Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 – Disposizioni in materia di governo societario relative alla valutazione delle attività e delle passività

REGOLAMENTO IVASS N. 34 DEL 07/02/2017
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER E AL CAPO I-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITA’), ARTICOLO 35- QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

REGOLAMENTO IVASS N. 34 DEL 07/02/2017
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE E AI CRITERI PER LA LORO VALUTAZIONE, DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA) E, IN PARTICOLARE, AL CAPO I, SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLI 30, 30-BIS E 30-TER E AL CAPO I-BIS (PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITA’), ARTICOLO 35- QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, SEZIONE 10, E SULLA RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ DIVERSE DALLE RISERVE TECNICHE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Principi di governo societario connessi alle valutazioni delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

Art. 4 (Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche) Art. 5 (Procedure di controllo della qualità dei dati)
Art. 6 (Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi)
Art. 7 (Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione)
Art. 8 (Compiti dell’organo amministrativo)
Art. 9 (Richiesta all’impresa da parte dell’IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente)
Art. 10 (Indipendenza dell’esperto esterno)
Art. 11 (Informazioni da fornire all’IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

Capo III – Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

Art. 12 (Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e delle passività)
Art. 13 (Coerenza applicativa dei metodi di valutazione)
Art. 14 (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione)
Art. 15 (Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione)
Art. 16 (Passività finanziarie e merito di credito proprio dell’impresa)
Art. 17 (Partecipazioni in imprese controllate e partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS)
Art. 18 (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione)
Art. 19 (Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori)
Art. 20 (Imposte differite: rilevazione e valutazione)
Art. 21 (Imposte differite: documentazione di supporto)
Art. 22 (Trattamento delle imposte differite nel caso in cui le imprese siano escluse dalla vigilanza del gruppo)

Capo IV – Disposizioni in materia di gruppo

Art. 23 (Ruolo dell’ultima società controllante italiana)
Capo V – Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 (Disposizioni transitorie)
Art. 25 (Pubblicazione)
Art. 26 (Entrata in vigore)

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 35-quater, comma 1 e 191, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
    1. “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
    2. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
    3. “IFRS”: acronimo di International Financial Reporting Standards, i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Articolo 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento si applica:
    1. alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
    2. alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
    3. alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.

Capo II
Principi di governo societario connessi alle valutazioni delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

Art. 4
(Politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche)

  1. La politica e le procedure per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche che l’impresa elabora ai sensi dell’articolo 267 degli Atti delegati contengono almeno i seguenti elementi:
    1. la metodologia ed i criteri da utilizzare per l’identificazione di mercati attivi e non attivi;
    2. i requisiti per garantire un’adeguata documentazione relativa al processo di valutazione e dei relativi controlli, ivi inclusi quelli concernenti la qualità dei dati;
    3. i requisiti della documentazione relativa ai metodi di valutazione adottati, con riferimento:
      1. alle loro principali caratteristiche e alle concrete applicazioni;
      2. all’adeguatezza dei dati, dei parametri e delle ipotesi;
    4. il processo di revisione e verifica indipendente dei metodi di valutazione;
    5. i contenuti minimi della relazione periodica all’organo amministrativo, che coprono almeno le questioni rilevanti ai fini dell’esercizio del governo societario sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 5
(Procedure di controllo della qualità dei dati)

  1. Ai sensi dell’articolo 267 degli atti delegati, l’impresa pone in essere procedure di controllo della qualità dei dati usati nell’ambito del processo di valutazione, al fine di misurare, monitorare, gestire e documentare detta qualità e di individuare possibili carenze, in coerenza con la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche approvata dall’organo amministrativo.
  2. Le procedure di cui al comma 1 includono:
    1. controlli sulla completezza dei dati,
    2. controlli sull’appropriatezza dei dati provenienti da fonti interne ed esterne; c) il riesame e la verifica indipendente della qualità dei dati.
  3. Le politiche e le procedure messe in atto dall’impresa prevedono la necessità di rivedere periodicamente i dati e input di mercato utilizzati alla luce delle informazioni rivenienti da fonti alternative e dall’esperienza.

