Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 45/22
contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2023 da parte dei soggetti autorizzati in altro Stato membro dell’Unione europea ed abilitati ad operare in Italia, di cui all’art. 128-novies.1 commi 2 e 3, del d. lgs 385/1993 (operatività transfrontaliera nell’ambito dei contratti di credito immobiliare, disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del d. lgs. 385/1993)
Il Comitato di Gestione dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
– vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010;
– vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2019- 2020»; visto l’art. 20, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale “L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute (…) nel rispetto del diritto dell’Unione europea, dai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993));
– visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’OAM da leggi o regolamenti;
– visto l’art. 37, comma 1, del Regolamento Interno OAM ai sensi del quale, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione degli Elenchi e delle altre funzioni attribuite per legge, l’OAM si avvale, tra gli altri, dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione;
approva la seguente
CIRCOLARE
Art. 1
- Nell’allegata Tabella “A”, è indicato il contributo fisso dovuto per l’anno 2023, da parte dei soggetti di cui all’art.128-novies.1, comma 2, del TUB, abilitati dall’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea a svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, del TUB, iscritti o richiedenti iscrizione nell’apposito elenco, di cui al richiamato art.128-novies.1, comma 3 (di seguito, anche, “Elenco”).
Art. 2
- Sono tenuti al versamento del contributo, in considerazione della propria natura giuridica, coloro che:
a. richiedano iscrizione nell’Elenco, di cui all’art. 1, a far data dal 1° gennaio 2023;
b. risultino iscritti, al 31 dicembre 2022, nell’Elenco di cui all’art. 1, salvo che richiedano la cancellazione dall’Elenco entro il 28 febbraio 2023. - I richiedenti l’iscrizione nell’Elenco, a far data dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a versare all’OAM il contributo previsto entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione.
- Gli iscritti nell’ Elenco, alla data del 31 dicembre 2022 sono tenuti a versare all’OAM il contributo previsto, entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Art. 3
- Il versamento del contributo, di cui all’art. 1, deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 31 G 02008 05181000106398315, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, indicando nella causale il nominativo del soggetto iscritto e il numero di iscrizione presso l’Autorità competente del paese di origine, a favore del quale il contributo è versato.
- I soggetti di cui all’art. precedente devono produrre copia del documento attestante il pagamento con l’indicazione della banca emittente, inviando un’e-mail alla casella dell’Organismo: ufficioelenchi@pec.organismo-am.it.
- In caso di cancellazione dall’Elenco – anche su istanza di parte – i contributi versati non saranno rimborsati dall’Organismo.
- Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dall’Elenco, ritorni successivamente iscritto, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM, quali anche il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti.
Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge.
Art. 4
- Gli importi di cui ai precedenti commi, riassunti nella seguente tabella, decorrono dal 1° gennaio 2023.
Art. 5
- La presente Circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’OAM accessibile al pubblico.
ALLEGATO – TABELLA “A”
Soggetti autorizzati in altro Stato membro dell’Unione europea ed abilitati ad operare in Italia, di cui all’art. 128-novies.1 commi 2 e 3, del d. lgs 385/1993 (Operatività transfrontaliera – credito immobiliare)
Persone giuridiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 |
Persone fisiche | CONTRIBUTO FISSO: Euro 40 |
Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI
IBAN: IT 31 G 02008 05181000106398315 – BIC/SWIFT: UNCRITM1B44
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