Circolare n. 63/25 – contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2026 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’Organismo

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 63/25
contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2026 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’Organismo, segnatamente da parte di:
– agenti in attività finanziaria;
– agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
– mediatori creditizi;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 209/2005.
Il Comitato di Gestione dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario (di seguito, “TUB”);
visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, “D.lgs. n. 141/2010”);
visti, in particolare, gli artt. 128-quater, commi 2 e 6, e 128-sexies, comma 2, del TUB;
visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 – “Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”;
visti gli artt. 20, comma 1, del D.lgs. n. 141/2010 e 128-undecies, comma 3, del TUB;
visto l’art. 26, comma 2, del Regolamento interno OAM, vigente ratione temporis, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
viste le precedenti Circolari OAM inerenti al versamento delle somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo;
vista la delibera del 17 dicembre 2025 del Comitato di Gestione;

approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1
Contributi

  1. Nell’allegata Tabella “A” sono indicati, suddivisi per categoria, i contributi fisso e variabile, richiesti per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nella relativa sezione speciale, nonché nell’elenco dei mediatori creditizi (di seguito, anche, “Elenchi”), per l’anno 2026.
  2. Il contributo fisso, per le società di capitali, è distinto in 5 classi di importi ed è calcolato in funzione del numero dei collaboratori o dipendenti comunicati all’Organismo in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione o, per i soggetti già iscritti negli Elenchi, risultanti alla data del 31 dicembre 2025.
  3. Ai fini dell’applicazione della presente Circolare, si intendono per iscritti negli Elenchi anche i soggetti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”.
  4. Sono tenuti al pagamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
    a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2026, eccetto i nati a far data dal 1° gennaio 1996;
    b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2025, compresi i soggetti nati a far data dal 1° gennaio 1996, salvo che:
    1. siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2025, effettuando i relativi pagamenti;
    oppure
    2. presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2026;
  5. Gli iscritti società di capitali sono tenuti, oltre al pagamento del contributo fisso, al pagamento di un contributo variabile per ciascun dipendente o collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2026 per il contatto con il pubblico, ad eccezione dei nuovi rapporti di dipendenza e/o collaborazione con soggetti nati dopo il 1° gennaio 1996. Le quote eventualmente pagate da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi per i soggetti che godono della predetta esenzione sono suscettibili di rimborso;
  6. Qualora un dipendente o collaboratore di una società di capitali instauri, nel corso dell’anno 2026, un nuovo rapporto di collaborazione con altra società di capitali iscritta in uno degli Elenchi, quest’ultima deve darne immediata comunicazione all’Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi e provvedere al corrispondente pagamento del contributo variabile previsto nella Tabella “A”. Ove il nuovo rapporto di collaborazione è conseguente ad una cessione di ramo d’azienda/fusione tra soggetti iscritti e sia stato già pagato il corrispondente contributo variabile 2026, il corrispondente
    pagamento per tale annualità non è dovuto.
  7. Il pagamento del contributo variabile di cui al comma 5 che precede non è dovuto qualora:
    a) il predetto dipendente e/o collaboratore sia stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2025, pagando il corrispondente contributo variabile;
    oppure
    b) la cessazione del rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia stata comunicata all’Organismo entro il 28 febbraio 2026.
  8. Le società di persone iscritte che variano la propria natura giuridica in società di capitali, devono darne immediata comunicazione all’Organismo utilizzando l’apposito servizio “Variazione” disponibile nella propria Area Privata e sono tenuti al pagamento della differenza della quota del contribuito fisso e al pagamento del contributo variabile dovuti dalle società di capitali di cui alla Tabella “A”.
  9. I contributi di cui al presente articolo sono dovuti in forma ridotta per:
    – gli iscritti nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria che risultino contestualmente iscritti nell’albo unico dei Consulenti Finanziari, di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e/o iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);
    – gli iscritti nell’Elenco dei Mediatori creditizi che risultino contestualmente iscritti nella Sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).
  10. La riduzione del contributo variabile, di cui al precedente comma 9, non è prevista per i dipendenti e/o collaboratori delle società di capitali che non risultino contestualmente iscritte nell’Albo unico dei consulenti finanziari e/o nella Sezione A o B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).

Art. 2
Termini e modalità di pagamento

  1. I richiedenti l’iscrizione negli Elenchi devono effettuare il pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 4, lett. a) tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione. In caso di mancato pagamento del suddetto contributo, l’Organismo procederà con l’interruzione del procedimento di iscrizione.
  2. Gli iscritti di cui all’art. 1, comma 4, lett. b) devono effettuare il pagamento del contributo dovuto entro il 28 febbraio 2026.
  3. Il pagamento dei contributi dovuti in conseguenza delle comunicazioni di variazione di cui all’art 1, commi 5, 6 e 8 deve essere eseguito entro 5 giorni dalla data di accoglimento della corrispondente istanza di variazione.
  4. Il pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2026 da parte di agenti in attività finanziaria, agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma digitale “pagoPA” fruibile dal portale dell’Organismo (www.organismo-am.it) nell’area privata, sezione “Riepilogo dati”, funzione “Pagamenti”.
  5. In caso di mancato e/o parziale pagamento del contributo da parte dei soggetti di cui all’art.1, comma 4, lett. b) nei termini previsti dal precedente comma 2 del presente articolo, l’Organismo applicherà una maggiorazione del medesimo contributo pari al 30% dell’importo non versato alla data del 1° aprile 2026.
  6. In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione – anche su istanza di parte – i contributi pagati non saranno rimborsati dall’Organismo, salvo il caso di cui all’art.1, comma 4, lett. b), n. 2 della presente Circolare.
  7. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dagli Elenchi, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM, quali anche il mancato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento del contributo di cui alla presente Circolare e/o dei contributi relativi agli anni precedenti, l’Organismo procederà con l’interruzione del procedimento di iscrizione.
  8. La cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra una società di capitali iscritta e uno dei soggetti di cui l’iscritta si avvale per il contatto con il pubblico non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell’iscritta, salvo che la stessa cessazione si riferisca ad un rapporto instaurato e comunicato all’Organismo entro il 31 ottobre 2025 e la cessazione di detto rapporto sia stata comunicata all’Organismo entro il 28 febbraio 2026, come previsto dall’art. 1, comma 7, lett. b).

Art.3
Pubblicazione

  1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), nella sezione accessibile al pubblico.

ALLEGATO – TABELLA “A”
CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2026”
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 250

MEDIATORI CREDITIZI

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI,
Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI,
Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 125

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI
PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ
FINANZIARIA)

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO:
Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250
Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000
Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000
Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000
Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB
Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

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