OAM Comunicazione n. 6/15 – chiarimenti circa l’applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione
COMUNICAZIONE n. 6/15
Oggetto: applicabilità della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia.
Questo Organismo, con nota prot. n. 00054/14 del 23 settembre 2014, a seguito di numerosi quesiti pervenuti dagli operatori del settore, ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Normativa, in merito all’applicabilità o meno della ritenuta d’acconto nella fatturazione attiva delle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco ex art. 128-sexies, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La citata Amministrazione, con nota Consulenza giuridica n. 954-64/2014 del 26 gennaio 2015, ha chiarito che le provvigioni corrisposte ai mediatori creditizi per l’opera prestata – comprese le attività connesse – debbano essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis, comma 1, del D.P.R n. 600/1973, se corrisposte dai soggetti indicati nel primo comma dell’art 23 dello stesso D.P.R.
Si riporta in allegato la citata nota, alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
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