Come scegliere se aderire o meno alla previdenza complementare.
Con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è stata introdotta la disciplina dei fondi pensione privatistici, cioè di quelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, aventi lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le forme di previdenza complementare costituiscono il c.d. secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, che si affianca al sistema pensionistico pubblico (c.d. primo pilastro). Avendo trovato scarsissimo seguito tra i lavoratori, il legislatore del 2004 (Legge 243/2004) si è prefisso l’obiettivo di sviluppare su larga scala la previdenza complementare incentivandone il finanziamento mediate la devoluzione del Tfr. In attuazione della delega contenuta nella citata legge, è stato emanato il D.Lgs. 252/2005 che ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, disponendo in un unico testo normativo tutta la disciplina della materia.
La riforma, per effetto della Legge 296/2006, art. 1, c. 749, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. Da tale data, ciascun lavoratore dipendente deve decidere se destinare il proprio Tfr da maturare alle forma pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il datore di lavoro.
Per capire se conviene aderire alla previdenza complementare bisogna considerare vari fattori.
In primis il tasso di sostituzione atteso cioè il prevedibile rapporto tra l’importo della prima pensione obbligatoria che spetterà al momento della cessazione dell’attività lavorativa e l’importo dell’ultima retribuzione. Se il tasso di sostituzione atteso è troppo basso la sola pensione obbligatoria non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello posseduto nel periodo dell’attività lavorativa.
Altro fattore importante è il trattamento fiscale del risparmio destinato alla previdenza rispetto a quello destinato ad altri tipi di investimento. Se si considera che le pensioni sono tassate con un’aliquota compresa tra il 9% e il 15% ; le somme versate ai fondi o ai PIP fino all’importo di 5.164,56 euro all’anno non sono tassate e infine che i rendimenti finanziari degli investimenti sono tassati all’11% invece che al 12,5%, subito si nota che il risparmio versato ad una forma pensionistica complementare è soggetto ad una tassazione più favorevole rispetto a tutte le altre forme di investimento.
Ancora da considerare sono i rendimenti finanziari.
Bisogna tener presente che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ad ogni lavoratore spetta di diritto la liquidazione cioè il TFR che costituisce un “investimento sicuro”, che garantisce al lavoratore di ottenere tutto il capitale accumulato nel tempo più un rendimento finanziario, che però non è molto elevato.
I lavoratori hanno ora la possibilità di scegliere di versare mese per mese il loro TFR in una forma pensionistica complementare invece che lasciarlo presso il datore di lavoro. Se il lavoratore non effettua in modo esplicito una scelta diversa, il TFR finisce automaticamente in un fondo pensione. Lasciare il TFR presso il datore di lavoro non comporta costi per il lavoratore, mentre l’adesione ad una forma pensionistica complementare può comportare alcune spese che variano a seconda della forma a cui si aderisce. Il TFR versato ad una forma complementare può aumentare o diminuire di valore secondo l’andamento degli investimenti. Pertanto, i lavoratori più giovani possono trovare conveniente scegliere, all’interno di una forma pensionistica complementare, linee di investimento con una quota più elevata di azioni; mano a mano che si avvicinano alla pensione dovrebbero invece spostarsi su linee che investono in strumenti meno rischiosi per contenere il rischio che le somme accumulate perdano valore proprio nel momento del pensionamento.
La differenza tra il TFR accumulato presso il datore di lavoro e quello presso una forma pensionistica complementare si nota nel momento in cui si vuole chiedere un anticipo sul TFR.
Infatti nel caso di TFR presso il datore di lavoro, si può chiedere l’anticipo dopo 8 anni per spese sanitarie e per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione e l’importo massimo che può essere concesso è il 70% di quanto accumulato presso il datore di lavoro fino a quel momento e inoltre l’anticipo può essere richiesto solo una volta.
Gli anticipi sui fondi si possono richiedere invece in qualunque momento per spese sanitarie e dopo 8 anni per qualsiasi motivo; l’importo massimo che può essere concesso in questo caso è pari al 75% di quanto accumulato non solo come TFR ma anche come contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro in caso di spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della casa, mentre è pari il 30% per ogni altro motivo. L’anticipo per i fondi può essere richiesto quante volte si vuole, ma comunque entro il limite massimo del 75% della posizione accumulata fino al momento della richiesta.
Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo finale delle somme, il TFR viene pagato interamente in capitale mentre la posizione accumulata nei fondi (compreso il TFR) può essere pagata in contanti al massimo fino alla metà; il resto viene pagato in forma di rendita, quindi come somma mensile.
Quanto suddetto sono tutti elementi da considerare per scegliere in modo consapevole se aderire o meno alla previdenza complementare.