Provvedimento n. 33 del 19 maggio 2015 – Designazione delle imprese di assicurazione

DESIGNAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE TENUTE A PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA AI SENSI DELL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28 APRILE 2008, N. 98

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riformadella vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private, ed, in particolare l’articolo 302 recante l’ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;

VISTO il regolamento adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2008, n. 98 recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonché composizione dei relativi comitati ai sensi degli articoli 285 e 303 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed, in particolare, l’art. 33 che dispone i criteri e la procedura per la designazione delle imprese di assicurazione tenute alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2497 del 28 dicembre 2006 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale ed ancora vigente per ultrattività;

VISTA la nota del 29 aprile 2014 con la quale le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le Rappresentanze per l’Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo autorizzate al ramo r.c. generale sono state invitate a manifestare il proprio interesse alla designazione, specificando le regioni di cui erano interessate a gestire i sinistri per conto di Consap/Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTE le comunicazioni con le quali le imprese Allianz s.p.a., Generali Italia s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni e Sara Assicurazioni s.p.a. hanno manifestato il proprio interesse alla designazione per la gestione della liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTA la nota del 1° agosto 2014 con la quale l’IVASS ha comunicato a Consap l’ipotesi di designazione delle imprese tenute a gestire i sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTA la lettera del 4 dicembre 2014 con la quale Consap s.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° dicembre 2014, ha espresso ai sensi dell’articolo 33 del decreto ministeriale n. 98/2008 parere favorevole alla designazione delle imprese di seguito indicate; dispone

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 del decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 98, sono designate a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, verificatisi nel triennio decorrente dal 1° luglio 2015, le seguenti imprese di assicurazione, relativamente alla regione o gruppo di regioni del territorio nazionale di seguito indicate:

Impresa designata | Sede | Regione o gruppo di regioni in cui si è verificato il sinistro

GENERALI ITALIA S.P.A. | Mogliano Veneto | TRENTINO ALTO ADIGE VENETO FRIULI – VENEZIA GIULIA CAMPANIA ABRUZZO MOLISE
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | Torino | VALLE D’AOSTA PIEMONTE LIGURIA SARDEGNA
ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI | Trieste | LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA MARCHE LAZIO PUGLIA BASILICATA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. | Roma | TOSCANA UMBRIA CALABRIA SICILIA

Art. 2
Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

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