OAM Comunicazione n. 3/14 – chiarimenti circa i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria

COMUNICAZIONE n. 3/14

 Oggetto: precisazioni in merito alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 da parte dei collaboratori.

 Ai sensi dell’art. 128-novies, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), “per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2”. Secondo l’art. 128-quinquies, comma 1-bis del TUB “l’efficacia dell’iscrizione condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i dann arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge”.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 “L’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies (…). Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. (…)”.

L’Organismo ha, pertanto, provveduto ad emanare la Circolare n. 1/12, contenente l’indicazione dei limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli agenti in attività finanziaria, affinché possa considerarsi integrata validamente la stipula della polizza di assicurazione di cui all’art. 128-quinquies, comma 1-bis, del TUB. Sulla base del quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, lo scrivente Organismo ritiene di dover ribadire alcuni chiarimenti in ordine alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale da condotte proprie  o di terzi da parte dei collaboratori ex art. 128-novies, comma 2 del TUB di agenti in attività  finanziaria persone fisiche (ditte individuali) ovvero persone giuridiche costituite nella forma di società di persone; tali soggetti, infatti, hanno l’obbligo di iscriversi personalmente nell’elenco degli agenti in attività finanziaria nonché di stipulare una polizza di assicurazione.

***

Come evidenziato nelle premesse, l’agente in attività finanziaria (ditta individuale o società di persone) iscritto nell’elenco di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB può avvalersi per il contatto con il pubblico di dipendenti e collaboratori, i quali sono tenuti, a loro volta, ad essere iscritti personalmente nel relativo elenco. Considerato che il collaboratore in questo caso sarà iscritto come agente in attività finanziaria, l’esercizio della propria attività professionale – inclusa quella che in ipotesi decidesse di  svolgere al di fuori del rapporto di collaborazione – deve essere coperta dalla polizza di assicurazione prevista dall’art. 128-quinquies, comma 1-bis, del TUB. Tale soggetto potrà attuare tale adempimento mediante:

1. la stipula di una polizza di assicurazione autonoma, differente da quella già stipulata dall’agente in attività finanziaria per il quale il soggetto collabora, ovvero
2. potrà usufruire della medesima polizza di assicurazione dell’agente iscritto per cui assume il rapporto di collaborazione attraverso una copertura “cumulativa”.

Nell’ipotesi sub 1), ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 del D.Lgs. n. 141/2010 e della Circolare n. 1/12, il massimale previsto dovrà essere commisurato al fatturato raggiunto dall’iscritto nell’esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza di assicurazione. Nella ipotesi sub 2) dovrà essere espressamente indicato che la polizza di assicurazione copra tutta l’attività svolta dal collaboratore sia in virtù del rapporto di collaborazione con l’agente iscritto sia qualsiasi altra attività svolta in proprio come agente ai sensi dell’art. 128-quater del TUB. Resta fermo, in quest’ultimo caso, che la polizza di
assicurazione deve prevedere un 
massimale dedicato al collaboratore – iscritto e tale massimale deve essere conforme alle previsioni  della Circolare OAM n. 1/12 nonché adeguato al fine di coprire i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività esercitate dal soggetto collaboratore – i.e. quella svolta in virtù del rapporto di  collaborazione e quella che dovesse svolgere in proprio come agente -. L’art. 16 del D.Lgs. n. 141/2010, infatti, prevede espressamente che per le coperture cumulative i massimali siano riferiti a ciascun soggetto iscritto: pertanto, è essenziale che il massimale minimo previsto dalla Circolare OAM n. 1/12 venga garantito per ciascun assicurato e parametrato al fatturato conseguito dal soggetto per tutte le attività svolte.

I principi sopra espressi sono applicabili anche alla fattispecie riguardante i soggetti svolgenti funzioni di amministrazione in società agenti in attività finanziaria costituite come società di persona e che siano a loro volta iscritti nell’elenco ex art. 128-quater, comma 2 del TUB nonché ai collaboratori e/o i dipendenti dell’agente in attività finanziaria costituito sotto forma di società di capitali che, pur non avendo l’obbligo ex lege, siano a loro volta iscritti nell’elenco in discussione.

***

Nella Tabella allegata sono riepilogati, per semplicità, gli adempimenti da osservare in relazione alla stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge, a seconda della tipologia del soggetto la cui attività deve essere coperta dalla polizza di assicurazione.

Clicca qui per visualizzare il documento originale

   

Iscriviti alla newsletter e ricevi informazioni utili alla tua attività!
Aggiornamenti, notizie, offerte speciali.
L’iscrizione è gratuita e puoi annullarla in qualsiasi momento.

WhatsUp Online
Invia su WhatsApp

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy