Esame OCF – Bando 2022 – 1° semestre

Bando 2023

Delibera n. 1705

Indizione delle sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 – 1° semestre

L’OCF – ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-bis, comma 1, 18-ter, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che, nel delegare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a disciplinare tra l’altro i requisiti di professionalità per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l’articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF, ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza
delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

VISTI in particolare l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, l’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall’OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”) e in particolare l’articolo 148, comma 1, lett. c), comma 2, lett. c), e comma 3, lett. b);

VISTO l’articolo 149 del suddetto regolamento, recante la disciplina della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo “Regolamento interno”), ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare il Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno recante, tra l’altro, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020, sentita la Consob;

VISTA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” (di seguito “Disposizioni sulla prova valutativa”) e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l’articolo 11 delle Disposizioni sulla prova valutativa che stabilisce che, al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’organizzazione e/o l’espletamento della prova informatica in aula in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un’autorità competente, la prova valutativa di cui al Capo I può essere
indetta a distanza con l’ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati;

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 e prorogata, da ultimo, con decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 22 aprile 2021 e con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 30 aprile 2021, fino al 31 luglio 2021;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria tuttora in corso e delle esigenze organizzative per lo svolgimento della prova, indire lo svolgimento delle prove valutative a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 – 1° semestre;

DELIBERA:

Art. 1
(Sessioni e appelli della prova valutativa a distanza)

  1. Sono indette per il 1° semestre dell’anno 2022 le seguenti sessioni della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari:
    Sessione I:
    – 1° appello: febbraio 2022
    – 2° appello: marzo 2022
    Sessione II:
    – 1° appello: aprile 2022
    – 2° appello: maggio 2022
    Sessione III:
    – 1° appello: giugno 2022
    – 2° appello: luglio 2022.
  2. Le prove valutative si svolgono a distanza nelle date di appello riportate nel calendario stabilito dall’Organismo, che sarà reso pubblico sul sito internet www.organismocf.it.
  3. Le date indicate nel calendario potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell’effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.

Art. 2
(Requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

  1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa ai fini dell’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall’OCF, sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 o dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206.

Art. 3
(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

  1. La domanda di partecipazione deve essere presentata all’Organismo utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate.
  2. La domanda di partecipazione per ciascun appello di svolgimento della prova valutativa può essere presentata tassativamente nei termini – termine iniziale e termine finale – stabiliti nel calendario che sarà reso pubblico sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). I predetti termini sono da ritenersi perentori.
  3. Il sistema informatico attesta la data e l’orario di presentazione della domanda di partecipazione, completa di tutti gli elementi richiesti. Al di fuori dei termini perentori stabiliti nel calendario pubblicato dall’Organismo di cui al precedente comma 2, non è consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell’ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.
  4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione e dell’appello prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.
    È possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione e un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

Art. 4
(Domanda di partecipazione alla prova valutativa a distanza)

  1. Nella domanda, pena l’irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:
    1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;
    2) luogo e data di nascita;
    3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
    4) indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni e almeno un numero telefonico di reperibilità;
    5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472 e dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l’indicazione dell’Istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;
    6) gli estremi della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità che si allega alla domanda.
    7) l’indirizzo del luogo sul territorio italiano presso il quale intendono svolgere la prova valutativa unitamente all’espressa autorizzazione a consentire l’eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova.La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e inviata mediante l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it), allegando copia della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.Eventuali variazioni dei dati indicati ai nn. 3), 4) e 7) del presente comma che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere prontamente comunicate all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.
  2. Nella domanda di partecipazione sono indicati la sessione e l’appello prescelti per sostenere la prova valutativa.
  3. L’invio della domanda di partecipazione è subordinato al possesso da parte del candidato di un personal computer e di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi requisiti stabiliti dal successivo articolo 11 per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e al versamento del contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2022 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF. Il versamento del contributo prova valutativa potrà essere effettuato unicamente on line, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’OCF.
  4. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo cui è fatto divieto di dare suggerimenti, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all’Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a 40 minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.
  5. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da un soggetto terzo, a cui è fatto divieto assoluto di fornire suggerimenti, nel rispetto delle ulteriori istruzioni impartite, le cui generalità siano state comunicate nella stessa richiesta all’Organismo nel termine tassativo di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 10.
  6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata da soggetto legittimato.
  7. La documentazione prevista ai commi 4, 5 e 6 deve essere inviata tempestivamente, mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari indicato durante la compilazione on-line della domanda e nella e-mail di conferma della ricezione della stessa di cui al successivo articolo 5, comma 2. L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l’errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5
(Prenotazione e conferma di presentazione della domanda)

