Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017 – Aggiustamento per la capacita’ di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

REGOLAMENTO IVASS N. 35 DEL 7/2/2017
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-quinquies, 45-undecies 216-ter e 216-quinques del Codice;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 83, 87, 206, 207, 335 e 336;
VISTE le linee guida emanate da EIOPA in tema di calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;

adotta il seguente
REGOLAMENTO INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Formula standard)

TITOLO II BSCR

Art. 5 (Calcolo del BSCR)
Art. 6 (Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto-moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

TITOLO III
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

Capo I – Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche. Art. 8 (Calcolo del netBSCR)

Art. 9 (Casi particolari di utili futuri)
Art. 10 (Misure di gestione)

Capo II – Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite
Sezione I – Principi generali del calcolo

Art. 11 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

Sezione II – Ammissibilità dell’aggiustamento

Art. 12 (Imposte differite nozionali ammissibili per l’aggiustamento)
Art. 13 (Ammissibilità dell’aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri)
Art. 14 (Accordi per la cessione di utili o perdite)
Art. 15 (Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale)
Art. 16 (Divieto di doppio computo)
Art. 17 (Deroghe applicative)

Sezione III – Informativa sull’aggiustamento

Art. 18 (Informativa all’IVASS)

TITOLO IV
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Ambito di applicazione)
Capo I – Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo
Art. 20 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)
Art. 21 (Scenari rilevanti per il calcolo del netBSCR a livello di gruppo)
Art. 22 (Operazioni infragruppo)
Art. 23 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)
Art. 24 (Limite superiore)

Capo II – Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Art. 25 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

ELENCO ALLEGATI:
Allegato 1 – Informativa all’IVASS sull’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite, utilizzato nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 18 del Regolamento.
Allegato 2 – Calcolo del netBSCR di cui all’articolo 20 del Regolamento
Allegato 3 – Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo di cui all’articolo 23 del Regolamento
Allegato 4 – Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo di cui all’ articolo 25 del Regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
      1. “Atti delegati”: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
      2. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
      3. “ADJ”: l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), del Codice;
      4. “BSCR”: il requisito patrimoniale di base (Basic Solvency Capital Requirement), di cui all’articolo art. 45-quinquies, comma 1, lettera a) del Codice;
      5. “netBSCR”: il requisito patrimoniale di solvibilità di base netto (net Basic Solvency Capital Requirement) di cui al paragrafo 2 dell’articolo 206 degli Atti delegati
      6. “riserve FDB”: le riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, di cui all’articolo 25 degli Atti delegati;
      7. “SCR”: il requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) di cui all’articolo 45-bis del Codice;
      8. “SCRoperativo”: il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 45- quinquies, comma 1, lettera b), del Codice;
      9. “Imposte differite nozionali”: la variazione figurativa delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità a seguito dello scenario di perdita istantanea di cui all’articolo 207 degli Atti delegati, calcolata come differenza fra i seguenti gli importi:
        • le imposte differite ottenute sottoponendo le poste dello stato patrimoniale di solvibilità allo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli atti delegati; e
        • le imposte differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità.

    Entrambi gli importi sono calcolati in coerenza con i principi di cui al Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 sulla valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche.
    Le imposte differite nozionali possono essere attive o passive;

    1. “Impresa inclusa nell’area di consolidamento” l’impresa di assicurazione o di riassicurazione consolidata ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati;
    2. “Accordo di consolidamento fiscale nazionale” accordo di partecipazione al regime della tassazione di gruppo di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
    3. “Ultima società controllante italiana” l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4 (Formula standard)

  1. Ai sensi dell’articolo 45-quinquies, comma 1 del Codice e del Titolo I, Capo V degli Atti delegati il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard viene attuato adottando la formula:
    SCR= BSCR + SCRoperativo + ADJ

TITOLO II BSCR

Art. 5 (Calcolo del BSCR)

