Provvedimento n. 3020 dell’8 novembre 2012 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 20

Modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20 e in particolare gli artt. 5 e 28;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 13 comma 28;
CONSIDERATA l’opportunità di modificare gli articoli 5 e 28 del regolamento ISVAP del 26 marzo 2008, n. 20;

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)

1. L’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è modificato come segue:
a) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “delegati”, è aggiunto il seguente periodo: “con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (cd “contingency arrangements”) qualora decida di avocare a se i poteri delegati”;

b) dopo la previsione di cui alla lettera i) del comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
“ j) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;
k) effettua, almeno una volta l’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell’organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell’organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. L’organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato la struttura organizzativa dell’impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.
4. L’organo amministrativo informa senza indugio l’Autorità di Vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell’impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008)

1. La lettera a) dell’articolo 28, comma 2, del svolta per l’assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);
– modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell’organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all’operatività e al profilo di rischio dell’impresa;
– deleghe conferite dall’Organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);
– criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell’informativa che l’organo amministrativo è tenuto a fornire all’Assemblea ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Isvap n. 39/2011;
– misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;
– rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall’art. 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità. 

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonte: ISVAP

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