Se il bene è difettoso il venditore deve smontarlo e installarne un altro
Per il venditore che abbia alienato un bene di consumo difettoso scatta l’obbligo di rimuoverlo dal luogo in cui il consumatore, in buona fede, lo ha installato e anche quello di montarvi il bene sostitutivo, o comunque di sostenere le spese necessarie. Nel caso in cui però il rimborso di tali spese sia fuori misura rispetto al valore del bene, il risarcimento può essere limitato ad un importo proporzionato al valore del bene conforme e all’entità del difetto di conformità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue con la sentenza 16 giugno 2011, Cause riunite C-65/09 e C-87/09.
Cosa dice la direttiva
La direttiva del Parlamento europeo 1999/44/CE che disciplina la vendita dei beni di consumo prevede che il venditore risponda al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. E prevede anche che il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato. Inoltre, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate senza eccessivi inconvenienti per il consumatore. Qualora non sia possibile il ripristino, il compratore può esigere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il primo caso….
Il sig. Wittmer e la Gebr. Weber GmbH hanno stipulato un contratto di vendita avente ad oggetto piastrelle lucidate per un prezzo di euro 1.382,27. Dopo aver fatto posare i due terzi circa di tali mattonelle presso la propria abitazione, il sig. Wittmer ha rilevato la presenza, sulle mattonelle stesse, di ombrature visibili ad occhio nudo. Per il perito incaricato da Wittmer le ombrature dipendevano da piccole tracce di raschiatura, impossibili da cancellare, per cui l’unico rimedio possibile era la sostituzione totale, per un costo stimato di 5.830,57 euro.
…e il secondo
La sig.ra Putz e la Medianess Electronics GmbH hanno stipulato via Internet un contratto di vendita di una lavastoviglie per 367 euro. Le parti hanno pattuito che il bene sarebbe stato consegnato a domicilio. Dopo l’installazione è risultato che la lavastoviglie era difettosa e non riparabile. Le parti hanno quindi concordato di sostituirla. E la sig.ra Putz ha preteso dalla Medianess Electronics anche la rimozione dell’apparecchio difettoso oltre all’installazione di quello sostitutivo, o in alternativa il pagamento delle spese di rimozione e di reinstallazione, pretesa che è stata rifiutata da tale società.
La soluzione della Corte
Investita delle due questioni, la Corte ha rilevato che il fatto di addossare al venditore le spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo non conduce ad un risultato iniquo. Infatti, anche se la non conformità non sia ascrivibile al venditore, resta il fatto che questi non ha correttamente eseguito l’obbligo assunto. Mentre il consumatore ha invece versato correttamente il prezzo di vendita. Inoltre, il fatto che il consumatore abbia installato in buona fede il bene difettoso non può rappresentare una colpa.
Pertanto, in una situazione in cui nessuna delle due parti contrattuali ha agito colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore le spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del bene sostitutivo.
La Corte afferma peraltro che la direttiva osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, quale unico rimedio possibile, in quanto essa gli impone costi sproporzionati tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore che il bene avrebbe se fosse conforme. La Corte constata tuttavia che se la sostituzione, quale unico rimedio possibile, comporti costi sproporzionati, la direttiva non osta all’eventualità che il diritto al rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo sia limitato. Inoltre, nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso delle spese di cui trattasi, va attribuita al consumatore la possibilità di esigere, in luogo della sostituzione del bene non conforme, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
FONTE: IL SOLE 24 ORE