Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016 – Vigilanza sul gruppo

REGOLAMENTO IVASS N. 22 DEL 1° GIUGNO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005,N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE,COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, NONCHÉ IL RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SULLA METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DELL’EQUIVALENZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il Titolo XV del Codice in materia di vigilanza sul gruppo e di tenuta dell’albo delle società capogruppo;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare il Titolo II, Capo IV, Sezione III, in tema di vigilanza a livello del sottogruppo nazionale o regionale e Titolo III, Capi I, II, III in materia di equivalenza dei Paesi Terzi;
VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di equivalenza del regime di vigilanza dei paesi terzi ai fini dell’esercizio della vigilanza sul gruppo;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
INDICE
Capo I – Disposizioni generali
adotta il seguente

REGOLAMENTO
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II – Disposizioni di vigilanza di gruppo
Art. 4 (Struttura del gruppo)
Art. 5 (Società capogruppo)
Art. 6 (Impresa di partecipazione assicurativa)
Art. 7 (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)
Art. 8 (Altre disposizioni applicabili)

Capo III – Funzionamento ed organizzazione del gruppo
Art. 9 (Poteri della società capogruppo)
Art. 10 (Obblighi delle società incluse nel gruppo)
Art. 11 (Statuti)

Capo IV – Sottogruppi nazionali
Art. 12 (Sottogruppi nazionali con società controllante con sede in uno Stato Membro)
Art. 13 (Gruppi con società controllante con sede in uno Stato Terzo)
Art. 14 (Valutazione dell’equivalenza)
Art. 15 (Principi generali applicabili alla valutazione di equivalenza)
Art. 16 (Procedimento di valutazione)
Art. 17 (Sussistenza del regime di equivalenza)
Art. 18 (Insussistenza del regime di equivalenza)

Capo V – Albo delle società capogruppo
Art. 19 (Contenuto dell’albo)
Art. 20 (Iscrizione all’albo)
Art. 21 (Contenuto della comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 22 (Allegati alla comunicazione per l’iscrizione all’albo)
Art. 23 (Procedimento di iscrizione)
Art. 24 (Iscrizione d’ufficio)
Art. 25 (Aggiornamento delle informazioni contenute nell’albo)
Art. 26 (Cancellazione dall’albo)
Art. 27(Pubblicità dell’iscrizione)
Art. 28 (Pubblicazione dell’albo e modalità di consultazione)

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
Art. 30 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Allegato 1 – Documentazione da trasmettere all’Autorità per la valutazione di equivalenza

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera s), articoli 210, comma 1, 210-ter, commi 6 e 10, 220-bis, comma 3, 220-quater, comma 2, 220-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta si intende per:
      1. “Atti delegati”: il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
      2. “autorità nazionali di vigilanza interessate”: s’intendono tutte le autorità nazionali di vigilanza competenti in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione e riassicurazione soggette alla direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione;
      3. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      4. “direzione unitaria”: la relazione di cui all’articolo 96 del codice;

    “ultima società controllante italiana”: l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente regolamento si applica ai gruppi di cui all’articolo 210 del Codice in cui è presente:
    1. un’ultima società controllante italiana che controlla almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo;
    2. un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica partecipante in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato terzo che non è a sua volta controllata da una delle imprese di cui alle lettere a), c), e), f);
    3. un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96;
    4. un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controlla una società strumentale;
    5. una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione assicurativa con sede in uno Stato membro che controlla almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
    6. un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione assicurativa con sede in uno Stato terzo che controlla almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
    7. una società di partecipazione assicurativa mista con sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato terzo che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica.
  2. La sede secondaria nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo controllante è considerata un’impresa controllante ai sensi del comma 1, lettera a); la sede secondaria nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo partecipante è considerata un’impresa partecipante ai sensi del comma 1, lettera b).

CAPO II
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DI GRUPPO

Art. 4 (Struttura del gruppo)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 210-ter, comma 8, del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, l’IVASS verifica che la struttura del gruppo assicuri la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza.
  2. L’IVASS valuta la struttura ai sensi del comma 1 tenendo conto:
    1. della trasparenza della struttura del gruppo considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entità che lo compongono;
    2. dell’assetto strutturale del gruppo e della sua idoneità a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza previsti dal Codice e dalla relativa normativa di attuazione;
    3. dell’adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo;
    4. della eventuale presenza di fattori di ostacolo all’attuazione delle disposizioni emanate dall’IVASS o all’efficace esercizio da parte della società capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento;
    5. dell’adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno del gruppo.
  3. In ogni momento l’IVASS, tenuto conto dei fattori che determinano la mancata corrispondenza della struttura del gruppo ai criteri di cui al comma 1, può:
    1. ordinare la modifica della composizione societaria del gruppo;
    2. richiedere le ulteriori modifiche nell’assetto organizzativo e di funzionamento del gruppo necessari a garantire la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza.
  4. La società capogruppo comunica all’IVASS l’avvenuta attuazione delle misure di cui al comma 3.

