L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ritenuta la necessità di apportare modifiche all’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 dell’1 giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all’art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private; adotta il seguente Provvedimento.
Art. 1
(Modifiche all’art. 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell’1 giugno 2009)
1. Al comma 2 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell’1 giugno 2009, le parole “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell’1 giugno 2009, le parole “entro il termine di venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi”.
Art. 2
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’ISVAP.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Fonte: ISVAP