        1. Ai sensi degli articoli 45-sexies del Codice e 87 degli Atti delegati, l’impresa calcola il BSCR adottando la formula:
          Dove:

          1. SCRi è il modulo di rischio i e SCRj è il modulo di rischio j;
          2. ∑ è la somma dei termini riferiti a tutte le combinazioni possibili di i e j;
          3. Corrij è il fattore di correlazione fra SCRi ed SCRj.
        2. Nel calcolo di cui al comma 1 SCRi e SCRj sono costituiti dalle seguenti voci:
          1. SCRnon-life è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione danni di cui all’articolo 45-septies, comma 2 del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 2 degli Atti delegati;
          2. SCRlife è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’attività di assicurazione vita, di cui all’articolo 45-septies, comma 4, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli Atti delegati;
          3. SCRhealth è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia, di cui all’articolo 45-septies, comma 6, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 4 degli Atti delegati;
          4. SCRmarket è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di mercato di cui all’articolo 45-septies, comma 8, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 5 degli Atti delegati;
          5. SCRcounterparty è il requisito patrimoniale del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all’articolo 45-septies, comma 10, del Codice, e del Titolo I, Capo V, Sezione 6 degli Atti delegati;
          6. SCRintangibles. è il requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all’articolo 203 degli Atti delegati.
        3. Nel calcolo di cui al comma 1 i fattori di correlazione Corr ij sono costituiti dai valori della riga i e della colonna j della seguente matrice di correlazione di correlazione:
          i j Mercato Inadempimento Vita Malattia Danni
          Mercato 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25
          Inadempimento 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50
          Vita 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00
          Malattia 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00
          Danni 0,25 0,25 0,00 0,00 1,00
        4. Ai fini del calcolo del BSCR di cui al comma 1, l’impresa, nella determinazione dell’impatto sui fondi propri di base di uno scenario della formula standard, ai sensi dell’articolo 83 degli Atti delegati:
          1. mantiene invariato il valore delle riserve FDB; e
          2. negli scenari che incidono sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, ricalcola le riserve tecniche delle prestazioni minime garantite.
        5. L’impresa definisce le future misure di gestione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo.

Art. 6
(Metodo semplificato per la determinazione del requisito patrimoniale di alcuni moduli o sotto- moduli di rischio nel calcolo del BSCR)

  1. Fatto salvo l’articolo 5, comma 2, nel caso in cui il calcolo di un modulo o di un sottomodulo del BSCR è basato sull’impatto di uno scenario, l’impresa può determinare il requisito di capitale per detto modulo o sotto-modulo, a partire dal rispettivo modulo o sottomodulo utilizzato per la determinazione del netBSCR di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa, per determinare il requisito patrimoniale per detto modulo o sottomodulo del BSCR:
    1. calcola le riserve FDB, tenendo in considerazione l’impatto dello scenario utilizzato ai fini del netBSCR;
    2. calcola la differenza tra le riserve FDB prima dell’applicazione dello scenario e l’importo di cui alla lettera a);
    3. aggiunge la differenza di cui alla lettera b) al requisito patrimoniale del pertinente modulo o sotto-modulo del netBSCR.

TITOLO III
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE

Art. 7 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)

  1. Ai sensi dell’articolo 45-undecies del Codice e del Titolo I, Capo V, Sezione 9 degli Atti delegati l’impresa, nella determinazione di ADJ, considera:
    1. l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche, determinato, ai sensi dell’articolo 206 degli Atti delegati, sulla base del BSCR, del netBSCR e delle riserve FDB;
    2. l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, determinato ai sensi dell’articolo 207 degli Atti delegati.

Capo I
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche.

Art. 8 (Calcolo del netBSCR)

  1. Ai fini del calcolo del netBSCR di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), l’impresa, nel determinare l’impatto sulle riserve FDB, di uno scenario di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, prende in considerazione l’impatto dello scenario sugli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB e sulle future misure di gestione che portano alla determinazione di detti utili futuri al verificarsi dello scenario.
  2. Nel calcolo del netBSCR di cui al comma 1, l’impresa considera gli stress sui tassi di interesse previsti dalla formula standard, incluse le modifiche alla pertinente struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio utilizzata per il calcolo delle FDB.

