Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 – Comunicazioni per lo svolgimento di indagini statistiche
REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL’IVASS DI DATI E INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE, STUDI E ANALISI RELATIVE AL MERCATO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 190-BIS DEL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. (MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO N.135 DEL DEL 27 LUGLIO 2023)
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e successive modifiche e integrazioni, recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l’articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all’IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l’articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l’IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica assicurativa;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 53, del 6 dicembre 2016, recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio d’esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali;
VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
VISTA la Circolare n. 53 del 23 giugno 1986, recante disposizioni per la raccolta dei dati anagrafici degli enti e delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e le successive comunicazioni con cui sono state fornite indicazioni sulla modalità di trasmissione di tali informazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi e, in particolare, l’articolo 5, recante deroga al principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, come disciplinato dall’articolo 55- quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna), novellato dall’articolo 25 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013 – bis);
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
CONSIDERATA l’evoluzione delle basi di dati anagrafiche IVASS, a seguito dell’entrata in vigore nel 2007 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, nel 2008 degli Albi delle Imprese e dei Gruppi e nel 2016 del Registro anagrafico dei segnalanti per la BCE (Lettera al mercato IVASS n. 65848/16 del 31 marzo 2016);
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)
Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)
Art. 6 (Qualità dei dati)
TITOLO II – DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE
CAPO I – BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)
Art. 8 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)
CAPO II – ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE
Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)
Art. 10 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistchie relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
Art. 12 (Pubblicazione)
Art. 13 (Entrata in vigore)
Elenco degli allegati:
1. Raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate;
2. Politica delle informazioni statistiche – Indicazioni sul contenuto;
3. Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
4. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio;
5. Informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano;
6. Istruzioni per la compilazione delle informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano;
7. Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio comprensive delle informazioni integrative statistiche;
8. Istruzioni per la compilazione delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 2 (Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 e dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Il presente Regolamento si applica ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 del Codice delle Assicurazioni Private.
- Per le informazioni di cui al Titolo II, Capi I e II, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
- Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo III, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall’IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte.
Art. 4 (Raccolta di dati e informazioni a fini statistici)
- La raccolta di dati e informazioni a fini statistici avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
- Alle raccolte dati già disposte con lettere al mercato o circolari, di cui all’allegato 1, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l’IVASS promuove anche ai fini della conoscenza del mercato assicurativo, si applicano le norme previste dal Titolo I del presente Regolamento.
Art. 5 (Politica delle informazioni statistiche)
- Il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del Codice civile, il consiglio di gestione, ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale, approva la politica scritta delle informazioni statistiche.
- La politica scritta delle informazioni statistiche descrive, con chiarezza e con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell’attività aziendale:
- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i processi e le procedure per attuare un sistema di registrazione e reporting dei dati in
grado di tracciare tempestivamente tutte le operazioni aziendali e di produrre informazioni complete e aggiornate sulle attività aziendali e sull’evoluzione dei rischi, nonché le procedure da applicare nella segnalazione dei dati e delle informazioni con finalità statistica all’IVASS; - i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS, il quale rappresenta il riferimento dell’Istituto per tutti gli adempimenti di natura statistica, è il destinatario di istruzioni sul contenuto e sulla compilazione delle rilevazioni e può essere convocato presso l’IVASS per riunioni tecniche;
- i controlli per assicurare nel continuo la qualità dei dati, con particolare riferimento all’integrità, alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonché ai presidi per l’adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l’IVASS;
- la verifica, almeno annuale, della conformità dell’operatività aziendale con la politica delle informazioni statistiche nonché dell’efficacia e dell’adeguatezza di tale politica alla tempestiva produzione e trasmissione all’IVASS dei dati e delle informazioni stesse.
- La politica delle informazioni statistiche di cui al comma 1 è coordinata con la politica sulle informazioni da fornire all’IVASS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera o), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e tiene conto delle indicazioni fornite nell’allegato 2 del presente Regolamento.
- La nomina o la sostituzione del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS, sono comunicate all’IVASS entro 15 giorni dall’approvazione, secondo le istruzioni tecniche, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
- Le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato estero, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, comunicano all’IVASS la nomina o la sostituzione del referente unico e la modifica di ogni elemento informativo richiesto relativo a tale referente, esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
Art. 6 (Qualità dei dati)
- Nei casi di mancato rispetto delle modalità e del termine di trasmissione dei dati previsti dal presente Regolamento, nonché della inosservanza dei criteri di qualità previsti dall’articolo 190, comma 1-ter, del Codice delle Assicurazioni Private, trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 310, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private.