Art. 5 (Società capogruppo)

  1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza di gruppo di cui al Titolo XV del Codice, è considerata società capogruppo:
    1. l’ultima società controllante italiana;
    2. in assenza dell’ultima società controllante italiana, la società individuata dall’IVASS ai sensi del comma 2.
  2. Laddove non sia presente una ultima società controllante, l’IVASS individua come capogruppo, ai sensi dell’articolo 210, comma 3, del Codice, la società responsabile degli adempimenti di cui al presente regolamento.
  3. Nella comunicazione di cui al comma 2, l’IVASS individua:
    1. le disposizioni di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione che non devono essere applicate ad una o più società del gruppo;
    2. le modalità particolari di adempimento alle disposizioni di cui al Titolo XV del Codice e delle relative disposizioni di attuazione che devono essere rispettate dal gruppo o da determinate società del gruppo;
    3. il contenuto degli statuti della società di cui alla lettera a).

Art. 6
(Impresa di partecipazione assicurativa)

  1. Ai fini della qualificazione dell’impresa di partecipazione assicurativa, la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione e di riassicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d’esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall’impresa di partecipazione.
  2. A fini di cui al comma 1, l’IVASS, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente:
    1. chiedere di tener conto anche di altri parametri;
    2. diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
    3. richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell’attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell’impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni
      del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, si prende a riferimento il rapporto tra:
      i. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;
      ii. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto “Stato Patrimoniale per settore di attività”.
  3. L’IVASS dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 all’ultima società controllante italiana o all’impresa individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

Art. 7
(Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)

  1. L’IVASS, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 210-quater, commi 1 e 2, del Codice, può escludere una società dall’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, anche per un periodo temporale determinato. A tal fine l’IVASS consulta previamente le eventuali autorità di vigilanza interessate.
  2. L’esclusione di cui al comma 1 è comunicata alla società capogruppo e alle autorità di vigilanza interessate, anche al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 210-quater, comma 5, del Codice.

Art. 8
(Altre disposizioni applicabili)

  1. Nei casi di cui all’articolo 210-bis, commi 1 e 2, del Codice, l’IVASS può individuare:
    1. le disposizioni di cui al Titolo XV del Codice che non si applicano ad una o più società del gruppo;
    2. le modalità particolari di adempimento alle disposizioni di cui al Titolo XV del Codice applicabili al gruppo o a determinate società del gruppo.

CAPO III
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 9
(Poteri della società capogruppo)

  1. La società capogruppo assume il ruolo di referente dell’IVASS per la vigilanza sul gruppo.
  2. La società capogruppo adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice, i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall’IVASS, ai sensi dell’articolo 214-bis, comma 1, del Codice.
  3. La società capogruppo richiede alle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice, notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2.
  4. La società capogruppo verifica l’adempimento da parte delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice, dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell’IVASS. La società informa tempestivamente l’IVASS dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le componenti estere del gruppo ostino alla esecuzione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo.

Art. 10
(Obblighi delle società incluse nel gruppo)

  1. Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle società del gruppo per gli adempimenti delle disposizioni applicabili, gli amministratori delle società di cui all’articolo 210- ter, comma 2, del Codice, danno attuazione ai provvedimenti adottati dalla società capogruppo, in esecuzione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.
  2. Gli amministratori delle società del gruppo forniscono alla società di cui al comma 1 la necessaria collaborazione nonché ogni dato, documento ed informazione per l’adozione dei provvedimenti da parte di quest’ultima.

Art. 11 (Statuti)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera c), lo statuto dell’ultima società controllante è conforme alle seguenti prescrizioni:
    1. l’oggetto sociale indica che: “la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo (denominazione), adotta nei confronti delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo”;
    2. le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’IVASS rivolte alle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice sono riservate alla esclusiva competenza degli amministratori dell’ultima società controllante ovvero della società individuata dall’IVASS ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
    3. nel caso in cui l’ultima società controllante sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista lo statuto riporta l’indicazione che l’impresa di partecipazione assicurativa o l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Codice e che lo statuto medesimo è sottoposto all’accertamento dell’IVASS, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 210-bis, comma 4, del Codice.
  2. Nel caso in cui l’ultima società controllante sia la sede secondaria di un’impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l’atto istitutivo della sede secondaria deve soddisfare le prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
  3. Lo statuto di ciascuna delle società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice controllate dall’ultima società controllante, indica l’appartenenza della società al gruppo, evidenziando che ”la società fa parte del gruppo (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all’osservanza dei provvedimenti che la società (denominazione) adotta per l’attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla società (denominazione) ogni dato e informazione per l’emanazione dei provvedimenti”.
  4. Nel caso in cui la società di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista lo statuto, oltre all’indicazione dell’appartenenza al gruppo, specifica il ruolo alla stessa attribuito dall’ultima società controllante nel coordinamento delle imprese controllate. Lo statuto contiene altresì l’indicazione che l’impresa è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, i provvedimenti che l’ultima società controllante adotta in attuazione della vigilanza assicurativa di gruppo e a fornire dati e notizie riguardanti l’attività propria e delle proprie controllate.
  5. In ogni caso l’IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

