Circolare n. 54/23 – contenente disposizioni inerenti la determinazione e le modalità di pagamento del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della Circolare OAM 47/23

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 54/23
contenente disposizioni inerenti la determinazione e le modalità di pagamento del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della Circolare OAM 47/23.
L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,
vista la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione” e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
visto il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero dell’Economia e della Finanze (di seguito, Decreto MEF), recante “Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”;
visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visti gli artt. 114-quinquies e 114-decies, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e relative disposizioni di attuazione da parte della Banca d’Italia, disciplinanti l’operatività nel territorio della Repubblica degli istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica comunitari;
visto l’art. 128-quater, comma 7, del TUB, e in particolare l’ultima parte secondo cui l’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione prevista nel predetto comma;
visto l’art. 128-undecies, del TUB, ove viene ribadita l’autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria dell’Organismo e il comma 3 secondo cui l’Organismo “determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi”;
visto l’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale “L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (…)”;
visto l’art. 6, comma 1, del Decreto MEF, ai sensi del quale “L’OAM determina, mediante propri atti attuativi, l’entità del contributo semestrale di cui all’art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1 a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del
registro”;
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno dell’Organismo, vigente ratione temporis, in base al quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell’Organismo da leggi o regolamenti;
vista la delibera del 12 giugno 2023 del Comitato di Gestione con la quale è stata adottata la Circolare n. 47/23 contenente disposizioni in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;
visto l’articolo 4, comma 3, della Circolare n. 47/23 secondo il quale l’importo del contributo semestrale dovuto dai soggetti che sono tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 1 del Decreto MEF viene quantificato con successiva apposita Circolare OAM;
vista la Circolare 46/22 contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte dei richiedenti l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dedicata ai punti di contatto centrale;
vista la delibera del 28 novembre 2023 del Comitato di Gestione;
vista la delibera del 27 giugno 2024 del Comitato di Gestione;
approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1
Contributi

  1. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui all’art.1, comma 3, della Circolare OAM n.47/23, sono tenuti al pagamento di un contributo semestrale per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema informatico per i servizi messi a disposizione dall’Organismo sul proprio Portale per le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Circolare OAM n. 47/23, così composto:
    a. una quota fissa;
    b. una quota variabile commisurata al numero di agenti e/o soggetti convenzionati, nonché al numero di sedi operative oggetto delle comunicazioni semestrali.
  2. L’importo della quota di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo 1 è indicato nella Tabella “A” allegata alla presente Circolare.
    L’importo della quota di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo 1 è indicato nella Tabella “B” allegata alla presente Circolare.
    L’entità del contributo semestrale è stata determinata tenendo conto della natura giuridica e della complessità organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente.

Art. 2
Termini e modalità di pagamento

  1. I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui all’art.1, comma 3, della Circolare OAM n.47/23, devono effettuare il pagamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 1, della presente Circolare annualmente, con cadenze semestrali successivamente alle suddette comunicazioni, come previsto al comma 2 del presente articolo.
  2. Il termine di pagamento per i contributi semestrali di cui alla presente Circolare è fissato al giorno 15 del mese successivo alla comunicazione semestrale di riferimento.
  3. I contributi di cui all’art. 1, comma 1, sono dovuti a partire dalle comunicazioni relative al secondo semestre 2023.
  4. Il pagamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 1, della presente Circolare deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma digitale “pagoPA” fruibile dal portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), attenendosi alle modalità ivi indicate.
  5. In caso di mancato pagamento dei predetti contributi nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, l’Organismo potrà inibire all’utente il servizio per la comunicazione dei flussi informativi disponibile nella propria area privata.

Art. 3
Pubblicazione

  1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it) nella sezione accessibile al pubblico.

TABELLA “A”
CONTRIBUTO SEMESTRALE
QUOTA FISSA

Quota semestrale fissa, art. 1, comma 1,
lett. a)
1.400,00 Euro

 

TABELLA “B”
CONTRIBUTO SEMESTRALE
QUOTA VARIABILE

Quota semestrale variabile, art. 1, comma 1, lett. b)
Da 0 a 50 agenti e/o soggetti convenzionati Euro 60 + 1 euro per gni sede comunicata per ciascun agente e soggetto convenzionato ulteriore alla prima sede comunicata
Oltre 50 agenti e/o soggetti convenzionati Euro 1,10 per ogni agente e soggetto
convenzionato – persona fisica
+ 1 euro per ogni sede comunicata per ciascun
agente e soggetto convenzionato ulteriore alla
prima sede comunicata
Euro 1,20 per ogni agente e soggetto
convenzionato – persona giuridica
+ 1 euro per ogni sede comunicata per ciascun
agente e soggetto convenzionato ulteriore alla
prima sede comunicata

 

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