Art. 6
(Documentazione in caso di utilizzo di metodi di valutazione alternativi)

  1. Quando l’impresa utilizza un metodo di valutazione alternativo mantiene nella propria documentazione una descrizione:
    1. del metodo, delle finalità, delle ipotesi fondamentali, delle limitazioni e dei risultati;
    2. delle circostanze in presenza delle quali il metodo non opererebbe in modo efficace;
    3. del processo di valutazione nonché i controlli connessi al metodo;
    4. dell’analisi delle incertezze della valutazione legate al metodo;
    5. delle procedure di test retrospettivi (c.d. back-testing procedures) svolte sui risultati;
    6. ove possibile, del confronto con modelli comparabili e con altri parametri di riferimento da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, quando il metodo di valutazione è introdotto per la prima volta;

    7. degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati.

Art. 7
(Revisione e verifica indipendenti dei metodi di valutazione)

  1. L’impresa garantisce che una revisione indipendente del metodo di valutazione si svolga prima dell’attuazione di un nuovo metodo o di un cambiamento importante e, in seguito, periodicamente.
  2. L’impresa stabilisce nella politica la frequenza della revisione in linea con l’importanza del metodo per i processi decisionali e di gestione dei rischi.
  3. L’impresa applica gli stessi principi per la revisione e per la verifica indipendenti sia nel caso in cui i metodi ed i modelli di valutazione sono sviluppati internamente sia nel caso in cui sono messi a disposizione da fornitori esterni.
  4. L’impresa dispone di procedure per comunicare all’organo amministrativo, all’alta direzione, all’organo di controllo, ai responsabili delle funzioni fondamentali interessate e al responsabile dell’attuazione del metodo interessato dall’attività di revisione e verifica i risultati di detta attività nonché i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.
  5. La comunicazione di cui al comma 4 fornisce informazioni almeno:
    1. sulla qualità dei metodi di valutazione;
    2. su ogni punto di debolezza conosciuto associato alle caratteristiche del metodo di valutazione utilizzato;
    3. su ogni preoccupazione in merito all’accuratezza e appropriatezza degli input, tra cui dati, parametri e ipotesi utilizzati;
    4. sul raffronto con precedenti comunicazioni;
    5. su eventuali suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate;
    6. sulle raccomandazioni sui tempi per la loro rimozione.

Art. 8
(Compiti dell’organo amministrativo)

  1. L’organo amministrativo approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all’articolo 267 degli Atti delegati.
  2. L’organo amministrativo assicura una comprensione complessiva dei metodi di valutazione e delle incertezze insite nel processo di valutazione al fine di poter esercitare una corretta sorveglianza sul processo di gestione dei rischi concernente la valutazione medesima.
  3. L’organo amministrativo attua:
    1. un monitoraggio periodico dell’efficacia delle procedure approvate, incluse quelle sulla revisione e verifica indipendenti;
    2. un riesame delle comunicazioni di cui all’articolo 7, della relativa documentazione e del controllo interno;
    3. interventi, laddove necessario, per assicurare una corretta gestione del rischio legata all’attività di valutazione.

Art. 9
(Richiesta all’impresa da parte dell’IVASS di effettuare una valutazione o verifica esterna indipendente)

  1. In caso di richiesta da parte dell’IVASS di una valutazione o una verifica esterna ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, degli Atti delegati, l’impresa mette a disposizione degli esperti indipendenti la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, ferma restando la responsabilità di una corretta valutazione in capo all’organo amministrativo dell’impresa.

Art. 10
(Indipendenza dell’esperto esterno)

  1. Nel caso di una richiesta di verifica indipendente esterna da parte dell’IVASS ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 3 degli atti delegati, l’impresa è in grado di dimostrare all’IVASS che la valutazione o la verifica è stata effettuata con diligenza da esperti indipendenti in possesso di competenze professionali ed esperienza pertinenti.

Art. 11
(Informazioni da fornire all’IVASS sulla valutazione o verifica esterne)

  1. L’impresa fornisce all’IVASS tutte le informazioni pertinenti richieste in materia di valutazione o verifica esterne. Tra tali informazioni l’impresa include almeno il parere redatto per iscritto dall’esperto sulla valutazione delle attività e delle passività pertinenti.