CAPO IV SOTTOGRUPPI NAZIONALI

Art. 12
(Sottogruppi nazionali con società controllante con sede in uno Stato Membro)

  1. Nel caso in cui l’ultima società controllante italiana è controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio di uno Stato membro, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo XV, Capo III, del Codice, e relative disposizioni di attuazione, nonché l’articolo 212-bis del Codice, e relative disposizioni di attuazione.
  2. In deroga al comma 1, l’IVASS decide di applicare uno o più strumenti di vigilanza di gruppo tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 358 degli Atti delegati in relazione all’esistenza di obiettive differenze tra il gruppo e il sottogruppo in termini di operazioni, organizzazione e profilo di rischio.
  3. Nella decisione di cui al comma 2 l’IVASS stabilisce:
    1. le disposizioni del Codice che devono essere applicate alle società del gruppo;
    2. le eventuali modalità particolari di adempimento alle disposizioni applicabili.
  4. La decisione di cui al comma 2 è trasmessa all’ultima società controllante italiana, alla società controllante di cui al comma 1 e alle autorità di vigilanza interessate.

Art. 13
(Gruppi con società controllante con sede in uno Stato terzo)

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, sono soggetti alla vigilanza sul gruppo di cui al presente regolamento, nei limiti di cui agli articoli 220-quater e 220-quinquies del Codice:
    1. il gruppo in cui l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice, è controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione assicurativa controllante con sede in uno Stato terzo;
    2. il gruppo in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione assicurativa con sede in uno Stato terzo controlla almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 210, comma 1, lettera c), del Codice.
  2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 17 e 18 rilevano anche le valutazioni sull’equivalenza, ancorché temporanea, assunte dalla Commissione Europea.

Art. 14 (Valutazione dell’equivalenza)

  1. L’IVASS verifica l’equivalenza del regime di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 220- quinquies del Codice o del regime di autorizzazione e di solvibilità ai sensi dell’articolo 216- sexies, comma 1, lettera e), del Codice, d’ufficio o su istanza dell’ultima società controllante, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede nel territorio della Repubblica o di uno Stato membro secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 15
(Principi generali applicabili alla valutazione di equivalenza)

  1. L’IVASS applica i seguenti principi generali quale base delle valutazioni dell’equivalenza:
  2. le valutazioni dell’equivalenza mirano a determinare se il regime di vigilanza del paese terzo fornisce un livello di protezione del contraente, del beneficiario o dell’avente diritto alla prestazione assicurativa simile a quello di cui al Capo IV-bis del Codice;
  3. le valutazioni dell’equivalenza si basano sui criteri stabiliti negli articoli 379 e 380 degli Atti Delegati;
  4. con l’eccezione del criterio del segreto d’ufficio, le valutazioni dell’equivalenza tengono conto del principio di proporzionalità;
  5. l’equivalenza del regime del segreto d’ufficio nel paese terzo è una condizione essenziale per una risultanza positiva dell’equivalenza sul regime di vigilanza di gruppo di paesi terzi;
  6. un giudizio di equivalenza può essere formulato solo per quanto riguarda il regime esistente e applicato dall’autorità di vigilanza di un paese terzo al momento della valutazione;
  7. risulta necessario per la valutazione trattare tutti gli elementi del regime di vigilanza del paese terzo oggetto dei criteri di cui agli articoli 379 e 380 degli Atti Delegati, non solo gli elementi direttamente rilevanti per il gruppo che ha richiesto la valutazione;
  8. le valutazioni positive dell’equivalenza sono soggette a revisione periodica;
  9. le valutazioni negative dell’equivalenza possono essere riviste su istanza della società o d’ufficio nel caso in cui siano intervenuti cambiamenti significativi nel regime di vigilanza di cui al Titolo III del Codice o nel regime di vigilanza prudenziale dello Stato terzo.

Art. 16 (Procedimento di valutazione)

  1. Entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 ovvero dall’avvio del procedimento d’ufficio, l’IVASS notifica l’avvio del procedimento a EIOPA e per conoscenza alle Autorità di vigilanza interessate. Nella notifica l’IVASS specifica se intende procedere alla valutazione di equivalenza secondo una delle seguenti modalità:
    1. valutazione diretta con assistenza dell’EIOPA e in consultazione con le altre autorità nazionali di vigilanza interessate;
    2. valutazione da parte dell’EIOPA conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1094/2010, con analisi di supporto dell’IVASS alla valutazione tecnica.
  2. L’IVASS adotta la decisione sull’equivalenza secondo i principi di cui all’articolo 15, previa consultazione con le altre Autorità di vigilanza interessate nell’ambito del collegio del gruppo e con l’Autorità di vigilanza del Paese terzo.
  3. Le valutazioni delle Autorità di vigilanza interessate e dell’EIOPA, e ogni altro adempimento previsto dal diritto europeo, sospendono in ogni caso i termini per la conclusione del procedimento.
  4. Nel caso in cui l’autorità di vigilanza del paese terzo, nell’ambito della valutazione di equivalenza con riferimento al calcolo della solvibilità di gruppo, nega la cooperazione, l’IVASS, dopo aver informato l’EIOPA, informa la società che ha chiesto la valutazione e chiede conferma se detta società intende ancora procedere con una valutazione.
  5. Nel caso di valutazione del regime di autorizzazione e di solvibilità ai sensi dell’articolo 216- sexies, lettera e) del Codice, l’IVASS, se la società intende continuare a procedere con la richiesta di valutazione di equivalenza, fornisce alla società un termine non inferiore a 40 giorni per l’invio della documentazione di cui all’allegato 1, nonché la pertinente legislazione applicabile dello Stato terzo di origine, sia nella versione originale sia in italiano o in inglese.
  6. All’esito della conclusione del procedimento e decorsi 10 giorni dalla divulgazione da parte di EIOPA della decisione sulla valutazione di equivalenza e dell’analisi di supporto, l’IVASS comunica il provvedimento finale relativo alla valutazione di equivalenza a EIOPA e alle imprese interessate.

