Contributo di vigilanza anno 2011
L’art. 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, stabilisce che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono
tenute al pagamento di un contributo annuale di vigilanza:
– commisurato ai premi incassati nell’esercizio e
– determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.
Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’Autorità; il contributo è versato direttamente all’ISVAP entro il 31 luglio.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2011, n. 136, è stato pubblicato il Decreto ministeriale con il quale è stato fissato il contributo di vigilanza nella misura dello 0,43 per mille dei premi incassati nel 2010.
Il pagamento dovrà essere eseguito dalle imprese entro il 31 luglio 2011 sulla base delle seguenti coordinate:
– bonifico a favore di ISVAP, via del Quirinale 21, 00187 Roma;
– causale “contributo di vigilanza anno 2011, ex art. 335 d.lgs. 209/2005”;
– c/c IBAN IT45M0103003200000009180368 del Monte dei Paschi di Siena.
La base di commisurazione per il calcolo del contributo è costituita dai premi incassati nell’anno 2010 per tutte le attività svolte, escluse le imposte e le tasse a carico degli assicurati, e al netto degli oneri di gestione nella misura del 6,1% fissata con Provvedimento ISVAP n. 2757 del 30 novembre del 2009.
Le imprese sono tenute, entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento, a compilare la dichiarazione di pagamento mediante l’apposito prospetto, a cura di un responsabile dell’impresa, da trasmettere, in formato excel, al seguente indirizzo: serv.amministrazione@isvap.it.
FONTE: ISVAP