Capo III
Rilevazione e valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

Art. 12
(Informazioni sostanziali nelle valutazioni delle attività e passività)

  1. Nel valutare le attività e le passività, l’impresa applica il principio del carattere sostanziale delle informazioni di cui al considerando (1) del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35.
  2. Nelle valutazioni trimestrali, l’applicazione del principio di cui al comma 1 deve tener conto del probabile maggiore ricorso a stime, rispetto alle valutazioni annuali dell’impresa.

Art. 13
(Coerenza applicativa dei metodi di valutazione)

  1. L’impresa applica i metodi di valutazione seguendo principi di coerenza.
  2. L’impresa considera la necessità di modificare i metodi di valutazione e la loro applicazione nei casi in cui, a causa di mutate circostanze, ivi comprese quelle elencate al comma 3, tale modifica dia luogo ad una valutazione più appropriata ai sensi dell’articolo 35-quater del Codice.
  3. Le mutate circostanze di cui al comma 2 possono comprendere:
    1. nuovi sviluppi del mercato che ne modificano le condizioni;
    2. disponibilità di nuove informazioni;
    3. sopraggiunta indisponibilità di informazioni usate in precedenza;
    4. affinamento delle tecniche di valutazione.

    Art. 14
    (Immobili detenuti a fini di investimento ed altri beni immobiliari: metodi alternativi di valutazione)

    1. In applicazione dell’articolo 10 degli Atti delegati, l’impresa che utilizzi un metodo alternativo nella valutazione degli investimenti immobiliari e degli altri beni immobiliari effettua una selezione tra i metodi individuati dal paragrafo 7 del citato articolo 10 degli Atti delegati, privilegiando quello che fornisce la stima più rappresentativa dell’importo al quale le attività possono essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
    2. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, degli Atti delegati, nell’utilizzo dei metodi di cui al comma 1, l’impresa si basa su:
      1. prezzi correnti in un mercato attivo per immobili di diversa natura, condizione o ubicazione, o soggetti ad affitti o altre condizioni contrattuali differenti, rettificati per riflettere tali differenze;
      2. prezzi recenti di immobili simili in mercati meno attivi, rettificati per riflettere i cambiamenti nelle condizioni economiche che si sono verificati dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;
      3. proiezioni dei flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri. Dette proiezioni sono supportate dalle condizioni contrattuali di affitti e di altri contratti esistenti e, ove possibile, da evidenze di mercato dei canoni di locazione applicati correntemente a immobili simili, aventi la stessa ubicazione e che si trovano nelle stesse condizioni. I tassi di attualizzazione utilizzati riflettono le valutazioni correnti del mercato in merito all’incertezza dell’importo e della tempistica di detti flussi finanziari.
    3. Nei casi in cui i dati di cui al comma 2 portano a valutazioni diverse di uno stesso immobile, l’impresa considera le motivazioni che conducono a tali differenze, al fine di determinare la stima di valutazione più rappresentativa.
    4. Nel determinare la valutazione dell’immobile, l’impresa tiene conto della capacità di un operatore del mercato di ottenere benefici economici dal miglior utilizzo dell’immobile o dalla vendita dello stesso ad altro operatore del mercato che intenda utilizzarlo nel migliore dei modi.

    Art. 15
    (Immobili detenuti a fini di investimento e altri beni immobiliari: prove a sostegno della valutazione)

    1. Se la valutazione del bilancio di solvibilità si basa su una perizia o su altre informazioni precedenti alla data di riferimento del bilancio, l’impresa, su richiesta dell’IVASS, è in grado di dimostrare che sono stati operati tutti gli aggiustamenti necessari per riflettere le variazioni di valore tra la data della perizia o di altre informazioni e la data di riferimento del bilancio.