Art. 17
(Sussistenza del regime di equivalenza)

  1. L’IVASS, nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può dispensare il sottogruppo nazionale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) dalla vigilanza sul gruppo, nel caso in cui ciò comporti una vigilanza di gruppo più efficiente e non pregiudichi le attività di vigilanza della autorità di vigilanza interessate in relazione alle loro responsabilità individuali.
  2. L’IVASS adotta la decisione di cui al comma 1, sulla base di una valutazione da effettuarsi con riguardo allo specifico gruppo, previa consultazione con le altre autorità di vigilanza interessate, se ciò accresce l’efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudica le attività di vigilanza delle autorità di vigilanza interessate in relazione alle loro responsabilità individuali. La vigilanza sul gruppo è più efficiente quando sono soddisfatti i seguenti criteri:
    1. la vigilanza sul gruppo a livello dell’impresa con sede legale nello Stato terzo consente una solida valutazione dei rischi a cui sono esposti il sottogruppo nazionale e le imprese ad esso appartenenti, alla luce della struttura del gruppo, della natura, della portata e della complessità dei rischi e dell’allocazione del capitale all’interno del gruppo;
    2. con riferimento allo specifico gruppo, la cooperazione tra l’autorità di vigilanza del gruppo dello Stato terzo e l’IVASS è strutturata e gestita adeguatamente attraverso incontri periodici e mediante un adeguato scambio di informazioni all’interno del Collegio delle autorità di vigilanza, a cui l’IVASS e l’EIOPA sono invitate a partecipare;
    3. in occasione di tali incontri periodici è concordato, da parte delle autorità di vigilanza coinvolte nella vigilanza sul gruppo, un piano di lavoro annuale che comprende anche verifiche congiunte in loco.
  3. L’IVASS, nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente e, per i gruppi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), non abbia ritenuto di dispensare il gruppo dall’esercizio della vigilanza sul gruppo ai sensi dei commi 1 e 2, può:
    1. disporre che gli strumenti di vigilanza di gruppo di cui al presente Regolamento non si applicano integralmente e di basarsi sulla vigilanza esercitata dall’Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente regolamento, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo;
    2. individuare le modalità particolari di adempimento alle disposizioni applicabili di cui al presente Regolamento.
  4. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 3, l’IVASS tiene conto dei seguenti criteri ed elementi:
    1. l’esistenza di obiettive differenze tra il gruppo e il sottogruppo in termini di operazioni, organizzazione e profilo di rischio;
    2. il grado di complessità della struttura del sottogruppo italiano;
    3. il sistema di controllo prudenziale previsto dall’autorità di vigilanza di gruppo;
    4. il sistema governo societario del gruppo;
    5. le modalità di trasmissione delle informazioni nell’ambito del gruppo, in particolare tra società con sede legale in diversi Stati.

Art. 18
(Insussistenza del regime di equivalenza)

  1. L’IVASS, nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza di un regime equivalente di vigilanza ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 220-septies, comma 1, del Codice, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può:
    1. individuare le modalità particolari di adempimento alle disposizioni applicabili di cui al presente regolamento;
    2. disporre l’applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi di vigilanza ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo.
  2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, l’IVASS tiene conto dei seguenti criteri ed elementi:
    1. il grado di complessità della struttura del gruppo;
    2. il sistema di controllo prudenziale previsto dall’autorità di vigilanza di gruppo;
    3. il sistema governo societario del gruppo;
    4. le modalità di trasmissione delle informazioni nell’ambito del gruppo, in particolare tra società con sede legale in diversi Stati.
  3. Nell’ipotesi in cui non vi sia l’ultima società controllante italiana, ai sensi dell’articolo 220-octies, comma 4, del Codice, l’IVASS può richiedere la costituzione di una impresa di partecipazione assicurativa o di una impresa di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista.

