Circolare n. 29/17 – contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2018
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Circolare n. 29/17
contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2018 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, segnatamente da parte di:
- agenti in attività finanziaria;
- agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui
all’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 209/2005;
- soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.
Approvata dal Comitato di Gestione in data 21 novembre 2017
L’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
visto il D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario (di seguito, “TUB”); visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, “D.lgs. n. 141/2010”);
visti, in particolare, gli artt. 128-quater, commi 2 e 6, e 128-sexies, comma 2, del TUB;
visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 – “Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”;
visto, in particolare, l’art. 17, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinques, del D.lgs. n. 141/2010;
visto, inoltre, l’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010;
visto l’art. 128-undecies, comma 3, del TUB;
visto l’art. 20, commi 1, 1-bis e 1-ter del D.lgs. n. 141/2010;
visto l’art. 37, comma 2, del Regolamento interno OAM, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
vista le Circolari OAM nn. 24, 25 e 26 del 2015;
approva la seguente
CIRCOLARE
Sezione I
Agenti in attività finanziaria, Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, Mediatori creditizi
Art. 1
- Nell’allegata Tabella “A” sono indicati, suddivisi per categoria, il contributo fisso e variabile
richiesto per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nella relativa sezione speciale, nonché nell’elenco dei mediatori creditizi (di seguito, anche, “Elenchi”), per l’anno 2018. - Ai fini dell’applicazione della presente Circolare, si intendono per iscritti negli Elenchi anche i soggetti che riportano la dicitura “non autorizzato ad operare”.
- Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
-
- presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2018;
- risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2018, salvo che:
- siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2017, effettuando i relativi versamenti;
oppure
-
- presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2018.
-
- Per i soggetti indicati nell’art. 128-novies, comma 3, del TUB è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2018 per il contatto con il pubblico.
Qualora un dipendente o collaboratore di uno dei soggetti indicati all’art. 128-novies, comma 3, del TUB, instauri, nel corso dell’anno 2018, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest’ultimo deve darne immediata comunicazione all’Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi e provvedere ad un nuovo versamento del contributo variabile previsto nella Tabella A. - Il versamento del contributo variabile di cui al comma precedente non è dovuto qualora:
- il predetto dipendente e/o collaboratore sia stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2017, versando il relativo contributo variabile;oppure
- la cessazione del rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia comunicata entro il 28 febbraio 2018.
Art. 2
- I soggetti indicati all’art. 1, comma 3, lett. a), devono effettuare il versamento del contributo al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione negli Elenchi. Il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell’OAM, copia del documento attestante il pagamento con l’indicazione della banca emittente e del TRN – Transaction Reference Number o del CRO – Codice Riferimento Operazione.
- I soggetti indicati all’art. 1, comma 3, lett. b), devono effettuare il versamento del contributo dovuto entro il 28 febbraio 2018. Il richiedente deve inviare, entro la data indicata al periodo precedente e con le modalità precisate nella propria area privata del portale dell’OAM (www.organismo-am.it), copia del documento attestante il pagamento.
- I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2018 da parte di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815.
- I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2018 da parte degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514.
- In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte – i contributi versati non saranno rimborsati dall’Organismo.
- Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dagli Elenchi, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM, quali il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge e l’istante dichiara, nella domanda di iscrizione, di imputare il versamento effettuato al debito più antico.
Art. 3
- I soggetti indicati nell’art. 128-novies, comma 3, del TUB, devono precisare, in base alle modalità e ai termini pubblicati sul sito web dell’Organismo, il numero dei dipendenti e dei collaboratori ex art. 128-novies del TUB per i quali effettuano il versamento del contributo variabile.
- La cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto e uno dei soggetti di cui egli si avvale per il contatto con il pubblico non determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell’iscritto, salvo che la stessa sia comunicata entro il 28 febbraio 2018.
Sezione II
Soggetti esercenti l’attività di cambiavalute
Art. 4
- I soggetti richiedenti l’iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2018 sono tenuti al versamento di:
- un contributo una tantum relativo al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione;
- un contributo una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
- un contributo annuale determinato in considerazione delle dimensioni del cambiavalute.
- Il contributo di cui al comma 1, lett. a), è indicato nella Tabella “B” allegata alla presente Circolare.
- Il contributo di cui al comma 1, lett. b), è indicato nella Tabella “C” allegata alla presente Circolare.
- Il contributo previsto dal comma 1, lett. c), è indicato nella Tabella “D” allegata alla presente Circolare e viene distinto in due diversi importi a seconda che il cambiavalute possieda un numero di sportelli operativi sul territorio della Repubblica sino a cinque o maggiore di cinque unità. La determinazione del predetto contributo annuale viene effettuata sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto richiedente l’iscrizione nel registro al momento della presentazione della domanda stessa.
Art. 5
-
- I soggetti iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 1° gennaio 2018 sono tenuti al versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), salvo che:
- siano stati iscritti nel registro dopo il 1° novembre 2017, effettuando i relativi versamenti;
- I soggetti iscritti al registro dei cambiavalute alla data del 1° gennaio 2018 sono tenuti al versamento del contributo di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), salvo che:
oppure
-
- presentino istanza di cancellazione dal registro entro il 28 febbraio 2018.
Art. 6
- I soggetti indicati all’art. 4, comma 1, effettuano il versamento dei contributi ivi previsti al
momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nel registro. Il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell’Organismo, copia del documento attestante il versamento dei contributi. - I soggetti indicati all’art. 5, comma 1 devono effettuare il versamento del contributo previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), entro il 28 febbraio 2018. Il richiedente deve inviare, entro la data indicata al periodo precedente e con le modalità precisate nella propria area privata del portale dell’OAM (www.organismo-am.it), copia del documento attestante il pagamento.
Art. 7
- I versamenti dei contributi dovuti per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente Circolare devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE – IBAN: IT 77 Q 02008 05181 000103658345, mediante distinti versamenti secondo le modalità precisate nella propria area privata del portale dell’OAM (www.organismo-am.it).
- In caso di rigetto dell’istanza di iscrizione, di rinuncia ovvero di cancellazione dal registro dei cambiavalute – anche su istanza di parte -, i contributi versati non saranno rimborsati dall’Organismo.
Art. 8
- La presente circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’OAM accessibile al pubblico.
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