Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012 – Dichiarazione di decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili
Regolamento di attuazione dell’articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell’Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.
L’articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“d.l. Salva Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha per la prima volta introdotto nell’ordinamento giuridico, perseguendo una finalità di tutela della concorrenza, il divieto di partecipazioni personali incrociate nei mercati creditizio, assicurativo e finanziario (c.d. interlocking directorates).
La disposizione prevede il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei menzionati mercati di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, per tali dovendosi intendere le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici. Al fine di promuoverne un’applicazione uniforme del divieto di interlocking directorates da parte dei soggetti e delle imprese interessate la Banca d’Italia, l’ISVAP e la CONSOB hanno adottato in data 20 maggio 2012 un documento congiunto di linee guida.
Dal punto di vista procedurale, l’articolo 36 del decreto Salva Italia stabilisce che i soggetti interessati dal divieto possono optare per una delle cariche incompatibili entro il termine di 90 giorni (120 in sede di prima applicazione) dal verificarsi della situazione di incompatibilità. La violazione del divieto, in difetti di opzione, è sanzionata ex lege con la decadenza da tutte le cariche incompatibili. La pronuncia di decadenza è affidata, in prima istanza, alle imprese nelle quali gli interessati rivestono cariche, tenute a pronunciarsi sull’eventuale decadenza nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione.
Scaduto anche tale termine senza che la situazione di incompatibilità sia stata rimossa, la decadenza deve essere pronunciata dalle Autorità di settore (Banca d’Italia, ISVAP e CONSOB), ciascuna con riguardo alle imprese incluse nel proprio ambito di vigilanza. Al fine di agevolare l’esercizio dei rispettivi poteri nel caso in cui la situazione di incompatibilità coinvolga imprese appartenenti a mercati differenti, le menzionate Autorità di settore, hanno sottoscritto, in data 14 giugno 2012, congiuntamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un Protocollo d’intesa che prevede lo scambio di elementi informativi e l’adozione di misure di coordinamento procedimentale.
Con il presente Regolamento è introdotta una compiuta ed autonoma disciplina del procedimento per la dichiarazione, da parte dell’ISVAP, della decadenza ai sensi dell’articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nei confronti dei titolari di cariche incompatibili.
In particolare, il Regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha provveduto all’individuazione dell’unità organizzativa, del responsabile e del termine finale del procedimento. È stata, inoltre, prevista una compiuta disciplina dell’attività, di carattere pre-procedimentale, tesa ad accertare la possibile esistenza di una vietata
situazione di incompatibilità. La delibazione di sussistenza di una tale situazione determina l’insorgere dell’obbligo di provvedere alla declaratoria di decadenza e, quindi, l’avvio del relativo procedimento.
In conformità a quanto concordato con il Protocollo d’intesa per i casi in cui la situazione di incompatibilità deve essere deve essere valutata anche da altre Autorità di settore, sono stati recepiti i momenti di raccordo tra il procedimento curato dall’ISVAP e quelli gestiti dalla Banca d’Italia e/o dalla CONSOB. In analoga prospettiva collaborativa, si è stabilito che l’ISVAP possa avvalersi del contributo consultivo dell’AGCM ove sia necessario compiere valutazioni in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.