Art. 9 (Casi particolari di utili futuri)

  1. Nel caso in cui le ipotesi sulle future misure di gestione adottate al verificarsi di uno scenario di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti Delegati, includono la variazione dei futuri tassi di bonus, l’impresa determina la misura di detta variazione in funzione della natura e della portata dello scenario.

Art. 10 (Misure di gestione)

  1. L’impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione, di cui all’articolo 206, paragrafo 2, lettera b) degli Atti delegati, avuto riguardo agli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB, in coerenza con le proprie prassi gestionali.
  2. Nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), l’impresa formula ipotesi sulle future misure di gestione ad un livello di granularità che riflette tutte le limitazioni giuridiche, regolamentari o contrattuali, rilevanti e pertinenti, riferibili alla determinazione degli utili futuri rilevanti alla determinazione delle riserve FDB.

Capo II
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite

Sezione I
Principi generali del calcolo

Art. 11 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite)

  1. L’impresa calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite sulla base della eventuale rilevazione di imposte differite nozionali attive e della loro ammissibilità ai sensi della Sezione II del presente Regolamento.
  2. Coerentemente con l’articolo 15, paragrafo 1, degli Atti delegati, nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa considera le imposte differite nozionali generate da tutte le attività e passività rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità valutato nell’ipotesi che si sia verificato allo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.
  3. In deroga a quanto disposto al comma 2, l’impresa, nel determinare le imposte differite nozionali, può adottare un approccio basato su una o più aliquote fiscali medie, a condizione di potere dimostrare che tali aliquote fiscali medie sono adeguate e che l’approccio adottato non comporta un errore sostanziale nel calcolo dell’aggiustamento.
  4. L’impresa calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite operando ad un livello di granularità che rispecchi le discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili.
  5. Nei casi di utilizzo di aliquote fiscali medie, ai sensi del comma 3, se il calcolo dell’aggiustamento operato a livello aggregato non rispecchia tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l’impresa attribuisce la perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, alle cause che l’hanno generata, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 207, paragrafo 5, degli Atti delegati.
  6. Nei casi in cui l’attribuzione di cui al comma 5 non riflette tutte le discipline rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili, l’impresa imputa la perdita alle poste dello stato patrimoniale di solvibilità con un livello di granularità sufficiente da rispecchiare tutte le discipline fiscali rilevanti e pertinenti dei regimi fiscali applicabili.

Sezione II Ammissibilità dell’aggiustamento

Art. 12 (Imposte differite nozionali ammissibili per l’aggiustamento)

  1. Ai sensi dell’art 207, paragrafi 3 e 4, degli Atti delegati, l’impresa considera ammissibili per il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite le imposte differite nozionali attive condizionatamente alla loro natura temporanea e nella misura in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.
  2. Fatte salve del disposizioni di cui all’articolo 207, paragrafi 3 e 4 degli Atti delegati, nel calcolo dell’aggiustamento di cui al comma 1, l’impresa include anche le eventuali imposte differite nozionali passive.

Art. 13 (Ammissibilità dell’aggiustamento in presenza di redditi imponibili futuri)

