Provvedimento n. 3031 del 19 dicembre 2012 – Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità
Adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, nonché dell’articolo 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
VISTA la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 44, comma 1, l’articolo 46, commi 2, 3 e 5, l’articolo 66 quater e l’articolo 66 sexies commi 2 e 4;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante adeguamento all’inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Modifica all’articolo 81 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n.33. Modifica all’allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009.
VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo VI (margine di solvibilità) e all’articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli 5 e 11;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’articolo 81;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l’attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
VISTA la comunicazione 2011/C 365/06 della Commissione europea riguardante l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull’assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.700.000 l’importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.500.000 e in Euro 3.700.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre in 61.300.000 e in 42.900.000 l’ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all’articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;
VISTA la comunicazione 2011/C 365/05 della Commissione europea riguardante l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalla direttiva relativa alla riassicurazione che, in particolare, fissa in Euro 3.400.000 l’importo minimo del fondo di garanzia previsto dall’art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE;
ADOTTA
il seguente provvedimento
Art. 1
(Adeguamento degli importi)
1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:
a) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fissato dall’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 è aumentato ad Euro 3.700.000;
b) l’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fissato dall’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 ed elevato dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.300.000, è aumentato ad Euro 2.500.000. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000;
c) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;
d) l’importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 è aumentato ad Euro 42.900.000.
Art. 2
(Modifiche agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008)
1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, sono sostituiti dagli allegati I e II annessi al presente Provvedimento.
Art. 3
(Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione)
1. Le imprese di riassicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità nel seguente modo:
a) l’importo minimo della quota di garanzia fissato dall’articolo 66-sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in Euro 3.000.000, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 ad Euro 3.200.000, è aumentato ad Euro 3.400.000;
b) l’importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo 77, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 57. 500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;
c) l’importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall’articolo 78, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 40.300.000 è aumentato a Euro 42.900.000.
Art. 4
(Modifiche all’allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)
1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all’allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall’allegato III annesso al presente Provvedimento.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio 2012.
Art. 6
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Fonte: ISVAP