  1. L’assegnazione della data di svolgimento della prova indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo la priorità cronologica di invio della domanda e salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
  2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza del giorno e dell’orario della prova valutativa, dell’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, del numero e della data di protocollo in entrata della domanda (e allegati) inviata, dei riferimenti del pagamento del contributo effettuato. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.
  3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) in conformità a quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 8.
  4. Le informazioni circa la data e l’orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ai sensi del successivo articolo 8.
  5. In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell’appello e nella sede prescelti dal candidato, il contributo prova valutativa corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.

Art. 6
(Requisiti di ammissione alla prova valutativa a distanza)

  1. Sono ammessi allo svolgimento della prova valutativa a distanza coloro che:
    a) siano in possesso di un personal computer dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, nonché di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi i requisiti tecnici stabiliti dal successivo articolo 11 e sui quali siano stati correttamente installati ed eseguiti rispettivamente il software applicativo e la specifica applicazione (“APP”) di cui al successivo articolo 12;
    b) abbiano versato il contributo prova valutativa il cui importo per l’anno 2022 è stabilito dall’OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF con le modalità stabilite al precedente articolo 4, comma 3;
    c) abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti al precedente articolo 4.

Art. 7
(Esclusione dalla prova valutativa a distanza)

  1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi l’esclusione dalla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all’interessato con mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione:
    1. le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
    2. le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.
  2. L’ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 8
(Convocazione e comunicazioni al candidato)

  1. La convocazione del candidato alla prova a distanza è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione presentata.
    Le informazioni relative al giorno e all’ora di svolgimento della prova, ed ogni eventuale ulteriore avviso, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ossia di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.
    Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata con congrua periodicità.
  2. L’OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell’avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell’area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell’indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  3. I dati relativi alla convocazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
  4. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione da parte del candidato. In caso di impossibilità a partecipare del candidato convocato, il contributo prova valutativa corrisposto non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo contributo prova valutativa.

Art. 9
(Materie)

  1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:
    1. nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
      − Analisi di scenario
      − Costruzione del portafoglio
      − Fondi comuni di investimento
      − Futures
      − Nozioni di matematica finanziaria
      − Opzioni
      − Strumenti derivati
      − Strumenti di mercato monetario
      − Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
      − Swap
      − Titoli azionari
      − Titoli di credito
      − Titoli obbligazionari
      − Titoli strutturati
      − Valutazione delle obbligazioni
    2. diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
      − Abusi di mercato
      − Appello al pubblico risparmio
      − Attività dei consulenti finanziari
      − Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari
      − Emittenti e società con azioni quotate
      − Gestione collettiva del risparmio
      − La normativa antiriciclaggio
      − Mercati degli strumenti finanziari
      − Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
      − Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
      − Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
      − Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
      − Servizi e attività di investimento
      − Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
      − Vigilanza su mercati e intermediari
    3. nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:
      − Aspetti del sistema tributario
      − La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
      − La tassazione degli strumenti di investimento diretto
      − La tassazione indiretta dei redditi finanziari
    4. nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:
        • Diritto privato:
        • − Beni e diritti reali: nozione e disciplina
        • − Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
        • − Contratti tipici
        • − Le obbligazioni: nozione e disciplina
        • − Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
        • − Risoluzione e invalidità del contratto
        Diritto commerciale:
        − L’impresa: nozione e disciplina
        − Scritture contabili e bilancio
        − Società di capitali: disciplina e organizzazione
        − Società di persone: disciplina e organizzazione
        − Titoli di credito
        − Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
    5. nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:
      − Aspetti civilistici del contratto
      − Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
      − Aspetti tributari
      − Gli intermediari assicurativi
      − I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
      − I principi assicurativi
      − Il TFR
      − La previdenza complementare
      − La previdenza pubblica
      − Le imprese di assicurazione
      − Tipologie di rami e polizze
  2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
    I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore al 31 agosto 2021.

