Corso di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti di Amministratore di condominio.
Il D.Lgs. n.140 del 13 agosto 2014 contiene la disciplina dei requisiti professionali degli amministratori di condominio.
Gli amministratori di condominio che devono conseguire le ore di aggiornamento obbligatorio.
CLICCA QUI per scaricare il programma del corso di prima formazione per amministratori di condominio.
Il corso in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet così da rendere possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno. Se per qualche motivo si è costretti ad interrompere il corso, al nuovo accesso il sistema riprenderà il programma dal punto in cui si è arrivati, evitando di dover ripetere tutto dal principio.
All’interno della piattaforma dedicata al corso per amministratore di condominio sarà sempre disponibile il relativo materiale didattico scaricabile o consultabile direttamente dal computer, un compendio necessario ed importante nell’approfondimento del percorso formativo.
Il corso ha una durata complessiva di 30 ore, di cui 15 di lezione e 15 di esercitazione.
La data del test di verifica si concorda con la Segreteria Didattica al termine del percorso didattico.
Il nostro corso è conforme al D.Lgs. n. 140 del 13 agosto 2014.
Art. 3 (requisiti di onorabilità e professionalità)
I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di
onorabilita’ e professionalita’:
- il godimento dei diritti civili;
- di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- di non essere interdetti o inabilitati;
- di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita’, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute.
Possono svolgere attivita’ di formazione ed aggiornamento anche:
- i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell’articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;
- coloro che hanno gia’ svolto attivita’ di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Durante l’intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre la possibilità di rivedere illimitatamente ed in qualsiasi orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni, ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare i docenti per eventuali delucidazioni ottenendo risposte sollecite.