CAPO V
ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Art. 19 (Contenuto dell’albo)

  1. L’albo delle società capogruppo di cui all’articolo 210-ter del Codice contiene le seguenti informazioni relative all’ultima società controllante italiana e in particolare:
    1. la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attività, la sede legale della capogruppo e delle società controllate del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice e, se diversa, la direzione generale della capogruppo;
    2. la denominazione, la forma giuridica, la tipologia di attività, la sede legale delle società veicolo controllate o soggette ad influenza dominante qualora sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo degli utili o delle perdite e l’attribuzione al gruppo della maggioranza dei benefici e o dei rischi, ovvero idonei a coordinare la gestione della società con quella delle altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune o direzione comune;
    3. la data di iscrizione del gruppo e delle società controllate di cui alle lettere a) e b); d) il codice identificativo e la denominazione del gruppo;
    4. le altre informazioni eventualmente individuate da IVASS con provvedimento.
  2. Ai fini della corretta tenuta dell’albo e degli adempimenti connessi, i soggetti tenuti alle comunicazioni prestano particolare attenzione alla qualità e alla tempestività delle informazioni trasmesse all’IVASS.
  3. L’IVASS definisce le modalità di acquisizione, anche informatica, dei dati richiesti dal presente Capo.

Art. 20
(Iscrizione all’albo)

  1. Ai fini dell’iscrizione del gruppo nell’albo delle società capogruppo, le società che possiedono le caratteristiche richieste per essere qualificate capogruppo ai sensi dell’articolo 19, comma 1, inviano all’IVASS apposita comunicazione recante gli elementi di cui all’articolo 21.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l’assunzione di detta qualifica ed è trasmessa in copia anche alle imprese appartenenti al gruppo.

Art. 21
(Contenuto della comunicazione per l’iscrizione all’albo)

  1. La società capogruppo richiede l’iscrizione all’albo comunicando all’IVASS:
    1. l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione, delle società strumentali, e delle imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie;
    2. la rappresentazione grafica del gruppo che descriva in maniera chiara la struttura del gruppo e le principali entità che lo compongono anche alla luce della struttura organizzativa adottata;
    3. il tipo di controllo esercitato sulle imprese facenti parte del gruppo e, nel caso di controllo partecipativo, la misura percentuale della partecipazione;
    4. l’indicazione dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale della capogruppo o comunque di controllo. In quest’ultimo caso, il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l’indicazione della misura percentuale della partecipazione;
    5. l’indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al venti per cento del capitale in società non iscritte nell’albo ma facenti parte del gruppo;
    6. la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni e i compiti previsti dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, la capogruppo indica separatamente gli enti creditizi, le imprese d’investimento e gli enti finanziari partecipati o controllati e le altre società controllate e partecipate.

Art. 22
(Allegati alla comunicazione per l’iscrizione all’albo)

  1. Nel caso in cui la società capogruppo sia una impresa di partecipazione assicurativa o una impresa di partecipazione finanziaria mista, la comunicazione di cui all’articolo 20 è corredata dalle seguenti ulteriori informazioni:
    1. copia dello statuto e dell’ultimo bilancio approvato dell’ultima società controllante, qualora quest’ultimo non sia già stato trasmesso all’IVASS;
    2. codice fiscale della società capogruppo;
    3. documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’articolo 212 bis, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 210 bis, comma 4, del Codice;
    4. dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti dell’ultima società controllante che attestino la verifica del rispetto della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione;
    5. copia in lingua italiana degli statuti delle società iscritte all’albo diverse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta.
  2. Nel caso in cui la capogruppo sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è richiesta la sola documentazione di cui al comma 1, lettera e).
  3. Non sono tenuti a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettera c) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 23
(Procedimento di iscrizione)

  1. L’IVASS iscrive il gruppo nell’albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 20.
  2. Ferma restando l’autonomia decisionale della capogruppo in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e* organizzativi adottati, l’assetto strutturale del gruppo deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza.
  3. L’IVASS non procede ad iscrizione nell’albo se la struttura del gruppo non rispetta i requisiti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2. L’IVASS può subordinare l’iscrizione nell’albo all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 4, comma 3.
  4. L’IVASS può concedere all’ultima società controllante un periodo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi.
*Comma integrato dall’articolo 9, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

Art. 24 (Iscrizione d’ufficio)

  1. L’IVASS può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza e della composizione di un gruppo.
  2. L’IVASS, al termine degli accertamenti di cui al comma 1, iscrive il gruppo nell’albo delle società capogruppo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa tempestivamente le singole società del gruppo iscritte all’albo.