Art. 10
(Prova valutativa)

  1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.
  2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:
    − 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
    − 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
    − 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
    − 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
    − 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.
  3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.
  4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l’erogazione e/o l’espletamento della prova informatica, l’Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

Art. 11
(Requisiti tecnico-informatici degli strumenti)

  1. Il personal computer utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza deve presentare tassativamente i seguenti requisiti:
    Requisito Minimo Consigliato
    Processore Processore x86/x64 da 1 GHz Processore Dual Core x86/x64 da
    2 GHz o superiore
    Ram 1 GB 2 GN o superiore
    Spazio Disco 500 MB Almeno 1 GB di spazio
    disponibile sul disco di sistema.
    Webcam Risoluzione minima 320px, correttamente installata nel
    sistema operativo
    Microfono Correttamente installato nel sistema operativo
    Audio Casse audio correttamente installate nel sistema operativo
    Sistema
    Operativo
    Windows 8; Windows 10 inclusa l’installazione dell’ultimo
    aggiornamento rilasciato da Microsoft
    Requisiti
    Software
    Internet Explorer 8
    DirectX v9.0 o superiore
    Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 e 4.0
    Connessione ad
    internetAntivirus/Firewall
    Velocità totale (personal computer e dispositivo mobile) minima di connessione:
    2 MBit/s in download
    1 Mbit/s in uploadConfigurato in modo da consentire l’esecuzione del
    software installato per la prova e l’accesso ad internet da
    parte dell’applicativo
    Velocità minima di connessione:
    2 Mbit/s in download
    1 MBit/s in upload
  2. l dispositivo mobile dotato di telecamera può essere un tablet, uno smartphone o un phablet (sono esclusi smart TV, TV box e smartwatch) e deve soddisfare le seguenti caratteristiche minime:
    – sistema operativo Android 7.1 (Nougat) o superiore, oppure Apple iOS 12 o superiore;
    – per il sistema Android: accesso al Google Play App Store (o in alternativa una configurazione che consenta l’installazione di APK di terze parti);
    – per il sistema iOS: Accesso all’Apple App Store;
    – schermo touch screen;
    – supporto orientamento schermo verticale ed orizzonte (orientamento dinamico);
    – scheda Wifi conforme allo standard IEEE 802.11 o Cellular Radio correttamente configurati e connessi ad internet con le seguenti velocità minime: 1 MBit/s in download (consigliato 2 Mbit/s), 512 KBit/s in upload (consigliato 1 Mbit/s);
    – telecamera (posteriore e/o anteriore) correttamente configurata ed in grado di acquisire foto con una risoluzione minima di 640×480 pixel, orientamento orizzontale o verticale;
    – memoria volatile 1GB, 1 GB di spazio disponibile di memoria non volatile;
    – abilitazione dell’APP ai seguenti permessi di utilizzo: telecamera, galleria foto, permessi in lettura e scrittura sul filesystem, “internet access”, “esecuzione in background”, utilizzo modalità verticale ed orizzontale (schermo e telecamera), visualizzazione connessioni di rete, disattivazione “stand-by” del dispositivo, accesso di rete completo.
  3. Il dispositivo mobile dotato di telecamera deve essere posizionato posteriormente oppure lateralmente rispetto alla postazione operativa del candidato, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni ulteriori eventualmente fornite dalla Commissione esaminatrice, allo scopo di ottenere una visione di insieme della postazione di lavoro durante lo svolgimento della prova a distanza.