    Art. 16
    (Passività finanziarie e merito di credito proprio dell’impresa)

    1. Nel valutare le passività finanziarie, l’impresa utilizza tecniche atte a determinare il valore al quale le passività possono essere trasferite o regolate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato, senza considerare eventuali aggiustamenti che tengono conto delle variazioni del merito di credito dell’impresa stessa verificatesi dopo la rilevazione iniziale. Tali tecniche di valutazione possono basarsi, in alternativa, su:
      1. un approccio dal basso verso l’alto (c.d. approccio bottom up);
      2. un approccio dall’alto verso il basso (c.d. approccio top down).
    2. In un approccio dal basso verso l’alto (c.d. bottom up approach), l’impresa determina il proprio merito di credito al momento della rilevazione della specifica passività finanziaria. La parte del differenziale della curva di attualizzazione che si riferisce al merito di credito dell’impresa è mantenuta costante dopo la rilevazione iniziale. Nell’effettuare le successive valutazioni del valore della passività l’impresa calcola le variazioni derivanti dai mutamenti delle condizioni di mercato che influenzano il valore della passività finanziaria ma non anche quelle che influenzano il merito di credito dell’impresa.
    3. Nel valutare i mutamenti delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato, l’impresa considera almeno le variazioni della relativa curva dei tassi di interesse privi di rischio, del prezzo delle materie prime, del tasso di cambio o di un indice di prezzi o di tassi.
    4. In un approccio dall’alto verso il basso (c.d. top down approach), l’impresa determina l’importo della variazione nella valutazione di una passività finanziaria derivante dalla variazione del proprio merito di credito e lo esclude dalla valutazione.

    Art. 17
    (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodo del patrimonio netto IFRS)

    1. L’impresa che applica l’articolo 13, paragrafo 5 degli Atti delegati per valutare le attività e passività di un’impresa controllata o partecipata con il metodo del patrimonio netto opera, quando necessario, gli aggiustamenti volti a rilevare e valutare le attività e le passività della propria controllata o partecipata conformemente con i principi IFRS, nel caso in cui la controllata o partecipata utilizzi un quadro contabile diverso dagli IFRS.
    2. L’impresa che applica l’articolo 13, paragrafo 5, degli Atti delegati, su richiesta dell’IVASS è in grado di fornire una giustificazione sul motivo per cui non ha calcolato l’eccedenza di attività rispetto alle passività delle imprese controllate o partecipate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, degli Atti delegati.

    Art. 18
    (Partecipazioni in imprese controllate o partecipate: metodi alternativi di valutazione)

    1. L’impresa che valuta le partecipazioni in imprese controllate e partecipate con metodi alternativi di valutazione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, è in grado di spiegare, su richiesta dell’IVASS, il motivo per cui non è possibile rivalutare le attività e passività dell’impresa controllata e partecipata utilizzando il metodo di default di cui all’art. 10, paragrafo 2, degli Atti delegati o il metodo del patrimonio netto aggiustato.

    Art. 19
    (Passività potenziali derivanti da contratti sugli elementi dei fondi propri accessori)

    1. Nella stipula di un contratto che rappresenta un elemento dei fondi propri accessori per la controparte, l’impresa:
      1. disciplina le modalità attraverso le quali essa è informata dell’avvenuta autorizzazione alla classificazione del contratto quale elemento di fondi propri accessori per la controparte;
      2. valuta attentamente se rilevare tra le passività del proprio bilancio di solvibilità la corrispondente passività potenziale in conformità con l’articolo 11 degli Atti delegati;
    2. Ove richiesto, l’impresa fornisce all’IVASS idonee giustificazioni per la mancata rilevazione nel bilancio di solvibilità della passività potenziale riferibile a ciascuno dei contratti di cui al comma 1 stipulato con un’altra impresa, anche se appartenente al gruppo, fornendo indicazioni dei casi in cui tale contratto abbia ricevuto l’autorizzazione come elemento dei fondi propri accessori dell’altra impresa. Dette giustificazioni sono rappresentate anche nella relazione di cui all’articolo 30-ter, comma 7 del Codice (ORSA).

