Circolare n. 25/15 – contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 25/15 contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute da parte dei soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.
Approvata dal Comitato di Gestione in data 29 settembre 2015
L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visto, in particolare, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 141/2010 ai sensi del quale l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
visto l’art. 20, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010, il quale prevede che l’Organismo “determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell’articolo 17-bis, comma 1”;
visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 recante “Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l’attività di cambiavalute”;
visto il Regolamento integrativo “concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385”;
visto l’art. 36, comma 2, del Regolamento Interno;
vista la Circolare OAM n. 24/15 contenente “disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei soggetti esercenti l’attività di cambiavalute ai sensi dell’art. 17-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”;

approva la seguente;

CIRCOLARE

Art. 1

1. I soggetti richiedenti l’iscrizione nel registro dei cambiavalute sono tenuti al versamento di:
a. un contributo relativo al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione;
b. un contributo per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;
c. un contributo annuale da determinare in considerazione delle dimensioni dei cambiavalute, distinto in due diversi importi.
2. Il contributo fisso di cui al comma 1, lett. b), è indicato nella Tabella “A” allegata alla presente Circolare.
3. In attesa di avere piena contezza della numerosità degli operatori, delle loro dimensioni e del flusso dei dati comunicato all’Organismo, il contributo annuale relativo all’anno 2016 previsto dal comma 1, lett. c), è indicato nella Tabella “B” allegata alla presente Circolare e viene distinto in due diversi importi a seconda che i cambiavalute possiedano un numero di sportelli operativi sul territorio della Repubblica sino a cinque o maggiore di cinque unità.
4. Ai fini della prima applicazione del comma 3, l’accertamento delle dimensioni dei cambiavalute viene effettuato al 31 dicembre precedente a ciascun anno di riferimento sulla base del numero massimo di sportelli risultanti all’Organismo.
5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, per i soggetti che presentano istanza di iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2016 la determinazione del contributo annuale di cui al comma 1, lett. c), viene effettuata sulla base del numero di sportelli dichiarati dal soggetto richiedente l’iscrizione nel registro al momento della presentazione della domanda stessa.
6. Terminato il regime transitorio previsto ai commi 3, 4 e 5, l’Organismo si riserva, con successivo provvedimento, di ridefinire il contributo annuale previsto dal comma 1, lett. c).

Art. 2

1. I soggetti che presentano l’istanza di iscrizione nel registro dei cambiavalute entro la data del 31 dicembre 2015 effettuano il versamento sia del contributo fisso che di quello annuale a partire dal 1 gennaio 2016 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2016.
Il richiedente deve inviare entro la data indicata al periodo precedente, con le modalità precisate nella propria area privata del portale dell’OAM (www.organismo-am.it), la copia del documento attestante il versamento dei contributi.
2. I soggetti che presentano istanza di iscrizione nel registro dei cambiavalute a far data dal 1° gennaio 2016 effettuano il versamento dei contributi previsti all’art. 1, comma 1, lett b) e c), al momento della presentazione dell’istanza stessa.
Il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell’Organismo, la copia del documento attestante il versamento dei contributi.
3. Relativamente al contributo previsto all’art. 1, comma 1, lett. a), resta fermo quanto già disciplinato agli art. 6 e 7 della Circolare n. 24/15.

Art. 3

1. I versamenti dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) e c), della presente Circolare, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE –
IBAN: IT43N0200805154000103658345, mediante distinti versamenti secondo le modalità precisate nella propria area privata del portale dell’OAM (www.organismo-am.it).
2. In caso di rigetto dell’istanza di iscrizione, di rinuncia ovvero di cancellazione dal registro dei cambiavalute – anche su istanza di parte -, i contributi versati non saranno rimborsabili dall’Organismo.

Art. 4

1. La presente Circolare è pubblicata nella parte del sito web dell’Organismo accessibile al pubblico ed entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione.

TABELLA “A”
Euro 550,00
Contributo fisso previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.

TABELLA “B”

Euro 230,00
Cambiavalute che possiedono sino a cinque
sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei
cambiavalute.

Euro 3.700,00
Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli
Contributo annuale previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), dovuto in considerazione delle dimensioni dei
cambiavalute.

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