  1. Se l’ammissibilità delle imposte differite nozionali attive deriva da una valutazione di redditi imponibili futuri, l’impresa considera ammissibili le imposte differite nozionali attive nei limiti in cui è verosimile che potrà disporre di redditi imponibili futuri dopo aver subito la perdita istantanea di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.
  2. Ai fini del comma 1, l’impresa utilizza tecniche adeguate per valutare:
    1. il carattere temporaneo delle imposte differite nozionali attive;
    2. la tempistica di realizzo dei probabili redditi imponibili futuri di cui al comma 1, basata su ipotesi prudenti riguardanti l’impresa stessa e il mercato dopo il verificarsi dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.
  3. L’impresa opera le valutazioni prudenti di cui al comma 2, lettera b:
    1. in applicazione dell’articolo 20 del Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 concernente la valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche;
    2. identificando future misure di gestione in modo conforme a quanto disciplinato nell’articolo 23 degli Atti delegati e coerente con lo scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati;
    3. rivedendo le previsioni relative all’evoluzione futura delle variabili di mercato che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato sulla base di ipotesi prudenti, che tengano conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati;
    4. rivedendo le stime relative alla nuova produzione (new business) nel contesto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati, tenendo conto dell’impatto negativo che esso è suscettibile di produrre su pricing dei prodotti, profittabilità del mercato, domanda di assicurazione, coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche;
    5. individuando un orizzonte temporale definito e dei parametri di riduzione progressivi crescenti nel tempo da applicare ai probabili redditi imponibili futuri prospettati tenuto conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati.
  4. Considerato il grado di incertezza connesso alle previsioni sull’attività dell’impresa a seguito del verificarsi della perdita dell’articolo 207 degli Atti delegati, nel rispetto del principio di prudenza, l’impresa, per le proiezioni che si collocano al di fuori dell’orizzonte temporale triennale, applica parametri di riduzione non inferiori a:
    1. il 20 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 4° anno di proiezione;
    2. il 40 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 5° anno di proiezione;
    3. il 60 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dei 6° anno di proiezione;
    4. l’80 per cento per i probabili redditi imponibili futuri del 7° anno di proiezione;
    5. il 100 per cento per i probabili redditi imponibili futuri dell’8° anno di proiezione e degli eventuali successivi anni di proiezione.
  5. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’impresa può derogare dal comma4. L’impresa in particolare deve dimostrare che l’orizzonte temporale considerato e i parametri di riduzione adottati sono definiti in modo prudente e maggiormente coerente con la prevedibile attività dell’impresa, tenuto conto dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati. In tali casi, le motivazioni alla base dell’utilizzo della deroga, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell’aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall’organo amministrativo dell’impresa e adeguatamente documentati nell’ambito dell’informativa all’IVASS di cui all’articolo 18.

Art. 14
(Accordi per la cessione di utili o perdite)