Art. 25
(Aggiornamento delle informazioni contenute nell’albo)

  1. La società capogruppo informa l’IVASS di ogni variazione delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 21, comma 1, incluso il venir meno delle condizioni per l’appartenenza al gruppo delle società controllate e partecipate, nonché ogni altra variazione delle informazioni contenute nell’albo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la tipologia di attività delle singole società iscritte nell’albo.
  2. La comunicazione è effettuata entro il termine di dieci giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese del verbale dell’organo assembleare competente relativo alle modifiche stesse. Se l’informazione fa riferimento a società del gruppo aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica, la comunicazione deve essere effettuata tempestivamente.
  3. La società di cui al comma 1 comunica tempestivamente all’IVASS le modifiche degli statuti delle società iscritte all’albo diverse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione inviati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), trasmettendo all’Autorità una copia in lingua italiana dello statuto modificato.
  4. La società comunica all’IVASS il venir meno delle condizioni per l’acquisizione della qualifica di società capogruppo e per l’appartenenza di una società al gruppo entro il termine di dieci giorni.
  5. L’aggiornamento delle informazioni trasmesse è effettuato nell’ambito degli adempimenti di cui all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 sulla presentazione delle informazioni all’autorità di vigilanza e delle norme attuative dell’articolo 216-octies del Codice. L’aggiornamento della rappresentazione grafica del gruppo è effettuato nell’ambito degli adempimenti di cui all’articolo 359, lettera a), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e delle norme attuative.

Art. 26 (Cancellazione dall’albo)

  1. L’IVASS, a seguito di comunicazione della società capogruppo o d’ufficio, procede a cancellare dall’albo l’ultima società controllante italiana nel caso in cui la capogruppo sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e ne sia disposta la decadenza dall’autorizzazione, la revoca dall’autorizzazione, la liquidazione coatta amministrativa, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell’oggetto sociale. In tali ultimi casi si applicano le norme previste per la cancellazione della capogruppo dall’albo delle imprese.
  2. L’IVASS, a seguito di comunicazione della capogruppo o d’ufficio, procede a cancellare dall’albo l’ultima società controllante italiana, nel caso in cui siano venute meno le condizioni richieste per l’acquisizione della qualifica di società capogruppo e la società controllate di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del Codice, nel caso in cui siano venute meno le condizioni richieste per l’appartenenza della società al gruppo.
  3. Nel caso in cui permangano i presupposti per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 210-ter del Codice, la nuova ultima società controllante, ricorrendone i presupposti, procede a presentare la domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 20.
  4. L’IVASS può concedere all’ultima società controllante di cui al comma 3 un periodo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per il rispetto della normativa in materia di vigilanza sui gruppi.

Art. 27 (Pubblicità dell’iscrizione)

  1. Le società del gruppo iscritte nell’albo indicano negli atti e nella corrispondenza le informazioni relative all’iscrizione nell’albo.

Art. 28
(Pubblicazione dell’albo e modalità di consultazione)

  1. L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nell’albo sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi del presente Regolamento, nonché delle risultanze dei controlli, delle verifiche e dei provvedimenti di autorizzazioni previsti dal presente Regolamento.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso all’albo delle società capogruppo e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

  1. Fatti salvi i commi 2 e 4, il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
  2. Il rispetto dell’obbligo di iscrizione all’albo di cui all’articolo 210-ter del Codice si considera assolto in caso di iscrizione dell’ultima società controllante italiana all’albo di cui all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.
  3. In sede di prima applicazione nel corso del periodo transitorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento:
    1. l’ultima società controllante italiana, che non sia iscritta come capogruppo nell’albo di cui all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e che non presenti istanza di iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 20 nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, invia all’IVASS un piano che illustri gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per poter svolgere gli adempimenti previsti dal Titolo XV del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione, unitamente alla relativa tempistica di esecuzione;
    2. fatta salva una decisione diversa dell’ultima società controllante ai sensi della lettera a) l’impresa iscritta nell’albo di cui all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sia ultima società controllante italiana, per dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento continua a svolgere le funzioni di capogruppo. Nel medesimo periodo tale società è soggetta alle disposizioni previste, con riferimento all’ultima società controllante dal Titolo XV e dall’articolo 207-octies del Codice e dalle relative disposizioni di attuazione,ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, richiamate dall’articolo 210-ter, comma 8 del Codice.
  4. Le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e 11 sono effettuate in occasione della prima modifica statutaria successiva all’entrata in vigore del presente regolamento, ovvero, nell’ipotesi di cui al comma 3, in occasione della prima modifica statutaria successiva all’esecuzione degli adeguamenti necessari per il rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento e alla conseguente iscrizione all’albo di cui all’articolo 210-ter del Codice, e comunque non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 30
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1 – Documentazione da trasmettere all’Autorità per la valutazione di equivalenza con riferimento al calcolo della solvibilità di gruppo.

L’impresa è tenuta ad indicare nell’istanza ovvero a richiesta dell’IVASS le seguenti informazioni.