TITOLO II
DATI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE
CAPO I BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 7 (Informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)
- L’impresa fornisce all’IVASS le seguenti informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 3, secondo le istruzioni di cui all’allegato 4 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento:
Modulo 10 Rami danni – Dettaglio delle riserve tecniche;
Modulo 22 Assicurazioni danni – Rendiconto dell’attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 23 Assicurazioni vita – Rendiconto dell’attività svolta dalla sede secondaria istituita in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo;
Modulo 25 Assicurazioni danni- Rendiconto tecnico dell’attività svolta dalla sede italiana;
Modulo 26 Assicurazioni vita – Rendiconto tecnico dell’attività svolta dalla sede italiana;
Modulo 30 Assicurazioni danni – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati del ramo 10 e 12;
Modulo 37 Assicurazioni danni – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
All. 1 al 37 Assicurazioni danni – Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi – Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato;
Modulo 38 Assicurazioni vita – Assicurazioni individuali – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 39 Assicurazioni vita – Assicurazioni collettive – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Distribuzione regionale dei premi contabilizzati;
Modulo 40 Assicurazioni vita – Portafoglio del lavoro diretto italiano – Distribuzione provinciale dei premi contabilizzati;
All. 1 al 40 Assicurazioni vita – Attività svolta in regime di libertà di prestazione di servizi in Stati terzi – Dettaglio dei premi del lavoro diretto per Stato. - L’impresa fornisce le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti – portafoglio del lavoro diretto italiano, il cui dettaglio è contenuto nell’allegato 5, secondo le istruzioni di cui all’allegato 6.
- L’impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all’allegato 3, contrassegnati dai numeri 22, 23, 25, 26, 30 e dal 37 al 40 e relativi allegati.
- I moduli di cui al comma 1 sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.
- I dati riportati nelle informazioni statistiche di cui al comma 1 devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.
Art. 8 (Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative al bilancio di esercizio)
- L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le informazioni statistiche, di cui all’articolo 7 al presente Regolamento.
CAPO II
ANTICIPAZIONI DEI DATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE STATISTICHE
Art. 9 (Informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)
- L’impresa fornisce all’IVASS le seguenti informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio dell’anno precedente e le informazioni integrative statistiche, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 7, secondo le istruzioni di cui all’allegato 8 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento:
Prospetto 1 Rami danni (sezione A);
Prospetto 1.1 Informazioni integrative statistiche – Rami danni;
Prospetto 2 Rami vita (sezione A);
Prospetto 2.1 Informazioni integrative statistiche – Rami vita;
Prospetto 3.1a Informazioni integrative statistiche – Localizzazione geografica della raccolta premi – Rami danni;
Prospetto 3.1b Informazioni integrative statistiche – Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia – Rami danni;
Prospetto 3.2a Informazioni integrative statistiche – Localizzazione geografica della raccolta premi – Rami vita;
Prospetto 3.2b Informazioni integrative statistiche – Attività svolta tramite imprese estere controllate da imprese con sede legale in Italia – Rami vita;
Prospetto 4.1 Conto Economico – Rami danni;
Prospetto 4.1.1 Informazioni integrative statistiche – Conto economico – Rami danni;
Prospetto 4.2 Conto Economico – Rami vita;
Prospetto 4.2.1 Informazioni integrative statistiche – Conto economico – Rami vita;
Prospetto 5 Assicurazioni danni – Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo – Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. I Informazioni integrative statistiche – Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni – Portafoglio italiano;
Prospetto 5.a Sez. II Informazioni integrative statistiche – Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni – Portafoglio estero;
Prospetto 5.b Sez. I Informazioni integrative statistiche – Premi contabilizzati nei singoli rami danni – Portafoglio italiano;
Prospetto 5.b Sez. II Informazioni integrative statistiche – Premi contabilizzati nei singoli rami danni – Portafoglio estero;
Prospetto 5.1 Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 – Portafoglio italiano – lavoro diretto;
Prospetto 5.2 Portafoglio italiano – lavoro diretto – Generazioni N-1 e precedenti (rami 10+12);
Prospetto 5.3a Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 – Portafoglio italiano – lavoro diretto – importo sinistri;
Prospetto 5.3b Informazioni tecniche relative ai rami 10 + 12 – Portafoglio italiano – lavoro diretto – numero sinistri;
Prospetto 6 Rami vita – Portafoglio diretto italiano – Dettaglio per ramo dei premi contabilizzati, oneri relativi ai sinistri, riscatti, capitali e rendite maturati;
Prospetto 6.1 Sez. I Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III – Portafoglio italiano;
Prospetto 6.1 Sez. II Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita (8) – Portafoglio italiano;
Prospetto 6.2 Sez. I Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Informazioni sulle Assicurazioni di rendita di ramo I, sulle operazioni del ramo VI e sui Contratti ex articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 252/2005 nonché sulle assicurazioni di ramo III – Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. II Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Altre Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita – Portafoglio estero;
Prospetto 6.2 Sez. III Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Informazioni sui premi delle assicurazioni sulla vita – totale rami – Prospetto riepilogativo – Portafoglio italiano ed estero;
Prospetto 6.3 Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo – Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. I Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita – Portafoglio italiano;
Prospetto 6.4 Sez. II Informazioni integrative statistiche – Assicurazioni vita – Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita – Portafoglio estero;
Prospetto 6.5 Sez. I Informazioni integrative statistiche – Rami danni – Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.5 Sez. II Informazioni integrative statistiche – Rami danni – Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 6.6 Sez.I Informazioni integrative statistiche – Rami vita – Dettaglio delle riserve tecniche;
Prospetto 6.6 Sez.II Informazioni integrative statistiche – Rami vita – Dettaglio delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano;
Prospetto 8.1 Variabili statistiche per EUROSTAT.
