Regolamento IVASS n. 59 del 22 Settembre 2026 – Concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi

REGOLAMENTO IVASS N. 59 DEL 22 SETTEMBRE 2026
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI RELAZIONE IN TEMA DI REPRESSIONE DELLE FRODI DI CUI ALL’ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare gli articoli 148 e 149;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
VISTO l’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l’IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;
VISTO l’art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l’IVASS predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività realizzate per contrastare le frodi nel settore assicurativo;
VISTO il Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 recante la disciplina della Banca Dati Sinistri;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, in materia di parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, in materia di indicatori e livelli di anomalia di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108, modificato dal Provvedimento IVASS n. 158 del 21 gennaio 2025;
VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – “Codice della Strada”;

adotta il seguente:
REGOLAMENTO

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
    a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
    dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo danni 10 – Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
    b) “banca dati sinistri”: la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
    c) “CARD”: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
    d) “CARD-CID”: la parte seconda della CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei
    proprietari dei veicoli;
    e) “CARD-CTT”: la parte terza della CARD per l’esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
    f) “fiduciari”: periti, medici, legali che concorrono all’accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;
    g) “furto d’identità”: la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all’art. 640 – ter, comma 3, c.p.;
    h) “imprese di assicurazione autorizzate in Italia”: le società di cui all’articolo 1, lettera
    u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
    i) “imprese di assicurazione comunitarie”: le società di cui all’articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;
    j) “imprese designate”: le imprese designate dall’IVASS ai sensi dell’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla gestione dei sinistri per conto del Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS);
    k) “indicatore del rischio frode”: fattore individuato dall’impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;
    l) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa;
    m) “intestazione fittizia”: fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quando stabilito all’art. 94 – bis del Codice della Strada;
    n) “IVASS” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
    o) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 octies del Codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e per le imprese comunitarie l’organo della società cui competono la gestione dell’impresa, l’assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
    p) “parametri di significatività”: gli indicatori del rischio frode individuati dall’IVASS con il Provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;
    q) “posizioni di danno”: numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte analiticamente per categoria di danno: danno a cose e lesioni alla persona;
    r) “relazione”: la relazione in tema di attività antifrode di cui all’art. 30 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
    s) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
    t) “rischio frode”: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell’impresa di assicurazione, sia durante l’iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;
    u) “sinistro”: il sinistro relativo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’art. 2, comma 3, n. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    v) “sinistro chiuso senza seguito per attività antifrode”: il sinistro archiviato a seguito degli approfondimenti antifrode e senza che siano stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento danni nei confronti del presunto danneggiato/creditore;
    w) “sinistro esposto al rischio frode”: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;
    x) “sinistro oggetto di approfondimento”: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;
    y) “sinistro oggetto di disconoscimento”: il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l’accadimento dell’evento;
    z) “sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD”: sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l’applicabilità della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilità dei conducenti;
    aa) “stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall’accertamento di frodi”: gli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l’esercizio a seguito dell’attività antifrode svolta, dovendosi con ciò intendere gli importi relativi ai sinistri chiusi senza seguito per attività antifrode al lordo degli oneri sostenuti a essa connessi;
    bb) “unità di rischio”: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato, o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.

Art. 4
(Finalità della relazione)

  1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell’efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

Art. 5
(Contenuto della relazione)

  1. Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.
  2. Il prospetto denominato “MANFR_S2P1” (allegato 1) contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualità di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri:
    a. denunciati nell’esercizio di riferimento rapportati alle unità di rischio;
    b. esposti al rischio frode;
    c. oggetto di specifico approfondimento;
    d. chiusi senza seguito per attività antifrode;
    e. per i quali sono state presentate denunce/querele;
    f. oggetto di disconoscimento
  3. Il prospetto denominato “MANFR_S2P2” (allegato 2) contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell’ambito della CARD.
  4. Il prospetto denominato “MANFR_S3P1” (allegato 3) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell’impresa ai procedimenti e al relativo esito.
  5. Il prospetto denominato “MANFR_S3P2” (allegato 4) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d’identità e intestazione fittizia.
  6. Il questionario (allegato 5) contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall’impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri.

Art. 6
(Modalità e termini)

  1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica trasmettono la relazione, approvata dall’organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno.
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell’esercizio di riferimento abbiano gestito esclusivamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall’obbligo di invio dell’allegato 4 di cui all’art. 5.
  3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell’esercizio di riferimento sono esonerate dall’invio dei modelli di cui all’art. 5.
  4. Le modalità tecniche di trasmissione dei prospetti e del questionario sono riportate nel documento denominato “Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull’attività antifrode”, unitamente a un prospetto in formato excel esemplificativo del tracciato dati, presenti entrambi nel sito dell’IVASS nella sezione dedicata alle Banche dati R.C. auto e Antifrode.

Art. 7
(Abrogazioni)

  1. Sono abrogati il Regolamento Isvap del 9 agosto 2012, n. 44 ed il Provvedimento IVASS del 19 marzo 2013, n. 1.

Art. 8
(Pubblicazione)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 9
(Entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Regolamento 59 – Allegato 1
Regolamento 59 – Allegato 2
Regolamento 59 – Allegato 3
Regolamento 59 – Allegato 4
Regolamento 59 – Allegato 5

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