  1. Le informazioni sull’esistenza, sul contenuto e sulla portata delle disposizioni in materia di vigilanza finanziaria, anche per quanto riguarda:
    1. la verifica dello stato di solvibilità e della condizione finanziaria dell’impresa;
    2. la verifica della costituzione e la capacità di chiedere un aumento delle riserve tecniche e degli attivi a copertura;
    3. l’obbligo dell’impresa di segnalare la sua posizione finanziaria e lo stato di solvibilità all’autorità di vigilanza per consentire un intervento di vigilanza tempestivo.
  2. La descrizione delle disposizioni rispetto alle norme per la valutazione delle attività e passività e indicare se è applicabile quanto segue:
    1. la valutazione delle attività e delle passività si basa su una valutazione economica dell’intero stato patrimoniale;
    2. le attività e le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione a condizioni di mercato;
    3. le norme di valutazione a fini di vigilanza sono in linea con i principi contabili internazionali, nella misura del possibile.
  3. I dati relativi al regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione alle riserve tecniche e indicare se/quali requisiti sono in atto onde garantire che:
    1. le riserve tecniche siano costituite per tutte le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e mirino a rilevare tutti i rischi attesi legati alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa;
    2. le riserve tecniche siano calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo;
    3. il livello di riserve tecniche sia l’importo che l’impresa di assicurazione e di riassicurazione di un paese terzo dovrebbe pagare se trasferisse o liquidasse i propri diritti e obblighi contrattuali immediatamente in favore di un’altra impresa o un altro soggetto consenziente di un’operazione a condizioni di mercato;
    4. la valutazione delle riserve tecniche sia coerente con il mercato e, per quanto possibile, utilizza ed è coerente con le informazioni fornite dai mercati finanziari e le informazioni generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione;
    5. venga effettuata una segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in adeguati gruppi di rischio e come minimo per aree di attività al fine di ottenere una valutazione precisa di dette obbligazioni di riassicurazione;
    6. esistano processi e procedure per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
  4. I dati relativi al regime applicabile in relazione ai fondi propri, fra cui, se del caso, quali requisiti sono in atto per garantire che:
    1. i fondi propri siano classificati in base alla loro capacità di assorbire le perdite in caso di liquidazione e in situazioni normali;
    2. i fondi propri di più alta qualità siano disponibili per assorbire le perdite in situazioni normali e in caso di liquidazione, con ulteriori requisiti in termini di durata sufficiente dell’elemento dei fondi propri, di assenza di incentivi per rimborsare, di assenza di costi di manutenzione obbligatoria e di assenza di gravami;
    3. venga operata una distinzione tra i fondi propri in bilancio e fuori bilancio (per esempio, le garanzie);
    4. secondo la loro classificazione, i fondi propri siano ammissibili per coprire parzialmente o integralmente (per i fondi propri di migliore qualità) i requisiti patrimoniali;
    5. i limiti quantitativi si applichino ai fondi propri per garantire la qualità dei fondi propri che coprono i requisiti patrimoniali. In assenza di limiti quantitativi, indicare l’esistenza di altri requisiti di vigilanza tali da garantire l’alta qualità dei fondi propri.
  5. la descrizione del regime normativo e di vigilanza applicabili in relazione agli investimenti, fornendo dati a supporto di quanto segue:
    1. le imprese sono solo autorizzate a investire in attività e strumenti in cui i rischi possono essere adeguatamente identificati, misurati, monitorati, gestiti, controllati e segnalati e adeguatamente presi in considerazione nel loro fabbisogno globale di solvibilità;
    2. le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono investite prudentemente nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari;
    3. tutte le attività sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, la disponibilità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
    4. sono necessari livelli prudenti di investimenti in attività non ammesse alla negoziazione;
    5. gli investimenti in strumenti derivati sono possibili solo nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi o favoriscono una gestione efficiente del portafoglio;
    6. si evita un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, emittente o accumulazione di rischi e si garantisce l’assenza di una concentrazione eccessiva di rischi.
  6. La descrizione del regime giuridico e di vigilanza applicabile in relazione ai requisiti patrimoniali e indicare se e come:
    1. i requisiti patrimoniali siano basati sul rischio e mirino a misurare tutti i rischi imprevisti quantificabili dell’impresa. L’impresa fornisce in particolare una descrizione dei seguenti punti:
      i) se rischi significativi non vengono rilevati nei requisiti patrimoniali, fornire i dati riguardanti il meccanismo applicato a garantire che i requisiti patrimoniali rispecchino adeguatamente tali rischi;
      ii) in che modo i requisiti patrimoniali rispecchiano un livello di fondi propri che consentirebbe all’impresa di assorbire perdite significative e che fornisca una ragionevole garanzia ai contraenti e beneficiari secondo cui i pagamenti saranno effettuati alla scadenza;
      iii) qual è la calibrazione target per i requisiti patrimoniali e se i requisiti consentono all’impresa di resistere almeno a uno scenario di 1 evento “rovina” su 200 nel corso di un anno o di garantire che i contraenti e i beneficiari ricevano almeno lo stesso livello di protezione;
      iv) il calcolo dei requisiti patrimoniali assicura un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza del paese terzo;
      v) sussista l’obbligo delle imprese di comunicare le problematiche relative alla loro situazione finanziaria;