Art. 12
(Software e APP per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)

  1. L’ammissione alla prova valutativa a distanza è subordinata al possesso da parte del candidato di un personal computer dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 11, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell’apposito software applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l’installazione e l’utilizzo, sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). L’ammissione alla prova valutativa a distanza è altresì subordinata al possesso da parte del candidato di un dispositivo mobile dotato di telecamera, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 11 e alla preventiva installazione ed esecuzione della apposita applicazione installabile in ambiente Android o Apple iOS (“APP”) che opera in cooperazione con il predetto software client.
  2. Ciascun candidato riceve presso l’indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell’articolo 4 le istruzioni per installare e utilizzare il software applicativo sul personal computer e l’APP sul dispositivo mobile dotato di telecamera, nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.
  3. Le installazioni del software applicativo e dell’APP per lo svolgimento della prova a distanza necessitano dei requisiti tecnici minimi indicati al precedente articolo 11 e delle specifiche autorizzazioni preventive da parte dell’utilizzatore.
  4. Al fine di favorire il corretto svolgimento della prova, è necessaria l’effettuazione da parte del candidato del test integrato (“test di connessione”) per la verifica del valido funzionamento del software applicativo e dell’APP, delle relative periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, successivamente alla convocazione alla prova e prima dello svolgimento della stessa; il test è condotto una volta installati ed avviati il software e l’APP mediante le apposite rispettive funzioni ed inserendo come “username” il proprio codice fiscale.
  5. L’Organismo non potrà essere ritenuto responsabile, neppure in parte, per qualsivoglia difficoltà, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso o utilizzo della piattaforma dedicata allo svolgimento della prova valutativa, derivate o comunque connesse alla dotazione hardware e software del candidato ovvero alla connessione alla rete internet tramite il fornitore prescelto, oppure ad un non corretto funzionamento della rete telefonica.
  6. La prova deve essere svolta utilizzando gli stessi dispositivi come configurati in fase di test con esito positivo.
  7. L’assistenza tecnica via chat per l’installazione e configurazione del software è garantita unicamente nei giorni feriali e nelle fasce orarie come indicato nell’area riservata del candidato e nell’apposita sezione.

Art. 13
(Commissioni esaminatrici per la prova valutativa a distanza)

  1. I componenti delle Commissioni esaminatrici che presiedono allo svolgimento della prova valutativa a distanza sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).
  2. Le Commissioni esaminatrici previste per ogni data d’esame sono indicate nel calendario delle prove valutative pubblicato sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it).

Art. 14
(Svolgimento della prova valutativa a distanza)

