Intermediari assicurativi
La normativa ISVAP vigente impone, come è noto, l’aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell’attestato di aggiornamento formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nella filiera della intermediazione assicurativa, ivi compresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI. Aggiornamento annuale che è fondamentale per tutti gli intermediari assicurativi.
Il Regolamento ISVAP n. 5, del 16 ottobre 2006, prevede l’obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI), per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa all’esterno dei locali. L’articolo 21 pone l’obbligo formativo iniziale (le ’60 ORE’) anche per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività all’interno dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.
Gli addetti che vogliono iscriversi alla sezione E del RUI, devono partecipare a corsi di formazione come disciplinato dall’art. 21, comma 1, lettera c):
1. Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:
c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali, adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano, o delle relative imprese proponenti. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione, o alle norme sulla previdenza complementare.
L’art. 17, comma 2, sopra richiamato, recita:
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico – operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula (o in videoconferenza, o FAD interattiva*);
b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l’iscrizione;
c) è impartita da docenti specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo e con la giusta capacità di preparazione per formare ottimi intermediari assicurativi;
d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.
*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5.