      vi) sussista l’obbligo delle imprese di rispondere alle problematiche sollevate;
      vii) l’autorità di vigilanza ha il potere di intraprendere le azioni necessarie e appropriate
      contro l’impresa per ripristinare il rispetto di tale requisito;
      viii) norme appropriate sono in atto in cui i requisiti patrimoniali tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio.
    2. se esiste un livello minimo sotto il quale i requisiti patrimoniali non dovrebbero rientrare, il che equivale a un livello minimo di protezione dei contraenti che innesca l’intervento di vigilanza immediato e definitivo;
    3. se i requisiti patrimoniali a livello di singola impresa sono calcolati almeno una volta all’anno e monitorati su base continuativa.
  7. Le informazioni sulla possibilità di utilizzo di modelli interni, inclusa la descrizione delle disposizioni applicabili in materia di specificità della valutazione dei modelli interni nel contesto della valutazione dei requisiti patrimoniali, comprese le informazioni relative ai seguenti ambiti:
    1. se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello interno completo o parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, i requisiti patrimoniali risultanti forniscono un livello di protezione dei contraenti che sia almeno paragonabile al livello che sarebbe necessario in base alle norme locali, se nessun modello interno è utilizzato (ossia se modella adeguatamente i rischi cui l’impresa è o potrebbe essere esposta e fornisce i requisiti patrimoniali con lo stesso livello di confidenza dell’approccio standard);
    2. se il regime prevede un processo per l’approvazione dei modelli interni, che comprende il requisito di previa approvazione del modello interno prima che le imprese siano autorizzate a utilizzare il modello per determinare i requisiti patrimoniali di vigilanza;
    3. il regime applicabile comprende i seguenti requisiti per un modello interno da utilizzare per il calcolo del patrimonio obbligatorio:
      i) un sistema di gestione dei rischi adeguato;
      ii) il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governance dell’impresa (prova dell’utilizzo);
      iii) norme di qualità statistica;
      iv) norme di convalida;
      v) norme di documentazione;
      vi) norme di calibrazione;
      vii) assegnazione di utili e perdite;
    4. quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un modello interno parziale per il calcolo dei requisiti patrimoniali, il campo di applicazione di tale modello interno parziale è chiaramente definito e giustificato per evitare il “cherry picking” dei rischi (per esempio, l’impresa modella solo i rischi laddove ciò si traduca con un requisito patrimoniale inferiore). L’impresa fornisce tutte le informazioni di supporto per dimostrare che non vi è alcuna ambiguità su quali rischi, attività e o passività siano inclusi o esclusi dal campo di applicazione del modello interno parziale.
  8. La descrizione del regime applicabile per quanto riguarda gli obblighi di segreto d’ufficio che l’autorità deve osservare (inclusi i riferimenti a tutte le leggi e alle normative pertinenti in questo contesto):
    1. descrivere l’obbligo giuridico di mantenere le informazioni di vigilanza riservate, in particolare:
      i) individuazione delle informazioni riservate;
      ii) obbligo di legge di proteggere le informazioni riservate;
      iii) applicabilità a tutti i soggetti interessati (includere tutti i soggetti che lavorano, hanno lavorato o agito o agiscono per conto dell’autorità di vigilanza, indipendentemente dal fatto che siano stati membri del personale, membri del consiglio o esperti esterni);
      iv) la continuità dell’obbligo continuo (applicabilità durante il lavoro, le azioni per conto di un’autorità di vigilanza e successivamente su base continua).
    2. l’utilizzo delle informazioni, spiegando le restrizioni all’uso delle informazioni di vigilanza riservate, in particolare in che modo le informazioni devono essere utilizzate solo nel corso delle funzioni di vigilanza di:
      i) controllo della conformità (fra cui il monitoraggio delle riserve tecniche, dei margini di solvibilità, delle procedure amministrative/contabili e dei controlli interni);
      ii) imposizione di sanzioni;
      iii) procedimenti giudiziari/ricorsi.
    3. l’informativa consentita, spiegando in quali circostanze le informazioni potranno essere comunicate a terzi (ossia a tutte le persone/tutti gli enti esterni all’autorità):
      i) spiegare se il previo consenso esplicito dell’autorità da cui le informazioni riservate hanno origine è un presupposto per l’informativa successiva
      ii) spiegare se vigono situazioni in cui le informazioni sono obbligatoriamente da rivelare a terzi (per esempio tribunali, pubblici ministeri, enti governativi). Descrivere le condizioni preliminari dell’informativa e le finalità per le quali le informazioni possono essere divulgate e i mezzi che l’autorità di appartenenza potrebbe utilizzare per opporsi all’informativa, usando esempi pratici per illustrare le circostanze pratiche;
      iii) spiegare la procedura per quanto riguarda i procedimenti civili/penali in cui l’impresa è stata dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta: in questo caso le informazioni da comunicare non devono riguardare soggetti terzi coinvolti nei tentativi di salvataggio.
    4. le sanzioni applicabili a livello nazionale in caso di violazione del segreto d’ufficio, come per esempio le disposizioni di legge nazionali in materia di violazione del segreto d’ufficio (per esempio reati, sanzioni, applicazione della legge).
    5. la capacità di stipulare accordi di cooperazione soggetti a garanzie di segreto d’ufficio.

Clicca qui per scaricare il documento originale e gli allegati

   

Iscriviti alla newsletter e ricevi informazioni utili alla tua attività!
Aggiornamenti, notizie, offerte speciali.
L’iscrizione è gratuita e puoi annullarla in qualsiasi momento.

WhatsUp Online
Invia su WhatsApp

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy