Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 – Procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS

REGOLAMENTO N. 3 DEL 5 NOVEMBRE 2013 REGOLAMENTO SULL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L’ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL’IVASS.
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS; CONSIDERATO che l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza; CONSIDERATA l’opportunità di tener conto dell’esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all’art. 23, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; adotta il seguente: L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO l’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che indica i principi a cui la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP devono attenersi nell’emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 secondo cui la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al medesimo articolo 23;
RITENUTO di avvalersi di strumenti ulteriori per rafforzare la trasparenza dell’attività di vigilanza e regolamentare dell’IVASS e di promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate; RITENUTA l’opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, anche le attività poste in essere dall’IVASS nella definizione delle scelte di policy e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui l’IVASS coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;
CONSIDERATO che l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza; CONSIDERATA l’opportunità di tener conto dell’esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all’art. 23, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; adotta il seguente:

REGOLAMENTO
INDICE

Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Programmazione)

Titolo II – Procedimento per la regolamentazione

Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione)
Art. 5 (Analisi di impatto della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie)
Art. 6 (Procedure di consultazione)
Art. 7 (Esiti della pubblica consultazione)
Art. 8 (Panel consultivi)
Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione)
Art. 10 (Atti di concerto con altre Autorità)

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 (Disposizioni transitorie)
Art. 12 (Pubblicazione)
Art. 13 (Entrata in vigore)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “atti di regolazione”: i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell’IVASS;
b) “IVASS” o “Istituto”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
c) “Autorità di vigilanza”: le Autorità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
d) “Autorità di vigilanza assicurative europee”: le Autorità di vigilanza degli Stati Membri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
f), del Regolamento UE n. 1094/2010 del 24 novembre 2010;
e) “organismi rappresentativi dei consumatori”: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità con cui l’IVASS adotta gli atti di regolazione al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
a) gli atti di regolazione concernenti l’organizzazione interna dell’IVASS;
b) gli atti di regolazione, diversi dagli atti di cui alla lettera a), adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) gli atti con finalità esclusivamente interpretativa o applicativa, non aventi quindi carattere innovativo nell’ordinamento; nei casi in cui l’IVASS ritenga che tali atti determinino impatti rilevanti sull’attività e sull’organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli assicurati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7;
d) i pareri e le altre valutazioni formulate dall’IVASS in relazione ad atti normativi o generali di competenza di altri enti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10;
e) gli atti di concerto con altre Autorità di cui all’art.10.

3. L’IVASS può omettere l’analisi di cui all’articolo 5 nel caso in cui l’atto regolatorio:
a) sia attuazione di normativa nazionale o dell’Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità;
b) non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari della norma.

4. L’IVASS può derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l’espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all’esigenza di:
a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell’attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato;
b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali;
c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell’atto.

5. Il documento che accompagna l’intervento regolamentare conterrà il riferimento alla disposta esenzione, omissione o deroga di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4, e alle sue ragioni giustificative.

Art. 3
(Programmazione)

1. L’IVASS, al fine di rafforzare la trasparenza dell’attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma delle attività che intende svolgere nei 12 mesi successivi per l’adozione degli atti di regolazione. Il programma indica, oltre ai criteri cui IVASS si attiene nella programmazione delle attività di regolazione:
a) l’oggetto delle attività di regolazione;
b) il grado di priorità delle attività da svolgere;
c) gli atti di regolazione che verranno sottoposti all’analisi di cui all’articolo 5.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1, l’IVASS tiene conto:
a) delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti di regolazione;
b) degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza assicurativa europee;
c) delle risultanze acquisite nell’ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione con Autorità di vigilanza e altri enti pubblici, a livello sia nazionale che internazionale;
d) dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza; e) delle proposte pervenute dall’industria assicurativa, nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori; f) delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all’art. 6, è pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entro il termine indicato nel comma 1. 4. Il programma può essere modificato o integrato qualora intervengano in corso d’anno nuove esigenze di programmazione. Le modifiche apportate al programma sono comunicate al pubblico e rese evidenti rispetto alla precedente informativa. Titolo II Procedimento per la regolamentazione Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione) 1. L’IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell’intervento, individua i relativi destinatari, effettua un’analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell’attività di regolazione l’IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. 2. Nel caso in cui l’adozione degli atti di regolazione derivi dall’obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie o della legislazione nazionale, l’IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, comunitaria o nazionale. Art. 5 (Analisi di impatto della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie) 1. Allo scopo di valutare gli effetti dell’intervento regolatorio sull’attività delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati, l’IVASS effettua una analisi di impatto della regolamentazione: a) esaminando eventuali fallimenti di mercato e regolamentari; b) individuando le possibili scelte regolatorie volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, inclusa, ove appropriata, l’opzione di non porre in essere alcun intervento regolamentare; c) valutando i costi e i benefici delle diverse opzioni prospettate, anche in termini comparati.

   

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