Contributi e altre somme dovute all’OCF per l’esercizio 2024
Delibera n. 2348
Determinazione della misura e dei termini e modalità di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all’OCF per l’esercizio 2024
L’OCF – ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che stabilisce, tra l’altro, che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) determina e riscuote, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività, procedendo alla esazione delle somme dovute e non corrisposte in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali;
VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel prosieguo “Regolamento Intermediari”);
VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);
VISTO il protocollo d’intesa tra la Consob e l’OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il proprio Statuto approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e successive modifiche (di seguito “Statuto”);
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lett. b), dello Statuto dell’OCF, ai sensi del quale il Comitato Direttivo determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari, dei richiedenti l’iscrizione e di coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall’OCF;
VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e successive modifiche (di seguito “Regolamento interno”);
VISTO, in particolare, l’articolo 62 del Regolamento interno che stabilisce le modalità di determinazione annuale e di pubblicità degli importi dei contributi e delle altre somme dovute ai sensi del citato articolo 31, comma 4, del TUF nonché dei relativi termini e modalità di pagamento;
VISTA la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta del 25 ottobre 2022 per sostenere i giovani nell’accesso alla professione di consulente finanziario secondo la quale è previsto il pagamento in misura ridotta del contributo quota annuale dovuto all’OCF dalle persone fisiche che, al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2022, abbiano un’età non superiore ai 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all’albo unico dei consulenti finanziari: tali soggetti hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo quota annuale per i 2 anni successivi alla data del conseguimento dell’idoneità (2023 e 2024);
VISTA altresì la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta del 10 novembre 2022 secondo la quale è da prevedere il pagamento del contributo quota annuale dovuto all’OCF in misura maggiorata per coloro che non hanno provveduto al pagamento entro il periodo stabilito dall’articolo 152, comma 4, del regolamento Consob delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”) considerati i costi derivanti e connessi al mancato pagamento del contributo base stabilito dall’Organismo entro il predetto termine, tra cui i costi della diffida e delle relative notifiche e gli ulteriori costi generali;
VISTA la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta dell’ 8 novembre 2023 come ulteriore incentivo al primo accesso alla professione di consulente finanziario secondo la quale è previsto per l’anno 2024 il pagamento in misura ridotta del contributo di iscrizione all’albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e sezione dei consulenti finanziari autonomi –, a seguito di superamento della prova valutativa, a condizione che la domanda di iscrizione all’albo sia presentata entro un anno dal conseguimento dell’idoneità;
VISTA la determinazione assunta dal Comitato Direttivo nella seduta dell’ 8 novembre 2023 per sostenere i giovani nell’accesso alla professione di consulente finanziario secondo la quale è previsto il pagamento in misura ridotta del contributo quota annuale dovuto all’OCF dalle persone fisiche che, al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2023, abbiano un’età non superiore ai 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno all’albo unico dei consulenti finanziari: tali soggetti hanno diritto alla riduzione del 50% del contributo quota annuale per i 2 anni successivi alla data del conseguimento dell’idoneità (2024 e 2025);
ATTESA la necessità di stabilire e pubblicare, per l’esercizio 2024, la misura, il termine e le modalità di pagamento dei contributi e delle altre somme dovuti dagli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall’OCF;
DELIBERA:
Articolo 1
(Soggetti iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari tenuti alla contribuzione)
I consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari sono tenuti al versamento del “contributo quota annuale albo” la cui misura per ciascuna sezione dell’albo è indicata nella tabella di cui all’articolo 5 seguente.
Articolo 2
(Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari)
I richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari sono tenuti al versamento del “contributo di iscrizione all’albo” la cui misura per ciascuna sezione dell’albo è indicata nella tabella di cui all’articolo 5 seguente.
Articolo 3
(Richiedenti la partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari)
I richiedenti la partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, sono tenuti al versamento del “contributo prova valutativa” la cui misura è indicata nella tabella di cui all’articolo 5 seguente.
Articolo 4
(Termini di versamento della contribuzione)
Il versamento del contributo dovuto dai soggetti indicati agli articoli 1, 2 e 3 deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all’articolo 5 seguente.