  1. La prova valutativa a distanza è effettuata con gli strumenti informatici di cui ai precedenti articoli 11 e 12, detenuti dal candidato presso un luogo prescelto da quest’ultimo.
  2. Ogni candidato è tenuto tassativamente e personalmente ad effettuare il collegamento al server nel rispetto delle date e degli orari indicati nell’avviso di convocazione e comunque 45 minuti prima dell’orario di inizio svolgimento della prova, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso. Il mancato collegamento nelle date e orari previsti o il collegamento eseguito da persona diversa dal candidato determina la non ammissione ovvero l’esclusione dalla prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.
  3. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa e durante tutto lo svolgimento della prova, al fine di consentire la propria identificazione, i candidati devono tassativamente esibire a richiesta l’originale della carta d’identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente e in corso di validità, allegato in copia alla domanda di partecipazione inviata ai sensi del precedente articolo 4. La mancata disponibilità ed esibizione su richiesta di tale documento di riconoscimento determina l’impossibilità di svolgere o proseguire la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.
  4. I candidati sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre e/o mantenere negli spazi fisici prescelti per svolgere la prova elementi dai quali sia possibile evincere informazioni attinenti alla loro vita privata e familiare.
  5. Non è in ogni caso consentito ai candidati la consultazione di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli smartwatch, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie. È vietato prendere appunti.
  6. È fatto divieto per il candidato, a pena di esclusione dalla prova di interloquire, conversare o comunque comunicare con qualsiasi mezzo e/o strumento anche non verbale e di ricevere od ottenere qualsivoglia ausilio nella risoluzione dei quesiti ovvero compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tali condotte.
  7. È vietata la presenza di soggetti non autorizzati dalla Commissione esaminatrice presso la stanza in cui è posizionato il candidato per l’esecuzione della prova, a pena di esclusione del candidato dalla prova. Qualora nello stesso luogo fossero presenti più candidati, questi dovranno essere posti in stanze diverse per lo svolgimento della prova. Il mancato posizionamento dei candidati in stanze diverse determina l’impossibilità di svolgere la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell’articolo 8.
  8. Per ciascun candidato, l’eventuale interruzione della connessione tra il proprio client e il server centrale comporta l’immediato arresto del timer del tempo residuo concesso per il completamento della prova, esposto nella parte superiore destra del video, e la sospensione dell’esecuzione della prova stessa fino al ripristino della connessione. Durante tale sospensione l’applicativo non consentirà al candidato l’accesso ai quesiti della prova. L’interruzione della connessione può derivare, a titolo esemplificativo, da perdita di collegamento, spegnimento o arresto del personal computer, malfunzionamento della rete elettrica o della linea telefonica.
  9. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso a ciascun candidato (85 minuti) ed in ogni caso, al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente comma 8 che non dipendano da cause imputabili all’OCF, decorsi 115 minuti dall’avvio della prova.
  10. I componenti della Commissione esaminatrice ove possibile hanno la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all’orario previsto.
  11. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell’area riservata al candidato del sito internet dell’Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.
  12. Avverso l’esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all’OCF ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell’OCF e dell’articolo 15 delle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari”, adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibera n. 1354 del 29 aprile 2020, da proporsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente comma 10.

Art. 15
(Cause di esclusione dalla prova valutativa a distanza)

  1. In aggiunta alle ulteriori cause di non ammissione previste nelle disposizioni del presente bando, costituiscono cause di esclusione immediata dalla prova condotte irregolari del candidato o altre circostanze che possano inficiarne il regolare svolgimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    a) la violazione delle norme di condotta di cui al precedente articolo 14
    b) l’inosservanza delle disposizioni comportamentali e/o dei richiami formulati durante lo svolgimento della prova dalla Commissione esaminatrice, nonché qualsiasi condotta volta a ostacolare il controllo della Commissione esaminatrice;
    c) qualsivoglia violazione, modifica od alterazione del software applicativo ovvero dell’APP di cui al precedente articolo 12;
    d) una protratta o ripetuta perdita di connessione fra client e server centrale rilevata ai sensi del precedente articolo 14, comma 8, tale da inficiare il risultato della prova;
    e) problematiche inerenti alla rilevazione voce, audio o video, non attribuibili al server centrale, anche legate alle particolari condizioni ambientali del luogo in cui il candidato effettua la prova, tali da non permettere una corretta identificazione del soggetto o il rispetto e la verifica delle regole di condotta sopra richiamate.

Art. 16
(Cause di invalidità della prova valutativa svolta a distanza)

  1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 15, riscontrata nei 10 giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova valutativa, costituisce causa di invalidazione della stessa da parte della Commissione esaminatrice.
  2. Costituisce altresì causa di invalidità della prova l’accertamento da parte dell’Organismo, anche in epoca successiva, del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente delibera.

Art. 17
(Pubblicazione del bando)

  1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell’avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell’OCF all’indirizzo www.organismocf.it.

Per visualizzare il documento originale clicca qui.

 

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