ROVVEDIMENTO N. 175 DEL 29 SETTEMBRE 2026
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017, COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 135 DEL 27 LUGLIO 2023 E DAL PROVVEDIMENTO N. 150 DEL 25 SETTEMBRE 2024, CONCERNENTI NUOVI CONTENUTI E TERMINI PER L’INVIO DEI FLUSSI RELATIVI ALLE POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI CATASTROFALI E ALLE POLIZZE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l’articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all’IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l’articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l’IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per
l’elaborazione delle linee di politica assicurativa;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese;
VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 e successive modificazioni che ha stabilito i termini per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per le diverse categorie di imprese;
VISTA la legge 27 maggio 2025, n. 78, che ha attribuito al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l’IVASS, la funzione di controllo e verifica contro pratiche speculative sui premi assicurativi;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze (MEF) e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) del 30 gennaio 2025, n. 18 concernente il “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
CONSIDERATA l’esigenza di disciplinare termini, contenuti e modalità per l’invio dei flussi relativi alle polizze a copertura dei rischi catastrofali;
CONSIDERATA l’esigenza di rivedere, semplificando rispetto alle attuali rilevazioni, anche i contenuti per l’invio dei flussi relativi alle polizze a copertura della responsabilità civile sanitaria;
adotta il seguente:
PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)
Art. 2 (Pubblicazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)
Allegati:
Allegato 11 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali).
Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria).
Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)
- All’articolo 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“4. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-quater il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione del ramo 8 – incendio e altri danni ai beni – nel territorio della Repubblica italiana e che hanno in essere coperture obbligatorie per i rischi catastrofali.
5. Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo IV, art. 10-quinquies il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio
della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato dello S.E.E., ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano in portafoglio rischi di responsabilità civile sanitaria. - Dopo l’articolo 10-ter (Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli) è aggiunto il seguente Capo:
CAPO IV
ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 10-quater
(Indagine sui prezzi delle polizze a copertura delle catastrofi naturali)
1. Con cadenza semestrale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono coperture assicurative ai sensi della Legge 27 maggio 2025 n. 78 trasmettono all’IVASS i dati e le informazioni secondo le istruzioni di cui all’allegato 11, relative a tutti i contratti in vigore alle date di riferimento indicate al comma 2.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, riferiti ai contratti in vigore al 31 marzo e al 30 settembre, sono trasmessi, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 10-quinquies
(Indagine sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari)
1. Con cadenza annuale le imprese di assicurazioni che sottoscrivono polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari trasmettono all’IVASS i dati e le informazioni, secondo le istruzioni di cui all’allegato 12, relative a tutti i contratti in vigore al 31 dicembre di ciascun anno.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trasmessi entro il 30 aprile successivo alla data di riferimento.” - All’articolo 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole “L’articolo 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024.” sono aggiunte le seguenti: “Gli articoli 10-quater e 10-quinquies entrano in vigore il 30 settembre 2026.”.
- Dopo il Nuovo Allegato 10, sono aggiunti i seguenti: “Allegato 11(Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali)” e “Allegato 12 (Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative alle coperture assicurative per la responsabilità civile sanitaria)”.
Art. 2
(Pubblicazione)
- Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 3
(Entrata in vigore)
- Il presente Provvedimento entra in vigore il 30 settembre 2026.
- In fase di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2026, le imprese trasmettono all’IVASS i dati sulle polizze di responsabilità civile a copertura dei rischi sanitari di cui all’art. 10-quinquies, relativi al 2025.
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