Art. 10
(Trasmissione all’IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche)
- L’impresa trasmette all’IVASS, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni statistiche di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.
- I prospetti recanti le informazioni statistiche di cui all’articolo 9 del presente Regolamento sono redatti in migliaia di euro, senza cifre decimali.
CAPO III
INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI
Art. 10-bis
(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture)
- Per il settore delle autovetture ad uso privato l’IVASS effettua mensilmente un’indagine campionaria dei prezzi al dettaglio della garanzia r.c. auto praticati dalle imprese nel mese precedente e acquisisce informazioni sui principali elementi che concorrono alla determinazione del prezzo effettivamente pagato.
- L’IVASS, sulla base dei dati forniti dall’ANIA rilevati dalla banca dati SITA (Sistema Informatico Targhe Assicurate), individua il campione di polizze dall’insieme delle coperture sottoscritte nel mese di riferimento e trasmette mensilmente a ciascuna impresa il relativo campione selezionato.
- Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 2, l’impresa trasmette all’IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell’allegato 9 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento.
Art. 10-ter
(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)
- L’indagine di cui all’articolo 10-bis è estesa anche a ciclomotori e motocicli a uso privato.
- Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 1, l’impresa trasmette all’IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell’allegato 10 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento.”
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
- la Circolare ISVAP n. 458/S del 15 novembre 2001;
- la Lettera al mercato ISVAP del 26 ottobre 2007;
- la Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009;
- il Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009;
- la Circolare ISVAP n. 53 del 23 giugno 1986.
- In sede di prima applicazione le imprese approvano la politica delle informazioni statistiche di cui all’articolo 5 del presente Regolamento entro il 30 giugno 2017. Le disposizioni concernenti il referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS, di cui alla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, restano in vigore fino all’assunzione della delibera di approvazione della politica delle informazioni statistiche di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
- Le imprese forniscono all’IVASS, con riferimento esclusivo al bilancio di esercizio 2016, le seguenti informazioni statistiche, il cui dettaglio è riportato nell’allegato 3, secondo le istruzioni di cui all’allegato 4 e con le modalità previste dall’articolo 4 del presente Regolamento:
Modulo 1 Dettaglio dei terreni e fabbricati (voce C.I dello Stato Patrimoniale);
Modulo 2 Dettaglio delle obbligazioni emesse da imprese del gruppo e imprese partecipate (voce C.II.2 dello Stato Patrimoniale), delle obbligazioni emesse da altre imprese e degli altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 3 Dettaglio dei finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate (voce C.II.3 dello Stato Patrimoniale) e ad imprese incluse nella voce C.III.4 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 4 Dettaglio delle azioni e quote di imprese incluse tra gli altri investimenti finanziari (voce C.III.1 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 5 Dettaglio delle quote di fondi comuni di investimento (C.III.2 dello Stato Patrimoniale) e delle quote in investimenti comuni (voce C.III.5 dello Stato Patrimoniale);
Modulo 6 Dettaglio degli investimenti finanziari diversi (voce C.III.7 dello Stato Patrimoniale). - Con riferimento alla rilevazione di cui all’art. 7, comma 2, sul contenzioso r.c. auto e natanti, la compilazione del prospetto 4 di cui all’allegato 5 è richiesta a partire dai dati relativi all’esercizio 2017
Art. 12 (Pubblicazione)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.
Art. 13 (Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017. L’articolo 10-bis entra in vigore il 1° agosto 2023.” e “L’articolo 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024.
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