    Art. 20
    (Imposte differite: rilevazione e valutazione)

    1. L’impresa non attualizza le attività e le passività fiscali differite.
    2. L’impresa compensa le attività fiscali differite e le passività fiscali differite solo se:
      1. le è riconosciuto il diritto di compensare le attività fiscali correnti e le passività fiscali correnti e
      2. le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale alla medesima impresa.
    3. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, che dovrebbero annullarsi nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile, l’impresa valuta se realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi futuri, nei quali può essere riportata una perdita fiscale derivante dall’attività fiscale differita.
    4. Quando proietta i proventi imponibili e valuta la probabilità di avere redditi imponibili sufficienti in futuro, l’impresa:
      1. prende in considerazione l’eventualità che anche una robusta serie storica di dati della redditività passata può non costituire evidenza sufficientemente oggettiva della redditività futura;
      2. prende in considerazione il fatto che il grado di incertezza dei redditi imponibili futuri derivanti dal numero di nuove operazioni previste aumenta via via che l’orizzonte temporale della proiezione si allunga; ciò, in particolare, quando tali proventi attesi dovrebbero essere generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell’attività dell’impresa;
      3. tiene conto del fatto che alcune norme fiscali possono ritardare o limitare il recupero di perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati;
      4. evita il doppio computo: in particolare i redditi imponibili derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili, che sono stati utilizzati a sostegno della rilevazione di attività fiscali differite, sono esclusi dalla stima dei redditi imponibili futuri;
      5. garantisce che, quando si effettuano proiezioni di redditi imponibili, tali proiezioni siano credibili e basate su ipotesi sostanzialmente in linea con quelle formulate per altre proiezioni di flussi finanziari. In particolare, le ipotesi sottese alle proiezioni sono coerenti con quelle poste alla base delle valutazioni delle riserve tecniche e delle attività nel bilancio di solvibilità operate ai sensi delle disposizioni vigenti.

      Art. 21
      (Imposte differite: documentazione di supporto)

      1. Su richiesta dell’IVASS, l’impresa, sulla base delle proprie evidenze fornisce quantomeno le informazioni riguardanti:
        1. le cause delle differenze temporanee che possono portare alla rilevazione di imposte differite;
        2. i principi di rilevazione e valutazione applicati per definire le imposte differite;
        3. per ogni tipo di differenza temporale e per ogni tipo di perdita fiscale e di credito d’imposta non utilizzati, il calcolo dell’importo delle attività o passività fiscali differite rilevate, nonché le ipotesi che hanno portato alla determinazione di tale importo;
        4. la descrizione della rilevazione delle attività fiscali differite, includendo almeno:
          1. l’esistenza di eventuali differenze temporanee imponibili relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta per cui si prevede l’annullamento nello stesso periodo dell’annullamento atteso per la differenza temporanea deducibile o che, se del caso, si tradurrebbero con importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d’imposta non utilizzati possano essere utilizzati;
          2. nei casi in cui sussistono differenze temporanee imponibili insufficienti relative alla medesima autorità fiscale, alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta, documentazione attestante la probabilità che l’entità abbia redditi imponibili sufficienti relativi alle medesime autorità fiscali e alla medesima impresa e al medesimo tipo di imposta nello stesso periodo in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile o nei periodi nei quali una perdita fiscale derivante dall’attività fiscale differita può essere riportata a esercizi successivi;
        5. l’importo e la data di scadenza, se del caso, delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali e dei crediti di imposta non utilizzati per i quali le attività fiscali differite sono o non sono rilevate.

        Capo IV Disposizioni in materia di gruppo

        Art. 23
        (Ruolo dell’ultima società controllante italiana)

        1. L’ultima società controllante italiana, nell’elaborazione della propria politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche ai fini di una sua applicazione su base consolidata, tiene conto degli aspetti di cui all’articolo 4.
        2. L’organo amministrativo dell’ultima società controllante italiana approva la politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui al comma 1.
        3. L’ultima società controllante italiana elabora linee guida in materia di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche destinate alle imprese controllate e garantisce che le stesse siano attuate in modo coerente e continuativo all’interno dell’intero gruppo, tenendo conto delle specificità di ciascuna impresa nonché delle reciproche interdipendenze. Resta impregiudicata la responsabilità dell’organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo relativamente alle propria politica di valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.

        Capo V Disposizioni transitorie e finali

        Art. 24
        (Disposizioni transitorie)

        1. In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica per la valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche di cui all’articolo 4 entro il 31 maggio 2017.

        Art. 25
        (Pubblicazione)

        1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.

        Art. 26
        (Entrata in vigore)

        1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
        2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio di solvibilità al 31 dicembre 2016.
   

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