Provvedimento n. 19 del 5 Agosto 2014 – Adeguamento della quota di garanzia

ADEGUAMENTO ALL’INFLAZIONE DELL’IMPORTO DELLA QUOTA DI GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 66 SEXIES, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 E DELL’ART. 81 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10  MARZO 2010, CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI  RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la  revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 66 sexies, comma 4, il quale dispone che l’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione è aumentato annualmente in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che l’IVASS comunica con provvedimento la misura dell’incremento;
VISTO il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 81;
VISTI i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre 2012;
VISTA la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante l’adeguamento all’inflazione degli importi stabiliti all’art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l’importo della quota di garanzia in 3.600.000 euro;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Adeguamento dell’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione)
1. L’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dall’art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014.
Art. 3
(Pubblicazione)
1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Clicca qui per scaricare il provvedimento originale

   

Iscriviti alla newsletter e ricevi informazioni utili alla tua attività!
Aggiornamenti, notizie, offerte speciali.
L’iscrizione è gratuita e puoi annullarla in qualsiasi momento.

WhatsUp Online
Invia su WhatsApp

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy