Regolamento IVASS n. 14 del 22 dicembre 2015 – Rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità

REGOLAMENTO IVASS N. 14 DEL 22 DICEMBRE 2015
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 86, 179, comma 3, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;
VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base nella formula standard;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente
REGOLAMENTO INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II RISCHIO DI BASE
Art. 4 (Significatività del rischio di base)
Art. 5 (Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)
Art. 6 (Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
    1. “Atti delegati”, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
    2. “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
    3. “Pay-out”, il pagamento economico riferito all’applicazione di una simulazione finanziaria;
    4. “SCR”, il requisito patrimoniale di solvibilità;
    5. “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II RISCHIO DI BASE

Art. 4
(Significatività del rischio di base)

  1. In applicazione dell’articolo 45-ter, comma 6, del Codice e dell’articolo 210, paragrafo 2, degli Atti delegati, l’impresa nel calcolo del SCR può tenere conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio purché esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del SCR.
  2. I casi di significatività del rischio di base presi in considerazione nella formula standard sono individuati dall’articolo 86 degli Atti delegati.
  3. La condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo è considerata soddisfatta quando:
    1. l’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione è sufficientemente simile all’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
    2. le variazioni di valore dell’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all’articolo 45-ter, comma 3, del Codice.
  4. Per valutare la significatività del rischio di base, l’impresa può suddividere in gruppi omogenei gli elementi che generano esposizioni a rischi sui quali voglia adottare tecniche di attenuazione del rischio e opera le valutazioni di cui al presente articolo in relazione a ciascun gruppo.

Art. 5
(Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)

  1. L’impresa che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 212 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base:
    1. non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti nel proprio bilancio e suscettibili di incidere su detto rischio di base, a meno che non ci sia una connessione continua e coerente tra tali elementi e l’esposizione al rischio oggetto di attenuazione;
    2. opera la valutazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del presente Regolamento, avendo presente la tipologia e le condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio e le regole che governano i mercati in cui lo strumento è quotato o dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione;
    3. opera la valutazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del presente Regolamento, includendo tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard, tenendo almeno conto:

    1) del grado di simmetria tra l’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
    2)  di eventuali dipendenze non lineari tra le due esposizioni di cui al punto 1);

    3)  di eventuali asimmetrie rilevanti negli andamenti delle esposizioni di cui al punto 1) in corrispondenza dei sottomoduli di rischio che prevedono l’applicazione di stress sia al rialzo che al ribasso;
    4)  dei livelli di diversificazione di ciascuna rispettiva esposizione di cui al punto 1);
    5)  della eventuale presenza di rischi rilevanti non presi in considerazione esplicitamente nella formula standard;
    6)  della serie completa della stima dei Pay-out che si ottengono applicando la tecnica di attenuazione del rischio nei diversi scenari.

  • La tecnica finanziaria di attenuazione del rischio genera un rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1 non fornisce all’impresa evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano tutte le variazioni significative del valore dell’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.
  • Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica finanziaria di attenuazione del rischio specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione dell’effettiva esposizione al rischio iniziale, l’impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica finanziaria di attenuazione del rischio.

Art. 6
(Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

  1. L’impresa che calcola il requisito patrimoniale tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 211 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base identifica, in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione di rischi a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si riferiscono, derivanti da differenze in termini e condizioni.
  2. L’impresa considera significativo il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta che si genera quando l’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio di cui all’articolo 211 degli Atti delegati è denominata in una valuta diversa da quella dell’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.
  3. In deroga a quanto disposto al comma 2, non è considerato significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui:
    1. le valute sono ancorate tra di loro nell’ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure
    2. il cambio tra le due valute è fisso e specificato nell’accordo di riassicurazione o di cessione di rischi a società veicolo.
  4. Nei casi di cui al comma 2, l’impresa utilizza la tecnica di attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite la formula standard solo qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 86 degli Atti delegati.
  5. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione o società veicolo specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione all’effettiva esposizione al rischio iniziale, l’impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio in oggetto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
  2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Clicca qui per scaricare il documento originale

   

Iscriviti alla newsletter e ricevi informazioni utili alla tua attività!
Aggiornamenti, notizie, offerte speciali.
L’iscrizione è gratuita e puoi annullarla in qualsiasi momento.

WhatsUp Online
Invia su WhatsApp

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy