Consulente finanziario autonomo
‘La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo […] di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]
Art. 18-bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)’
Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore sono legittimati a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Il consulente finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.
I consulenti finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza entrare direttamente in contatto con i loro risparmi e lasciando agli stessi il compito di dare istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione far delle operazioni raccomandate.
Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.
Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.
Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.
Requisiti per l’iscrizione alla sezione dell’albo dei consulenti finanziari autonomi
Per conseguire l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti finanziari autonomi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività;
- requisiti di professionalità: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo); (b) aver superato la prova valutativa unica (si rimanda alla sezione Prova Valutativa) indetta dall’Organismo o appartenere ad una delle categorie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206;
- requisiti di indipendenza: è necessario possedere i requisiti di indipendenza e pertanto non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare con:
- emittenti e intermediari;
- società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
- azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società;
- amministratori o dirigenti di tali società;
- se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
- requisiti patrimoniali: il consulente finanziario che operi in proprio deve sottoscrivere un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo;
- requisiti organizzativi: il consulente finanziario che operi in proprio deve fornire un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia.
Ai soggetti che intendono svolgere l’attività unicamente per conto di società di consulenza finanziaria non si applicano i requisiti patrimoniali e il possesso dei requisiti organizzativi si intende assolto con la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione il soggetto richiedente l’iscrizione (la cui efficacia è condizionata all’iscrizione all’albo del soggetto stesso).