Provvedimento n. 2992 del 18 luglio 2012 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 36
L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo considerata la necessità di modificare l’articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 nonché gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011; adotta il seguente provvedimento.
Art. 1
(Modifiche all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Le imprese, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte. Nell’ambito di tale valutazione le imprese tengono altresì conto dell’affidabilità dei soggetti incaricati della custodia degli attivi.
4. In relazione alla necessità di valutare compiutamente il rischio di investimento in presenza di attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati, strutturati e OICR, le imprese effettuano un’attenta valutazione degli stessi anche attraverso l’analisi degli attivi sottostanti e dei gestori dei fondi. Una compiuta valutazione del rischio di investimento è altresì necessaria in presenza di mercati caratterizzati da un contenuto livello di trasparenza.
5. Le imprese limitano l’investimento ai soli attivi per i quali sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi rischi.”
Art. 2
(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera c):
“c) concorre a definire le metodologie da impiegare per la valutazione delle attività finanziarie, con particolare riguardo agli attivi complessi.”
2. La lettera c) dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è conseguentemente modificata in lettera d).
Art. 3
(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. L’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:
a) dopo la classe di attività “A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.” è aggiunta la seguente classe di attività:
“A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di
una società di revisione debitamente autorizzata.
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.”
b) all’ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo “L’esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l’1% delle riserve tecniche da coprire.” è aggiunto il seguente periodo: “Tale limite è elevato al 2% qualora l’investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.”
Art. 4
(Modifiche all’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. L’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:
a) dopo la classe di attività “A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.” è aggiunta la seguente classe di attività:
“A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all’articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all’articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di
una società di revisione debitamente autorizzata.
La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.”
b) all’ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo “L’esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l’1% delle riserve tecniche da coprire.” è aggiunto il seguente periodo: “Tale limite è elevato al 2% qualora l’investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.”
Art. 5
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi:
“8. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l’insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.
9. I titoli emessi da Stati dell’Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.”
Art. 6
(Modifiche all’articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:
“4. I titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l’insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari a zero.
5. I titoli emessi da Stati dell’Unione Europea che abbiano avviato una procedura di ristrutturazione del debito sono iscritti nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche per un importo pari al loro presumibile valore di recupero.”
Art. 7
(Modifica agli allegati n. 2 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011)
1. Gli allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento.
2. Le imprese utilizzano i prospetti allegati al presente provvedimento a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2012.
Art. 8
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Fonte: ISVAP