  1. Ai fini delle valutazione di ammissibilità di cui all’articolo 12, l’impresa considera gli effetti derivanti da:
    1. contratti di cessione di utili o perdite ad altra impresa;
    2. vincoli derivanti da contratti, stipulati ai sensi della normativa fiscale in vigore, in base ai quali sia prevista la cessione di utili o perdite ad altra impresa;
    3. vincoli derivanti da contratti in base ai quali la cessione di utili o perdite è prevista o si palesa attraverso una compensazione di perdite con gli utili di un’altra impresa ai sensi delle norme di consolidamento fiscale in vigore; che l’impresa ha eventualmente stipulato o cui è soggetta in virtù di altri accordi.
  2. Nei casi in cui, in forza di un contratto è verosimile che l’impresa (cd. impresa cedente) possa trasferire ad altra impresa (cd. impresa ricevente) la perdita derivante dall’applicazione dello scenario di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati, l’impresa cedente determina l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite considerando solo gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall’impresa, derivanti dal trasferimento delle perdite fiscali nozionali.
  3. L’impresa cedente considera gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili, di cui al comma 2, solo se:
    1. l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, calcolato ipotizzando di non trasferire la perdita, è ammissibile ai sensi dell’ articolo 12;
    2. l’accordo contrattuale, di cui al comma 2, è efficace e opponibile da parte dell’impresa cedente rispetto al trasferimento delle perdite fiscali.
  4. Se gli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili dall’impresa, di cui al comma 2, sono subordinati:
    1. alla situazione di solvibilità o alla situazione fiscale dell’impresa ricevente; o
    2. alla situazione del consolidamento fiscale esistente (unità fiscale) nel suo insieme, l’impresa cedente determina l’importo del pagamento o delle prestazioni esigibili sulla base di una stima attendibile dell’importo che si aspetta di ricevere come corrispettivo della perdita ceduta.
  5. L’impresa cedente verifica che l’impresa ricevente è in grado di onorare le proprie obbligazioni in presenza di scenari di perdita.
  6. Qualora l’impresa ricevente è una impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta al regime Solvency II gli scenari di perdita di cui al comma 5 sono quelli previsti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa ricevente.
  7. L’impresa cedente nel calcolo delle imposte differite nozionali riflette anche qualsiasi imposta dovuta sugli importi in corrispettivo o le altre prestazioni esigibili di cui al comma 2.
  8. L’impresa ricevente, di cui al comma 6, non rileva la perdita oggetto di cessione nel calcolo del proprio aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.
  9. L’esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un’altra impresa del gruppo non è motivo sufficiente per giustificare l’utilizzo della capacità di assorbimento delle perdite per le imposte differite. Pertanto, l’impresa che non può fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell’applicazione dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali poter utilizzare le perdite fiscali, non può considerare alcun aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, anche se, in futuro, potrebbe ricevere il pagamento con un trasferimento della perdita fiscale ad una società del gruppo.
  10. L’impresa che può fornire evidenza convincente di disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità prima dell’applicazione dello scenario di perdita di cui all’articolo 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che è vincolata da accordi o intese al trasferimento di perdite fiscali o, in mancanza di un accordo formale o un’intesa, possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un’altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 15 (Redditi imponibili futuri derivanti da accordi di consolidamento fiscale nazionale)

  1. Ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 13, l’impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale può, in deroga all’articolo 14, commi 9 e 10, valutare l’ammissibilità degli importi in corrispettivo o delle altre prestazioni esigibili, di cui all’articolo 14, comma 2, anche considerando gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese che aderiscono all’accordo di consolidamento fiscale nazionale, purché sia in grado di dimostrare, con idonee evidenze documentali, che i probabili redditi imponibili futuri sono stati valutati:
    1. nel rispetto di durata e modalità previsti dall’accordo di consolidamento fiscale nazionale vigente;
    2. nel rispetto dell’articolo 14, commi da 1 a 8;
    3. applicando alle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all’accordo di cui alla lettera a) il rispettivo scenario di perdita di cui all’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e le ipotesi relative alla proiezione dei probabili redditi imponibili futuri di cui all’articolo 13;
    4. riducendo gli utili delle imprese diverse dalle imprese di assicurazione o riassicurazione aderenti all’accordo di cui alla lettera a) per tenere conto di scenari di perdita equivalenti a quelli dell’articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati e applicando a dette imprese ipotesi di recupero prudenti;
    5. sulla base di evidenze documentali prodotte dall’impresa fiscalmente consolidante che assicuri che le proiezioni dei probabili redditi imponibili futuri del gruppo siano prudenti e che la ripartizione degli stessi tra le imprese aderenti all’accordo sia operata in modo coerente.
  2. Nel caso di applicazione del comma 1, le motivazioni alla base dell’utilizzo della deroga del presente articolo, le ipotesi adottate, le annesse giustificazioni e il relativo impatto sul calcolo dell’aggiustamento sono specificamente valutati, con delibera, dall’organo amministrativo dell’impresa e adeguatamente documentati nell’ambito dell’informativa all’IVASS di cui all’articolo 18.

Art. 16 (Divieto di doppio computo)

  1. L’impresa, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 15 degli Atti delegati, garantisce che gli elementi presi a riferimento per le compensazioni di cui all’articolo 13 e 15 ai fini dell’ammissibilità delle imposte differite nozionali attive escludono gli importi già alla base della determinazione delle imposte differite attive rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità dell’impresa.