Articolo 5
(Misura, termini e sintesi delle modalità della contribuzione)
La misura, i termini e la sintesi delle modalità della contribuzione dovuta da ciascun soggetto indicato agli articoli 1, 2 e 3 sono stabilite nella tabella seguente:
Soggetti tenuti alla corresponsione | Contributi | Misura | Termine di pagamento e modalità di versamento |
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:
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Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
Il contributo è fissato in: – € 185 (contributo base); – € 370 (contributo maggiorato). |
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Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:
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Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi |
Il contributo è fissato in: – € 500 (contributo base); – € 1.000 (contributo maggiorato). |
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Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:
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Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
Il contributo è fissato in: – € 92 (contributo base); – € 185 (contributo maggiorato). |
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Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:
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Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi |
Il contributo è fissato in: – € 250 (contributo base); – € 500 (contributo maggiorato). |
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Società di consulenza finanziaria iscritte al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF |
Contributo quota annuale Albo – sezione delle società di consulenza finanziaria |
Il contributo è fissato in: – € 3.000 (contributo base); – € 6.000 (contributo maggiorato). |
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Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
Contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
€ 300,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 2) |
Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a seguito di superamento prova valutativa a condizione che la domanda di iscrizione all’albo sia presentata entro un anno dal conseguimento dell’idoneità |
Contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede |
€ 200,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 2) |
Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari autonomi |
Contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi |
€ 500,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 2) |
Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF in qualità di consulenti finanziari autonomi a seguito di superamento prova valutativa a condizione che la domanda di iscrizione all’albo sia presentata entro un anno dal conseguimento dell’idoneità |
Contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi |
€ 350,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 2) |
Richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF in qualità di società di consulenza finanziaria |
Contributo di iscrizione all’Albo – sezione delle società di consulenza finanziaria |
€ 3.000,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 2) |
Richiedenti la partecipazione ad una delle prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte alla Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi |
Contributo prova valutativa |
€ 200,00 | All’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). (cfr. articolo 6 comma 3) |
Articolo 6
(Modalità di versamento della contribuzione)
- Ai fini del versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari (contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo quota annuale Albo – sezione delle società di consulenza finanziaria) deve essere utilizzato
esclusivamente l’apposito modulo precompilato (M.Av) reperibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate e trasmesso anche all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all’Organismo .
Il versamento del contributo di cui al presente comma 1 può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
– on line tramite i servizi di home banking;
– presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
– presso gli sportelli ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
– on line sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).
Se non in possesso dell’apposito modulo precompilato (M.Av), i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca Popolare di Sondrio. A tal fine è necessario comunicare, per iscritto, allo sportello prescelto, l’indicazione dell’ente a cui è dovuto il pagamento (intestazione: «OCF Organismo Consulenti Finanziari») e i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome/denominazione; b) il codice fiscale e/o la matricola. - Il versamento del contributo dovuto dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; contributo di iscrizione all’Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo di iscrizione all’Albo – sezione delle società di consulenza finanziaria), deve essere effettuato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
- Il versamento del contributo dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione ad una delle prove valutative indette dall’OCF per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, deve essere effettuato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione on line alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell’area riservata agli aspiranti consulenti del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
Articolo 7
(Tassatività, contribuzione maggiorata, riscossione coattiva, interessi di mora, cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari)
- La misura e le modalità di pagamento stabilite nella presente delibera sono tassative.
- Il mancato pagamento dei contributi dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della presente delibera (contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo quota annuale Albo – sezione delle società di consulenza finanziaria) entro il termine di quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito comporterà l’obbligo di corrispondere il contributo nella misura maggiorata indicata nella tabella di cui all’articolo 5 e l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF, nonché l’applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute.
- Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il mancato pagamento del contributo base entro l’ulteriore termine assegnato dall’Organismo con l’avvio del procedimento di cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell’articolo 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari comporterà, altresì, la cancellazione dall’albo.
- Nel caso in cui i termini di cui al comma 2 e al comma 3 coincidano con il sabato o un giorno festivo, la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del Regolamento Intermediari.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell’articolo 62, comma 4, del Regolamento interno, nonché del Protocollo d’intesa tra la Consob e l’OCF del 10 agosto 2018.