Provvedimento n. 20 18 agosto 2014 – Contributo di vigilanza per il 2014

PROVVEDIMENTO N. 20 DEL 18 AGOSTO 2014
CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2014 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all’art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2014, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2014, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2014.
Art. 2
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 6 agosto 2014 la misura del contributo a carico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 51,00
a2) persone giuridiche € 287,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 51,00
b2) persone giuridiche € 287,00
c) sezione C (produttori diretti) € 20,00
d) sezione D (banche intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.500,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 7.200,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 6.000,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.400,00 finanziari e SIM.
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario o bollettino MAV. L’ordine di bonifico e il bollettino MAV precompilati sono disponibili esclusivamente attraverso il sito
https://servizi.popso.it/ivass, digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino MAV, in particolare, è pagabile con le seguenti modalità:
1) presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;
2) presso gli uffici postali;
3) presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
4) tramite l’internet banking della propria banca;
5) con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.
Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto selezionando nel sito https://servizi.popso.it/ivass la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell’ammontare dei premi raccolti nel 2013.
Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”, corrispondente  al codice 152 degli archivi.
3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C  del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
4. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
5. Attraverso il predetto sito https://servizi.popso.it/ivass è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI – Riscossione coattiva)
1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi
dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

Clicca qui per scaricare il provvedimento originale

 

   

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