Art. 17 (Deroghe applicative)

  1. L’impresa può non tener conto delle imposte differite nozionali se risulta troppo oneroso dimostrarne l’ammissibilità.
    Sezione III Informativa sull’aggiustamento

Art. 18 (Informativa all’IVASS)

  1. In applicazione dell’articolo 27 del Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016, l’impresa:
    1. nella relazione di cui all’articolo 304, comma 1, lettera b) degli Atti delegati, sezione “E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo”, fornisce le informazioni specifiche concernenti il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite di cui allo schema contenuto nell’Allegato 1, punto A, al presente Regolamento.
    2. trasmette all’IVASS dati quantitativi inerenti al calcolo della LAC DT, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato 1, punto B, al presente Regolamento, seguendo le istruzioni tecniche impartite dall’IVASS.

TITOLO IV
AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE A LIVELLO DI GRUPPO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Ambito di applicazione)

  1. L’ultima società controllante italiana che determina, ai sensi dell’articolo 4, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati ai sensi degli articoli 216-ter e 216-quinquies del codice e del Regolamento IVASS sulla solvibilità di gruppo, calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite prendendo a riferimento i soli dati consolidati calcolati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo.
  2. Nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, di cui all’articolo 4, operato con il metodo della deduzione e aggregazione l’ultima società controllante italiana nel calcolare il requisito patrimoniale di gruppo sulla base dei requisiti patrimoniali individuali non opera l’aggiustamento di cui al comma 1.

Capo I
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo

Art. 20 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo)

  1. L’ultima società controllante italiana. nel determinare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, applica l’articolo 7, comma 1, lettera a) considerando:
    1. le riserve FDB riferite ai dati consolidati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati e nel rispetto dell’articolo 22 del presente Regolamento;
    2. il netBSCR calcolato secondo le disposizioni di cui all’Allegato 2 e nel rispetto dell’articolo 21 del presente Regolamento;
    3. il BSCR riferito ai dati consolidati ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti delegati.

Art. 21 (Scenari rilevanti per il calcolo del netBSCR a livello di gruppo)

  1. Quando nel calcolo del netBSCR, in corrispondenza di un sottomodulo di rischio, la formula standard richiede di operare una scelta tra scenari alternativi, l’ultima società controllante italiana individua come rilevante a livello di gruppo, lo scenario che, a livello di gruppo, determina il requisito di solvibilità netto più alto per il sottomodulo considerato.
  2. L’ultima società controllante italiana applica lo scenario rilevante, di cui al comma 1, ai dati pertinenti di ciascuna impresa inclusa nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Art. 22 (Operazioni infragruppo)

  1. Nei casi in cui nei dati consolidati le riserve FDB delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione sono aggiustate per tenere conto di operazioni infragruppo in coerenza con l’articolo 339, paragrafo 2 degli Atti delegati, anche l’importo complessivo delle riserve FDB a livello di gruppo, utilizzato ai fini del calcolo di cui all’articolo 20 del presente Regolamento è aggiustato in modo coerente.

Art. 23 (Calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo con metodo alternativo)

  1. In deroga all’articolo 20, quando vi è un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB dell’ultima società controllante italiana e quelle delle imprese che rientrano nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b ) e c), degli Atti delegati, l’ultima società controllante italiana calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all’Allegato 3.
  2. L’ultima società controllante italiana dimostra, su richiesta dell’IVASS, che sussiste un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB all’interno del gruppo, secondo l’attività e il profilo di rischio del gruppo.

Art. 24 (Limite superiore)

  1. L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo, di cui al presente Capo, non supera la somma degli aggiustamenti per l’assorbimento delle perdite delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c), degli Atti delegati.

Capo II
Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo

Art. 25 (Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo)

  1. L’ultima società controllante italiana calcola l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite a livello di gruppo secondo le disposizioni di cui all’Allegato 4.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
  2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dai calcoli del Requisito Patrimoniale di Solvibilità riferiti al 31 dicembre 2016.
   

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