - Al fine di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) della presente Circolare, eseguito l’accreditamento, la Banca/Intermediario da apposito servizio in area privata, dovrà trasmettere, tramite file XML, l’elenco dei dati di cui all’allegato A della presente Circolare, relativi ai Merchant intermediari con cui ha stipulato convenzioni nonché le eventuali variazioni dei dati relativi a dette convenzioni (es. modifica dati soggetto convenzionato, cessazione convenzione);
Articolo 5 – Modalità di esecuzione delle comunicazioni da parte di Merchant Creditori
- Al fine di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della presente Circolare, i Merchant creditori dovranno preventivamente registrarsi al Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it ). Ciò, al fine di accedere ad una propria Area Privata, all’interno della quale sono disponibili specifici servizi telematici, riservati esclusivamente agli utenti registrati.
- Per la registrazione, il Merchant creditore deve compilare il modulo elettronico di registrazione posto sul portale dell’Organismo.
- Eseguita la registrazione, per poter provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della presente Circolare, il Merchant Creditore, deve eseguire la propria iscrizione tramite la compilazione di un modulo informatico (cd. webform di iscrizione), da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante o altro soggetto legittimato.
- L’elenco dei dati da comunicare all’Organismo in sede di iscrizione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) è riportato nell’allegato B della presente Circolare.
Articolo 6 – Contributi
- Successivamente all’istituzione del Registro, l’OAM con apposita circolare disporrà, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 141/2010, entità, modalità e tempi di riscossione dei contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 3 della presente Circolare, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro Merchant e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
Articolo 7 – Pubblicazione
- La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismoam.it) nella sezione accessibile al pubblico.
ALLEGATO “A”
Le Banche/Intermediari sono tenute a comunicare all’OAM i seguenti dati dei Merchant Intermediari con cui hanno stipulato convenzioni ai fini dell’erogazione del credito per l’acquisto di beni o servizi offerti da detti soggetti:
- Identificativo fiscale della persona giuridica;
- Denominazione (e marchio/marchi di cui si avvale nei confronti del pubblico);
- Natura giuridica;
- Indirizzo PEC;
- Codice Ateco;
- Sede legale (Indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale);
- Tipologia di finanziamenti intermediati;
- Dati sedi operative dirette e indirette1 (Indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale);
- Dati Sito E-Commerce (diretto e indiretto);
- In caso di sede operativa indiretta o di sito e-commerce indiretto: dati soggetto affiliato (Denominazione, Identificativo fiscale della persona giuridica, PEC).
1“Sedi operati ve dirette”: le sedi che rispondono direttamente al Merchant, da cui è possibile la vendita di beni e servizi; “Sedi operative indirette”: le sedi che sono affiliate al Merchant per franchising, da cui è possibile
la vendita di beni e servizi.
ALLEGATO “B”
All’atto dell’iscrizione, i Merchant creditori comunicano i propri seguenti dati ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 12-bis, comma 3, lett. b) e, precisamente:
- Identificativo fiscale persona giuridica (obbligatorio);
- Denominazione (obbligatoria);
- Natura giuridica (obbligatoria);
- Codice Ateco (obbligatorio);
- Sede legale (obbligatoria):
I. se in Italia: Indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale
II. se all’estero: Stato, comune, indirizzo; - Telefono (facoltativo);
- Cellulare (facoltativo);
- Indirizzo mail (facoltativo);
- Indirizzo PEC (obbligatorio);
- Dati sedi operative (Indirizzo, numero civico, provincia, comune e codice di avviamento postale, telefono, dati inizio sede). Detti dati sono tutti obbligatori ad eccezione del telefono che è facoltativo;
- Dati Sito E-Commerce diretto o indiretto (URL Sito E-commerce);
- In caso di sede operativa o di sito e-commerce: dati soggetto affiliato (Denominazione, Identificativo fiscale persona giuridica, PEC).
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