Provvedimento n. 2999 del 24 agosto 2012 – Contributo di vigilanza per l’anno 2012

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo relativamente al contributo di vigilanza per l’anno 2012 dispone:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2012.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche  € 53,00
a2) persone giuridiche  € 295,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche  € 53,00
b2) persone giuridiche  € 295,00

c) sezione C (produttori diretti) € 19,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM € 2.300,00

2. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gli intermediari e periti aventi residenza o sede legale nei comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
1) presso gli uffici postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, le ricevitorie del Lotto e le tabaccherie, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all’avviso di 3 pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
2) con carta di credito, via internet tramite il sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti on Line” (http://www.sogetspa.it/pagonline.php);
3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all’avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l’ordine di bonifico tramite  home banking, sono altresì scaricabili via  internet dal sito  www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine“ (http://www.sogetspa.it/pagonline.php).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell’avviso di pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all’indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell’ordine di bonifico è comunque scaricabile dal  sito  www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine” ((http://www.sogetspa.it/pagonline.php).
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare  il versamento collegandosi al sito www.sogetspa.it, nella pagina “pagamenti onLine”.
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

Art. 4
(Cancellazione dal RUI / Ruolo – Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l’ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) e dell’art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell’Autorità (www.isvap.it).

Fonte: ISVAP

CLICCA QUI per scaricare il Provvedimento n. 2999

   

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