OAM Comunicazione n. 42/36 (sostituisce la Comunicazione n. 34/23): aggiornamento delle modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di controllo dell’Organismo

L’Organismo (di seguito anche “OAM”) ritiene opportuno fornire indicazioni aggiornate in merito alle modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo nei confronti dei propri iscritti.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento Interno dell’OAM, l’Organismo può richiedere agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori creditizi la trasmissione, con cadenza periodica, di un flusso strutturato di dati e informazioni (le “Segnalazioni di Vigilanza”), con le modalità e nei termini stabiliti con apposito atto adottato ai sensi dell’art. 9-bis del medesimo Regolamento.
Nello specifico, gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi, solo in seguito a comunicazione ricevuta a mezzo PEC, sono tenuti a trasmettere all’Organismo le Segnalazioni di Vigilanza mediante il servizio informatico dedicato presente nell’area privata del portale dell’Organismo, accedendo alla predetta area riservata e utilizzando l’apposita funzionalità resa disponibile.
La trasmissione delle Segnalazioni deve avvenire secondo le modalità tecniche e operative definite dall’Organismo nel Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza, che è stato aggiornato anche al fine di recepire l’evoluzione delle modalità di invio e che risulta ora distinto in relazione alle due categorie di soggetti vigilati, mediante una specifica articolazione riferita, rispettivamente, agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori creditizi.
Il Manuale delle Istruzioni, unitamente alla presente Comunicazione, costituisce il riferimento operativo per l’adempimento segnaletico richiesto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Interno.
L’informatizzazione del servizio di trasmissione è volta ad agevolare l’adempimento segnaletico da parte dei soggetti vigilati, attraverso funzionalità che consentono una gestione più efficiente, uniforme e controllata del flusso informativo. In tale prospettiva, il servizio informatico rende disponibile, in particolare, la precompilazione dei campi contenenti i dati anagrafici del soggetto segnalante e, con riferimento ai flussi segnaletici afferenti a periodi di rilevazione consecutivi, la messa a disposizione dei dati già comunicati nel periodo precedente, sui quali l’intermediario del credito deve intervenire mediante aggiornamento, integrazione o modifica. Tale assetto operativo, pertanto, consente di ridurre gli oneri di data entry.
Dal punto di vista strutturale, la matrice segnaletica mantiene un’organizzazione interna dei dati suddivisi per profili tematici che, in base all’oggetto, sono articolati nelle seguenti profili:

  1. Profilo Anagrafico;
  2. Profilo Economico/Operativo Analitico;
  3. Profilo Prudenziale;
  4. Profilo Informativo e di Trasparenza (quest’ultimo previsto soltanto per i mediatori creditizi);
  5. Elenco delle sedi territoriali.

Con riferimento al Profilo Economico/Operativo è prevista esclusivamente la compilazione della sezione “Analitico”.
I dati e le informazioni richiesti, riferiti allo specifico intervallo temporale individuato dall’Organismo, devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 settembre, per ciò che concerne il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo, relativamente al periodo di riferimento compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
La compilazione dei profili sopra elencati è obbligatoria secondo quanto previsto dalla presente Comunicazione e dal Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza.
Si richiama inoltre quanto previsto dall’art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento Interno.
Si ricorda che il controllo sugli iscritti mediante il sistema delle Segnalazioni di Vigilanza, nel rafforzare l’efficienza delle azioni di vigilanza, è finalizzato ad innalzare il livello qualitativo dell’attività svolta dal singolo operatore e, di riflesso, del mercato stesso, rappresentando altresì un incentivo all’implementazione di adeguati presidi di rischio e procedure di controllo.

Allegato 1_ Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza_Agenti in attività finanziaria_Versione 3;
Allegato 2_ Manuale delle Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza_Mediatori creditizi_Versione 3.
Entrambi i manuali sono consultabili on line nella sezione Vigilanza, sottosezione
Segnalazioni di Vigilanza del sito web dell’Organismo – all’indirizzo https://www.organismoam.it/vigilanza/segnalazioni-vigilanza.

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