Provvedimento n. 27 – 23 Dicembre 2014 – Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni
PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 23 DICEMBRE 2014 LIMITI PER IL CALCOLO DEGLI INCENTIVI E DELLE PENALIZZAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO IVASS DEL 5 AGOSTO 2014, N. 18
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 recante ”Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, recante “Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27”;
CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, all’articolo 5, attribuisce all’IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l’IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con
Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per la generazione 2015, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, individuati sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata, ai sensi dell’articolo 3 del Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18 (nel seguito Provvedimento).
Art. 2
(Soglie minime dei premi raccolti)
1. Le imprese integrano le compensazioni effettuate nel corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente, con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento se, per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” o per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, contabilizzano nell’esercizio 2015 premi al lordo delle cessioni in riassicurazione in misura superiore a:
a) 2,5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
b) 20 milioni di euro per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”.
2. L’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, l’elenco delle imprese che, non avendo raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1, non integrano le compensazioni effettuate nel corso dell’esercizio con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni.
Art. 3
(Misura dei percentili)
1. La misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell’algoritmo di calcolo è stabilita come segue:
a) il percentile minimo è stabilito nella misura del 10% e quello massimo nella misura del 98%, per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;
b) il percentile minimo è stabilito nella misura del 10% e quello massimo nella misura del 98%, per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”.
Art. 4
(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni )
1. Il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta massimo) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 7%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 7%.
2. Il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta massimo), per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, è stabilito come segue:
a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 15% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate per le tre macroaree territoriali sia per le lesioni al conducente;
b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 15%;
c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta massimo pari al 5%.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2015.
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