Circolare n. 46/22 – contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte dei richiedenti l’iscrizione nella sezione del registro dedicata ai punti di contatto centrale
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 46/22
contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte dei richiedenti l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dedicata ai punti di contatto centrale.
Il Comitato di Gestione dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
– visto l’art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è tenuto ad istituire un registro pubblico informatizzato per l’annotazione dei dati inerenti ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera nn), del predetto decreto;
– visto l’art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022, attuativo del registro pubblico informatizzato di cui al punto che precede, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano all’Organismo i dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell’iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro pubblico informatizzato;
– visto l’art. 5, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale il punto di contatto centrale comunica all’Organismo l’avvio della propria operatività;
– visto l’art. 5, comma 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale nei confronti dei soggetti che non ottemperano gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, avvia la procedura sanzionatoria per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 61, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
– visto l’art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale l’OAM determina, mediante propri atti attuativi, l’entità del contributo semestrale di cui all’art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1 del predetto decreto a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro;
– visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’OAM da leggi o regolamenti;
– visto l’art. 37, comma 1, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione degli Elenchi e delle altre funzioni attribuite per legge, l’OAM si avvale, tra gli altri, dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione;
approva la seguente
CIRCOLARE
Art. 1 – Definizioni
- “Decreto MEF Convenzionati”: il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022 recante “Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”;
- “Decreto Antiriciclaggio”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni; - OAM: l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del TUB”;
- Punto di contatto centrale (PdC): il soggetto o la struttura, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii) del Decreto Antiriciclaggio ai sensi del quale il punto di contatto centrale è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
- Registro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio, nel quale sono annotati i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunicati all’OAM dai prestatori di servizi di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica e dalle rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale;
- “Sezione dedicata del Registro”: la sezione ad accesso pubblico del Registro nella quale sono annotati gli estremi identificativi dei punti di contatto centrale, l’avvio della operatività di questi ultimi e le relative variazioni;
- “TUB”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
Art. 2 – Domanda di iscrizione dei PdC nella Sezione dedicata del Registro
- Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MEF, i PSP/IMEL comunitari che operano in Italia per il tramite di un PdC, devono comunicare all’OAM, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo registro.convenzionati@pec.organismo-am.it, i seguenti dati identificativi del PdC stesso, ai fini dell’iscrizione di quest’ultimo nella Sezione dedicata del Registro:
(i) denominazione sociale;
(ii) sede legale (indirizzo, n. civico, comune e provincia);
(iii) codice fiscale;
(iv) nome e cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante del PdC;
(v) un indirizzo di posta elettronica certificata. - Per l’iscrizione dei PdC di cui al presente articolo, gli stessi devono comunicare all’OAM l’avvio della propria operatività per il rispettivo PSP/IMEL comunitario, anche se precedente all’istituzione del Registro, utilizzando l’apposito servizio disponibile nella propria area privata.
- Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, il PdC deve compilare uno specifico modulo informatico, fornendo i seguenti dati:
(i) la propria denominazione sociale, sede legale, codice fiscale; indirizzo di posta elettronica certificata; nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale e data di inizio incarico del legale rappresentante; altri dati di contatto (telefono e/o cellulare, e-mail);
(ii) i dati del PSP/IMEL comunitario per il quale il PdC opera in Italia: denominazione sociale; stato membro di origine; codice meccanografico; numero iscrizione Authority dello stato di origine; data di inizio della propria operatività quale PdC del PSP/IMEL comunitario per il quale opera in Italia. - Il modulo, così compilato, deve essere scaricato dall’utente, in formato pdf, firmato digitalmente, da parte del legale rappresentante o altro soggetto legittimato del PdC, e trasmesso all’Organismo utilizzando l’apposito servizio disponibile nella propria area privata.
- All’esito positivo del processo sopra descritto, ed eseguiti i controlli previsti, l’OAM provvederà alla annotazione del PdC nella Sezione dedicata del Registro, ai sensi dell’art.5 del Decreto MEF.
- Eventuali variazioni dei dati dichiarati dai PdC ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate tempestivamente dal PdC iscritto e con le medesime modalità telematiche di cui sopra.
- Alla comunicazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere allegata, altresì, copia del pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro.
- I soggetti interessati all’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell’area privata dedicata del portale OAM, munendosi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e seguendo le istruzioni indicate nell’apposita Guida Operativa, pubblicata sul sito web dell’OAM.
- La registrazione nell’area privata dedicata di cui al comma 8 che precede non è riconosciuta quale comunicazione di operatività ai fini dell’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro e di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 3 – Contributi per l’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro
- Nell’allegata Tabella “A” è indicato il contributo fisso dovuto da parte dei richiedenti l’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro, a far data dall’apertura del Registro e fino al 31/12/2023.
- I PdC richiedenti l’iscrizione nella Sezione dedicata del Registro devono versare il contributo di cui al comma 1, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
Art. 4 Modalità di versamento dei contributi di iscrizione alla Sezione dedicata del Registro
- Il versamento del contributo di iscrizione cui all’art. 3, comma 1, deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT49R0200805181000103177413, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, indicando tassativamente nella causale il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.
- Il PdC deve comunicare all’Organismo, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale web dell’OAM, copia del documento attestante il versamento del contributo di iscrizione di cui all’art. 3, comma 1, con l’indicazione della banca emittente e del TRN – Transaction Reference Number o del CRO – Codice Riferimento Operazione.
- In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione ovvero in caso di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati dall’Organismo.
- Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dalla Sezione dedicata del Registro, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM, quali il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati, sono esigibili ai sensi di legge e l’Organismo imputerà automaticamente ogni nuovo versamento alla precedente posizione debitoria.
Art. 5 – Ulteriori previsioni
- I contributi di iscrizione e rinnovo di iscrizione alla Sezione dedicata del Registro per gli anni successivi al 2023, saranno comunicati tempestivamente con apposita circolare per ciascun anno di riferimento.
- Le disposizioni attuative relative alle comunicazioni periodiche da parte di PSP ed IMEL ai sensi dell’art. 3 del Decreto MEF ed i relativi contributi per le trasmissioni saranno comunicati successivamente con apposita Circolare.
- La presente Circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’OAM accessibile al pubblico ed entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione.
ALLEGATO – TABELLA “A”
PUNTI DI CONTATTO CENTRALE
CONTRIBUTO ISCRIZIONE DALLA DATA DI APERTURA DEL REGISTRO E PER TUTTO IL 2023 |
CONTRIBUTO FISSO: € 200 |
Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI
IBAN: IT49R0200805181 000103177413 BIC/SWIFT UNCRITM1B44
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